La scadenza opera per tutte le forme di bonus, sia i 1.200/2.000 euro inizialmente previsti dal “Cura Italia”, per le prestazioni rese dal 5 marzo al 31 agosto 2020, che i 1.000 euro introdotti dal “Ristori-bis”, limitatamente al periodo 9 novembre – 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”.
Il termine, inizialmente previsto per il 28 febbraio, è stato posticipato al 30 aprile in ragione delle numerose domande di bonus pendenti. Pertanto, il messaggio INPS invita le strutture territoriali dell’Istituto a completare le istruttorie entro il 14 aprile 2021, fermo restando che i beneficiari dovranno appropriarsi delle somme e comunicare le prestazioni entro il 30 aprile successivo.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Bonus babysitter: proroga al 30 aprile
Inizialmente fissato al 28 febbraio 2021, il termine entro cui procedere all’appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting e comunicare le prestazioni svolte è stato prorogato al 30 aprile prossimo.
La decisione dell’INPS arriva a seguito della straordinaria situazione epidemiologica in atto, oltre alle numerose istanze ancora in accoglimento, volte ad ottenere il sussidio in parola.
Al fine di rispettare la timeline, nel Messaggio numero 950 l’INPS comunica alle Strutture territoriali di procedere entro il 14 aprile 2021 al completamento dell’istruttoria per le domande ancora pendenti.
Ricordiamo, come già preannunciato, che il termine in precedenza fissato per l’appropriazione del bonus in piattaforma e la comunicazione delle prestazioni svolte dal 5 marzo al 31 agosto, coincideva con il 28 febbraio 2021, in linea con la scadenza prevista per il nuovo bonus riservato alle cosiddette zone rosse.
Bonus babysitter: come fare domanda
L’accesso al sussidio è subordinato all’inoltro di un’apposita istanza sul portale telematico INPS sezione “Prestazioni e servizi > Servizi > Bonus servizi di babysitting”, da parte degli utenti in possesso delle credenziali PIN, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa, è possibile:
- Chiamare il Contact center INPS ai numeri 803.164 (da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile;
- Avvalersi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
Bonus babysitter: Libretto di famiglia
L’erogazione del bonus baby-sitting avviene da parte dell’INPS direttamente sul cosiddetto “Libretto di famiglia”, strumento già attivo per la gestione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Gli utilizzatori (famiglia beneficiaria) e prestatori (baby-sitter) devono registrarsi sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata a “Prestazioni Occasionali > Libretto di famiglia”.
Bonus babysitter: appropriazione
Una volta inoltrata domanda di bonus ed effettuate le registrazioni sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali, il genitore destinatario è tenuto ad effettuare, entro 15 giorni solari dall’accoglimento della richiesta di sussidio, la cosiddetta “appropriazione” del bonus sul Libretto di famiglia.
Bonus babysitter: accreditamento somme e comunicazione attività
Completata la procedura di appropriazione le somme a titolo di Bonus per servizi di baby-sitting vengono trasferite sul Libretto di famiglia, per essere poi utilizzate in tutto o in parte per remunerare le prestazioni di cura e assistenza alla prole.
Le attività di baby-sitting devono altresì essere comunicate all’INPS dopo il loro svolgimento, attraverso la piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali (in alternativa è possibile chiamare il Contact center INPS).
All’atto di segnalare all’Istituto i dettagli della prestazione svolta, il beneficiario dovrà:
- Indicare la volontà di avvalersi del “Bonus COVID-19”;
- Verificare che la procedura indichi correttamente i dati della domanda di bonus accolta.
Bonus babysitter: prestazioni effettuate dal 5 marzo al 31 agosto
Introdotto dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) il Bonus per servizi di baby-sitting risponde all’esigenza di sostenere economicamente i nuclei familiari, chiamati a ricorrere a prestazioni esterne per la cura e l’assistenza alla prole, durante il periodo di sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado.
La misura, alternativa rispetto al congedo parentale straordinario, è fruibile per le prestazioni rese dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, da parte dei genitori di figli minori di 12 anni, che siano:
- Dipendenti del settore privato;
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- Autonomi iscritti all’INPS;
- Autonomi iscritti alle rispettive casse professionali;
- Dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, come medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari;
- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico., impegnati per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19.
Il sussidio spetta in misura non superiore a 1.200,00 euro, elevabili a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Nei confronti dei genitori di figli con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero 104/1992, il limite di età di 12 anni non trova applicazione.
Bonus babysitter: prestazioni effettuate dal 9 novembre al 3 dicembre
Il Decreto legge “Ristori-bis” ha previsto un ulteriore bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, relativamente alle cosiddette “zone rosse” in cui è stata disposta la sospensione della didattica in presenza all’interno delle scuole secondarie di primo grado.
Per le prestazioni svolte nel periodo dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 i genitori degli alunni, iscritti alla Gestione separata ovvero alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (non iscritti ad altre forme previdenziali), possono accedere al bonus in misura non superiore a 1.000 euro.
L’accesso alla misura è subordinato alla stessa procedura prevista dal “Cura Italia”:
- Domanda di bonus inoltrata sul portale telematico INPS;
- Registrazione di genitore e baby-sitter sulla piattaforma delle prestazioni occasionali;
- Appropriazione del bonus sul Libretto di famiglia da parte del beneficiario;
- Comunicazione dei dati relativi all’attività svolta, soggetta a copertura totale o parziale da parte del bonus.
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