La conversione in legge ha apportato alcune modifiche all’impianto originario, soprattutto per quanto riguarda l’accesso al congedo straordinario (introdotta la possibilità di fruire dell’assenza ad ore) e la platea dei beneficiari del bonus (esteso ad esempio alla polizia locale).
Modificato anche il sussidio alternativo riconosciuto a fronte dell’iscrizione dei figli a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Bonus baby sitter 2021: spetta anche a nonni e zii?
Bonus Baby sitter e congedi: Congedo straordinario
L’articolo 2 del Decreto numero 30 riconosce un congedo straordinario, retribuito al 50% dall’INPS, al genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni che non possa svolgere l’attività in smart working.
L’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente in tutto o in parte ai seguenti eventi (riferiti al figlio):
- Sospensione dell’attività didattica ed educativa (modifica inserita in sede di conversione in legge) in presenza;
- Infezione da virus SARS-CoV-2;
- Quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Limitatamente ai genitori di figli (senza alcun requisito legato all’età) con handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge 104/1992), in sede di conversione vengono estese le ipotesi per cui spetta il congedo straordinario. Questo spetta infatti per:
- Infezione da virus SARS-CoV-2;
- Quarantena;
- Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
- Figlio frequentante centri diurni a carattere assistenziale oggetto di chiusura.
Come anticipato, i periodi di assenza dal lavoro sono economicamente a carico dell’INPS attraverso un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il congedo straordinario, altra novità inserita nella conversione in legge, può essere fruito in forma giornaliera o frazionato in ore.
Bonus Baby sitter e congedi: congedo non retribuito
Altra misura prevista dal Decreto, sebbene non oggetto di modifica, è la possibilità di fruire del congedo straordinario già citato, ma non retribuito, da parte dei genitori di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.
L’assenza, ammessa sempre per gli eventi di quarantena, sospensione dell’attività didattica o infezione del figlio, garantisce al beneficiario la conservazione del posto di lavoro ed il divieto di licenziamento.
Bonus baby sitter
Il Decreto legge 30/2021 riconosce un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, di importo non eccedente i 100 euro settimanali.
La misura spetta a:
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (il testo ante conversione prevedeva genericamente “Gestione separata INPS”;
- Lavoratori autonomi;
- Personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e polizia locale (altra novità del testo di legge) impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
- Lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Con riferimento ai soggetti appena citati, il bonus è riservato a:
- Esercenti le professioni sanitarie;
- Esercenti la professione di assistente sociale;
- Operatori socio-sanitari.
Prima delle modifiche in sede di conversione il bonus, limitatamente al personale sanitario, era previsto per:
- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori socio-sanitari.
Ai soggetti appartenenti alle categorie sopra citate il sussidio è riconosciuto se genitori di figli conviventi minori di quattordici anni.
Il bonus è erogato al beneficiario, previa domanda all’INPS, tramite il Libretto di famiglia, strumento già utilizzato per il pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Bonus Baby sitter e congedi: Bonus per iscrizione a centri estivi o servizi educativi
In alternativa all’erogazione sul Libretto di famiglia a fronte delle prestazioni di baby-sitting, il bonus è riconosciuto, direttamente al beneficiario, per l’iscrizione del figlio (in sede di conversione è stato eliminato il riferimento a “comprovata iscrizione”):
- Centri estivi;
- Servizi integrativi per l’infanzia;
- Servizi socio-educativi territoriali;
- Centri con funzione educativa e ricreativa;
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Bonus baby sitter: come viene pagato e istruzioni operative
Incompatibilità del bonus baby sitter
L’accesso al bonus baby-sitter è ammesso a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altre tutele o del congedo straordinario e, comunque, in alternativa alle misure previste dallo stesso Decreto 30 ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 2, in particolare:
- Lavoro agile per genitori di figli minori di sedici anni;
- Congedo straordinario;
- Congedo straordinario non indennizzato per genitori di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.
Quest’ultima ipotesi è stata modificata in sede di conversione in legge. Nel decreto era infatti prevista, come terza casistica, l’incompatibilità con i periodi di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 al 13 marzo 2021 e convertiti, previa domanda, nel congedo straordinario.
Bonus Baby sitter e congedi: coperture
Un’altra importante novità del testo di legge è l’innalzamento delle risorse a copertura di bonus baby-sitter e congedo straordinario. Queste passano infatti, per l’anno 2021, da 282,8 a 299,3 milioni di euro.
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