Il premier Mario Draghi ha rassicurato tutti, parlando in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino anche su questo punto: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting”, ha affermato.
E così è stato. All’articolo 2 del Decreto Legge Covid c’è il capitolo “Congedi per genitori e bonus baby-sitting”, con tutte le modalità per astenersi da lavoro, lavorare in modo agile o accedere al voucher baby sitter, in caso di quarantena, dad e chiusura scuole.
In sostanza, oltre al Decreto Sostegno, già nel decreto legge covid saranno previste misure di sostegno ai genitori alle prese con figli in dad o quarantena, prevedendo congedi e lavoro agile.
Come è sempre stato negli scorsi mesi di pandemia covid, queste due misure di sostegno ai genitori lavoratori e lavoratrici si potranno utilizzare in modo alternativo. O uno o l’altro.
I congedi parentali previsti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti.
Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking.
L’introduzione di queste due agevolazioni era stata già anunciata da Elena Bonetti, neo Ministra delle pari opportunità, nel Question Time tenutosi alla Camera il 10 marzo 2021. Ora tutto è stato ufficializzato (e già in vigore) con l’approvazione del Decreto Sostegno 2021 da parte dell’esecutivo Draghi.
Bonus baby sitter
Il voucher baby sitter ha accompagnato il lavoro e la quotidianità di milioni di genitori durante gli scorsi mesi di emergenza covid. E sarà così anche in questo inizio 2021. Il provvedimento dell’esecutivo ha infatti introdotto l’utilizzo del bonus per i servizi di babysitting anche da gennaio 2021, per i genitori lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine.
Il voucher sarà gestito con il libretto famiglia.
In particolare, l’articolo 2 del decreto stabilisce che:
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali;
- il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia;
- il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
- l bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Congedi parentali
In alternativa al lavoro agile, sarà possibile richiedere al datore il congedo parentale straordinario:
- retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni,
- non retribuito dai 14 ai 16 anni.
La possibilità di farlo è prevista, come confermato dal premier Draghi, già nel decreto legge Covid approvato dal governo, con le misure restrittive fino al 6 aprile.
In particolare: solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente fino a 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata con Legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
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Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione.
Lo stesso congedo, però non retribuito, viene riconosciuto anche ai genitori di figli conviventi di età tra i 14 e i 16 anni.
Smart working
Il genitore di figlio convivente fino a 16 anni lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto,
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