Risposta.
Salve, il bonus babysitter è esente da imposizione fiscale, come prevede il D.L. 50/2017, all’articolo 54-bis ( Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). In questo articolo è specificato che le somme percepite tramite Libretto Famiglia sono esentasse.
In particolare si precisa che “I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.
Ciò significa che non si pagano tasse su quelle somme, e per questo non si è tenuti a indicarle nella dichiarazione dei redditi effettuata. Qualora invece dovesse compilare la Dsu per l’Isee, allora dovrà dichiarare anche le somme esentasse, bonus baby sitter compreso.
Altro punto è che il bonus baby sitter non fa reddito, ma se la persona prestatrice del servizio di babysitter accumula durante l’anno ulteriori prestazioni occasionali con cui supera i limiti economici previsti per l’esenzione fiscale, allora il discorso cambia. Cordiali Saluti.
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