Ma a quanto ammonta quest’anno l’importo del bonus bebè? Quanto dura? Quali sono le modalità di presentazione della domanda? Ebbene, le linee guida di presentazione sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 85 del 7 giugno 2019, che riepiloga altresì le caratteristiche della misura. Nelle righe che seguono si illustra nel dettaglio la nuova disciplina relativa al bonus bebè 2019. Ecco cosa c’è da sapere.
Bonus bebè 2019: cosa dice la legge
Il bonus bebè è stato disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dalla L. n. 190/2014, ed era valevole per un periodo di tre anni a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017. Successivamente, la L. n. 205/2017 ha prorogato la misura anche per l’anno 2018, ma esclusivamente per un anno.
Ora, l’art. 23-quater del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, ha nuovamente ampliato la misura ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L’estensione del beneficio economico, anticipato, è accompagnata anche da una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
A tal fine, il legislatore ha dedicato:
- 204 milioni di euro per il 2019;
- 240 milioni di euro per il 2020.
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Bonus bebè: quando c’è la maggiorazione del 20%
A differenza degli anni passati, per quest’nno spetta una maggiorazione del 20% dell’importo spettante per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno. Ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne. Diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo. La ragione sta nel fatto che la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”.
Particolare è il caso del parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
- se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.
Per gli eventi di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuti nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione è riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente).
Bonus bebè 2019: requisiti Isee, importo e durata
Come per lo scorso anno, l’importo è differenziato in funzione dell’importo ISEE, come di seguito specificato:
- 80 euro mensili, ossia 960 euro annuali, per chi ha un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro;
- 160 euro mensili, ossia 1.920 euro annuali, per chi ha un reddito ai fini ISEE non superiore a 7.000 euro.
Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno. Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa.
Entro quando fare domanda per il Bonus bebè
Come riportato nella circolare Inps, la domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per poter beneficiare dell’assegno la domanda va presentata, dal 1° gennaio 2019 ed entro la scadenza indicata tra il 1° gennaio e il 15 marzo di quest’anno.
Come stabilito dall’Inps, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Quindi la prima scadenza naturale è quella del 13 giugno 2019.
Per le domande presentate dopo questa data, il bonus bebè decorrerà non dal 1° gennaio ma dalla data di presentazione della domanda.
Come specificato nel provvedimento Inps:
“in via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative” relative all’assegno Bonus Bebè 2019, “per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere anche presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019, ma in tal caso l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda”.
Bonus bebè 2019: come fare domanda
Per poter usufruire del bonus bebè 2019, il ricedente deve presentare apposita domanda telematica sul sito dell’INPS, entro 90 giorni dall’eventi di nascita o adozione. Tuttavia, per le nascite o adozioni ricadenti nel periodo 1° gennaio 2019 – 15 marzo 2019, i 90 giorni devono essere conteggiati a decorrere da quest’ultima data. Quindi, la scadenza – in questo caso – è posta al 13 giugno 2019.
L’istanza deve essere presentata online sul sito dell’INPS, e deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”. Tale modulo, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito INPS, può essere presentato in diverse modalità, ad esempio, allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”. Inoltre, può essere:
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente.
Nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all’inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”.
Bonus bebè 2019: quando e come viene pagato
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda, ossia conto corrente, bonifico domiciliato, ecc. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163”. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto Previdenziale direttamente al richiedente.
Se la domanda è stata presentata nei termini di legge, il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici anagrafici.
Bonus bebè 2019: quando decade
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge, ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza oppure per ISEE superiore a 25.000 euro. Si può decadere dal bonus bebè anche in caso di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Bonus bebè 2019: quando termina l’erogazione
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento, fine dell’affidamento temporaneo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
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