Ci sono dunque già le soglie Isee, le somme erogate alle famiglie e le modalità per farne richiesta, con una novità in più: una maggiorazione del 20 per cento su ogni figlio successivo al primo.
Vediamo allora come funzionerà l’assegno alla natalità 2019 e come si potrà richiedere.
Bonus Bebè 2019: cos’è
È una chiara misura per sostenere e incentivare la natalità, in un Paese che sta diventando sempre più vecchio, con tassi di natalità che calano di anno in anno e gli esperti che lanciano l’allarme di un’Italia popolata solo da 16 milioni di abitanti da qui a cent’anni, proiezione emersa lo scorso 22 settembre a Treviso, nella seconda giornata di Statistcall, il Festival della Statistica. Cattive notizie a cui si aggiungono gli ultimi dati Istat dei nati nel 2017, in discesa del 21 per cento rispetto al 2016.
Questa misura si concretizza in un assegno erogato alle famiglie che mettono al mondo bambini. Una somma che varia a seconda dell’Isee, ed è destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, con un Isee non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Bonus Bebè: confermato nel 2019
Poche settimane fa era scattato l’allarme sul riconoscimento del Bonus bebè anche nel 2019, perché di fatto nella Legge di bilancio 2019, in fase di approvazione, non menzionava nessuna proroga, e la misura di per sé non è strutturale.
Dopo le polemiche comunque il Governo aveva promesso un emendamento, e così la proroga del Bonus Bebè è arrivata nel Decreto fiscale. La proroga dell’assegno di natalità è stata approvata tra le novità del DL n. 119/2018.
Bonus Bebè 2019: a chi spetta
Non solo ai bimbi nati nel 2018 spetterà dunque l’assegno alla Natalità, ma anche a tutti quelli in arrivo nel 2019. L’agevolazione ammonta a 440 milioni per 2 anni. Si ipotizza una platea di 280mila beneficiari.
L’assegno alla natalità sarà erogato alle famiglie che presentano un Isee minorenni entro i 25 mila euro. In particolare sono state confermate due soglie di reddito:
- Isee inferiore a 7 mila euro, a cui spetterà un assegno raddoppiato
- Isee tra i 7 mila e i 25 mila euro, a cui spetterà un assegno di 960 euro (80 euro al mese)
Il Bonus vale solo per il primo anno di vita del bambino oppure il primo anno di ingresso in famiglia (per i casi di adozione o affido preadottivo).
C’è poi una novità: l’emendamento inserito nel Decreto fiscale ha introdotto una maggiorazione del 20 per cento sull’assegno a partire dal secondogenito, quindi per i figli successivi al primo
Bonus Bebè 2019: quanto spetta
Come anticipato l’importo dell’assegno verrà stabilito in base all’Isee minorenni della famiglia e al numero di figli. In particolare:
- 960 euro annui (80 euro al mese), per Isee tra i 7 mila e i 25 mila euro;
- Assegno raddoppiato, quindi 1.920 euro (160 euro al mese) per Isee sotto i 7 mila
- Più l’eventuale maggiorazione del 20 per cento dal secondogenito
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
Bonus Bebè 2019: come richiederlo
Il Bonus viene ovviamente concesso previa domanda. Domanda che va presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio
- Isee del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.
La domanda di assegno si può presentare:
- online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”.
- Tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Recandosi negli uffici di enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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