Bonus centri estivi 2020: come fare domanda, ammontare e come utilizzarlo

Paolo Ballanti 12/06/20
Domande al via per il Bonus Centri Estivi. Il Decreto “Rilancio” (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) è intervenuto sul bonus per servizi di baby sitting introdotto a seguito dell’emergenza COVID-19 e la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado a beneficio dei lavoratori con figli di età non superiore a dodici anni.

La norma ha modificato il contributo inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia” (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020):

  • Innalzando l’importo complessivo a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600, a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive Casse di previdenza;
  • Innalzando l’importo complessivo a 2.000 euro rispetto ai precedenti 1.000 per i dipendenti pubblici della sanità nonché quelli appartenenti ai comparti sicurezza, soccorso pubblico e difesa impegnati nell’emergenza COVID-19;
  • Consentendo alle famiglie di utilizzare il contributo per il pagamento delle quote di iscrizione dei figli ai centri estivi, in alternativa al rimborso del compenso per i servizi di baby-sitting.

L’INPS è intervenuta con il messaggio n. 2350 del 5 giugno scorso con lo scopo di dare indicazioni circa la gestione delle domande di bonus alla luce delle modifiche del Decreto “Rilancio”. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Bonus centri estivi 2020: requisiti, compatibilità, periodo di fruizione e utilizzo

Bonus centri estivi: come funziona

La platea dei beneficiari il bonus può chiedere di spenderlo in tutto o in parte per l’iscrizione a:

  • Centri estivi;
  • Servizi integrativi per l’infanzia;
  • Servizi socio-educativi territoriali;
  • Centri con funzione educativa e ricreativa;
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il contributo è utilizzabile per il periodo intercorrente dal 5 marzo al 31 luglio 2020, da parte dei genitori di figli di età non superiore a dodici anni alla data del 5 marzo (non è previsto alcun limite di età per i figli con handicap grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

Possono accedere al contributo anche i genitori affidatari:

  • Adozioni nazionali;
  • Adozioni internazionali;
  • Affidi preadottivi.

Domanda bonus centri estivi

Per presentare domanda di bonus – centri estivi è sufficiente collegarsi al portale INPS, sezione “Servizi online > Servizi per il cittadino > Domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting” muniti delle seguenti credenziali (alternative):

  • PIN ordinario o dispositivo;
  • SPID livello 2 o superiore;
  • CIE;

In alternativa è possibile richiedere il contributo chiamando il Contact center dell’Istituto (necessarie comunque le credenziali) o avvalersi dei servizi (gratuiti fino alla cessazione dello stato di emergenza) degli Enti di patronato (in questo caso non è obbligatoria alcuna utenza attiva).

Per richiedere il PIN è necessario collegarsi al sito INPS – servizio “Richiesta PIN” o in alternativa chiamare il Contact center. La prima parte del codice viene inviata entro 12 ore dalla richiesta a mezzo SMS. In caso contrario l’Istituto avvisa, sempre via SMS, che l’utente sarà ricontattato da un operatore telefonico per verificare i dati entro i successivi 2-3 giorni.

Documenti da allegare alla domanda

In sede di invio della richiesta di bonus, l’interessato dovrà allegare la documentazione a riprova dell’iscrizione del figlio al centro estivo. A tal proposito il messaggio INPS cita, a titolo esemplificativo, fatture o ricevute di iscrizione.

E’ altresì necessario specificare i periodi di frequenza del figlio (che non potranno oltrepassare il 31 luglio 2020), espressi in settimane e l’importo della spesa sostenuta o da sostenere.

Di conseguenza se, facciamo l’esempio, il figlio Marco ha partecipato al centro estivo “Ape Maia” dall’8 all’11 giugno si dovrà comunque indicare una settimana di frequenza e l’ammontare dell’iscrizione pari ad euro 80,00.

Sono infine richiesti i dati identificativi della struttura come:

  • Ragione sociale;
  • Partita IVA o codice fiscale;
  • Tipo di struttura, scegliendo il codice identificativo tra quelli proposti dal portale.

I riferimenti delle strutture sono:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Accredito bonus centri estivi

Il contributo per l’iscrizione ai centri estivi viene accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario. A tal proposito quest’ultimo dovrà fornire, in sede di richiesta del contributo, le coordinate bancarie su cui desidera ricevere le somme.

L’intestatario del conto deve corrispondere con colui che ha inoltrato la domanda di bonus ed è identificato come beneficiario.

In caso di bonifico domiciliato la somma non potrà eccedere i 1.000 euro. In caso contrario, è precluso l’accredito delle spettanze e si dovrà indicare un IBAN o ridurre l’importo richiesto e inoltrare una seconda domanda di bonus.

Ricordiamo che le modalità di accredito del bonus centri estivi sono diverse rispetto al rimborso per servizi di baby sitting, erogato direttamente sul Libretto di famiglia attivato dal richiedente.

Bonus centri estivi e bonus baby-sitter: come utilizzarli

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi è alternativo a quello utilizzato per il rimborso delle prestazioni dei baby sitter, tenendo comunque presente che il tetto di 1.200 o 2.000 si calcola con riferimento a entrambi i potenziali utilizzi.

L’eventuale utilizzo del bonus per centri estivi avviene al netto di quanto già riconosciuto dall’INPS come rimborso per le prestazioni di baby sitting. Facciamo l’esempio di Tizio (dipendente di azienda privata) che ha richiesto e ottenuto il bonus baby sitter in virtù del Decreto “Cura Italia”. A Tizio è stato erogato il contributo, accreditato sul Libretto di famiglia, per le prestazioni della baby sitter Carla nel mese di aprile 2020, per un tetto massimo di 600 euro secondo quanto previsto dalla normativa.

Tizio, sfruttando quanto previsto dal Decreto “Rilancio”, inoltra una seconda domanda di bonus questa volta per l’iscrizione del figlio ad un centro estivo. In questo caso, il rimborso non potrà superare i 600 euro posto che Tizio ha già usufruito della stessa somma per le prestazioni di baby sitting. Sommando i due contributi, l’ammontare complessivo del bonus richiesto sarà di 1.200,00 euro, pari al nuovo tetto massimo:

  • 600 euro per prestazioni di baby sitting;
  • 600 euro per iscrizione a centro estivo.

In considerazione di quanto comunicato dall’INPS con il messaggio n. 2350 possono richiedere il bonus centri estivi:

  • Per un importo massimo di 1.200 o 2.000 euro (in base alla categoria lavorativa di appartenenza) coloro che non hanno presentato la domanda né usufruito del bonus servizi di baby sitting;
  • Per l’importo residuo del bonus decurtando quanto già erogato per le prestazioni di baby sitting, nei confronti di coloro che già avevano fatto richiesta di contributo e ricevuto l’accredito sul Libretto di famiglia.

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Bonus centri estivi: Incompatibilità

Il bonus centri estivi spetta in alternativa al congedo parentale straordinario COVID-19 di trenta giorni e retribuito a carico dell’INPS in misura pari al 50% della retribuzione.

Non possono inoltre accedere all’agevolazione i nuclei familiari in cui l’altro genitore è destinatario di NASPI, ammortizzatori sociali, disoccupato o non lavoratore al momento della presentazione della domanda di bonus.

Infine, i periodi di frequenza ai centri estivi che godono del rimborso non possono coincidere con quelli per i quali si riceve il bonus asilo nido riconosciuto, ricordiamolo, per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati.

Bonus Centri estivi per nuclei con più figli: come calcolarlo

In caso di più figli minori di età non superiore a dodici anni, per i quali viene richiesto il bonus, il limite massimo di 1.200 o 2.000 euro si calcola considerando il contributo complessivamente erogato al nucleo familiare. Questo significa che il dipendente di azienda privata, il quale ha richiesto per il figlio 1 un bonus di 400 euro, potrà ottenere per il figlio 2 un contributo non superiore ad 800 euro nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro.

 

Paolo Ballanti

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