Bonus baby-sitter entro il 28 febbraio: istruzioni sulla proroga e libretto di famiglia

Paolo Ballanti 25/01/21
Il Decreto legge “Cura Italia” (D.l. numero 18 del 17 marzo 2020), in virtù dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto misure economiche di sostegno alle famiglie per la cura e assistenza dei minori. Tra queste figura il cosiddetto “Bonus baby-sitter”, accreditato previa domanda sul portafoglio elettronico denominato “Libretto di famiglia”, da utilizzare per remunerare le attività rese nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nello specifico dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Il Bonus, alternativo al congedo parentale straordinario di 15 giorni, è riservato a:

  • Dipendenti del settore privato;
  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Autonomi iscritti alle casse professionali;
  • Dipendenti pubblici appartenenti al comparto sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica ed operatori sociosanitari);
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nelle attività connesse all’emergenza COVID-19.

Visto e considerato che il termine di presentazione delle richieste di bonus è scaduto lo scorso 31 agosto, l’INPS si trova attualmente impegnata nel concludere le istruttorie per l’accredito delle somme sul Libretto di famiglia. Al fine di chiarire ai cittadini e alle proprie sedi territoriali gli aspetti operativi per sbloccare le procedure di liquidazione, oltre a gestire le domande pendenti, l’ente di previdenza è intervenuto con il messaggio numero 101 del 13 gennaio 2021.

Nel documento, l’Istituto chiarisce che il termine per comunicare le prestazioni di baby-sitting è fissato al 28 febbraio prossimo.

Analizziamo pertanto nel dettaglio l’intera disciplina e i chiarimenti dell’INPS.

Bonus baby-sitter per nonni, pensionati, genitori separati e divorziati

Bonus baby-sitter: destinatari

Il Bonus per servizi di baby-sitting è riservato ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020.

Non si applica invece alcun limite anagrafico per i soggetti affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero 104/1992, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Da ultimo, il sussidio spetta anche ai genitori affidatari nell’ambito di adozioni nazionali, internazionali o affidi pre-adottivi.

Bonus baby-sitter: importo

A seguito delle modifiche introdotte dal D.l. “Rilancio” (Decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020) l’importo del bonus è passato a 1.200 euro complessivi, rispetto ai 600 inizialmente previsti dal “Cura Italia”. Invece, per i dipendenti pubblici, la misura ammonta a 2.000 euro totali (in precedenza pari a 1.000 euro).

È importante precisare che il tetto di 1.200 / 2.000 euro si riferisce all’intero nucleo familiare, anche in presenza di più figli minori.

Bonus baby-sitter: come si può utilizzare

Il Bonus può essere utilizzato per:

  • Remunerare in tutto o in parte le prestazioni di cura e assistenza dei figli rese dal 5 marzo al 31 agosto 2020;
  • Rimborsare i costi di iscrizione ai centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia o innovativi.

Nel primo caso, come già anticipato, il Bonus viene erogato sul Libretto di famiglia, utilizzato per remunerare la prestazione occasionale di baby-sitting. Nella seconda ipotesi, il rimborso dei costi di iscrizione avviene da parte dell’INPS direttamente al beneficiario, ad esempio con accredito sul conto corrente.

Bonus baby-sitter: come ottenerlo

I termini di presentazione delle richieste di bonus all’INPS (in autonomia sul portale dell’Istituto, chiamando il Contact center o avvalendosi degli enti di patronato) sono scaduti il 31 agosto 2020.

Per coloro che hanno inoltrato in tempo le domande, i passaggi successivi sono:

  • Registrazione del genitore (utilizzatore) e del prestatore del servizio sulla piattaforma dedicata alla prestazioni occasionali;
  • Appropriazione delle somme e accredito delle stesse sul Libretto di famiglia;
  • Comunicazione della prestazione di baby-sitting.

Bonus baby-sitter: cosa fare se la domanda è stata accolta 

Il messaggio numero 101 ricorda che, in caso di accoglimento delle domande di Bonus, per poter riceverne il pagamento è necessario che il genitore utilizzatore e colui che ha fornito la prestazione siano registrati sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali, disponibile sul portale inps.it.

Bonus baby-sitter: registrazione sul portale

La registrazione alla piattaforma delle prestazioni occasionali può avvenire:

  • In autonomia, sul portale telematico INPS per chi è in possesso delle necessarie credenziali;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto;
  • Avvalendosi degli enti di patronato.

In fase di registrazione è necessario che il prestatore fornisca le informazioni per ricevere il pagamento delle somme, ad esempio le coordinate bancarie per l’accredito in conto corrente.

Bonus baby-sitter: “appropriazione telematica” delle somme

Al fine di trasferire sul Libretto di famiglia il Bonus baby-sitter spettante, il genitore dovrà procedere alla cosiddetta “appropriazione telematica” delle somme, attraverso i canali telematici indicati nel corso della domanda stessa (quali ad esempio sms, e-mail, PEC).

Una volta conclusa la procedura di appropriazione, le somme a titolo di Bonus per servizi di baby-sitting saranno trasferite sul “conto individuale” dell’interessato, per intenderci il Libretto di famiglia.

La dote a disposizione del genitore potrà essere utilizzata per remunerare le prestazioni di cura e assistenza alla prole.

Bonus baby-sitter: comunicazione delle prestazioni

Le prestazioni, per la cui remunerazione è prevista la copertura totale o parziale da parte del Bonus baby-sitter, dovranno essere comunicate dal genitore dopo il loro svolgimento:

  • In autonomia, utilizzando la piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali;
  • Chiamando il Contact center INPS.

In sede di inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare la volontà di avvalersi del “Bonus COVID-19” per il pagamento dell’attività, oltre a verificare che:

  • La procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta;
  • Nella procedura sia indicata come tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Da ultimo ricordiamo che potranno essere remunerate tramite il Libretto di famiglia le sole prestazioni di baby-sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Bonus baby-sitter: la data del 28 febbraio

Il messaggio INPS precisa che al fine di consentire la fruizione del Bonus baby-sitter, per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, i genitori dovranno comunicare le prestazioni di cura e assistenza alla prole, svolte nel periodo 5 marzo – 31 agosto, entro il 28 febbraio 2021.

Al fine di gestire tempestivamente il flusso delle richieste di Bonus, l’INPS comunica alle sedi territoriali dell’Istituto che la data per definire le istanze residue, per le quali è in via di completamento l’istruttoria, è fissata al 12 febbraio 2021. Resta naturalmente ferma la scadenza sopracitata del 28 febbraio 2021 per comunicare sulla piattaforma online le prestazioni di baby-sitting.

Decreto Ristori 5 in arrivo: contributi a fondo perduto, cig, cartelle esattoriali, nuovi bonus

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento