La misura, a valere sulle prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, è riservata, previa domanda all’INPS, a talune categorie lavorative, ivi compresi gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.
Al fine di chiarire gli aspetti operativi del bonus, è intervenuta la circolare INPS numero 58 del 14 aprile 2021.
Il documento si concentra in particolare sulla compatibilità del bonus con altre prestazioni straordinarie riconosciute in virtù dell’emergenza COVID-19 (primo fra tutti il congedo straordinario) e, altresì, sulla possibilità di ottenere il sussidio a copertura delle attività di custodia dei figli rese dai familiari. Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio.
Bonus baby sitter 2021: come utilizzarlo
Bonus baby sitter 2021: familiari
La Circolare INPS chiarisce espressamente (paragrafo 5) il divieto di utilizzare il bonus baby-sitter per remunerare le prestazioni rese dai familiari. A tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
In particolare, il soggetto richiedente, al momento di inviare la richiesta di bonus, dovrà rendere una dichiarazione circa l’inesistenza di rapporti di parentela con il prestatore, pena le conseguenze di legge previste in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Bonus baby sitter 2021: nonni e zii
Colui che inoltra domanda di bonus si impegna a non avvalersi delle prestazioni lavorative di parenti o affini entro il terzo grado. Ciò esclude pertanto:
- Nonni o nonne del bambino convivente, siano essi genitori del richiedente o del coniuge (in quanto parenti o affini di primo grado di colui che inoltra domanda di bonus);
- Zio o zia del bambino, dal momento che fratelli/sorelle e cognati/cognate si considerano parenti o affini di secondo grado.
Bonus baby sitter 2021: gradi di parentela
Ricordiamo che il grado di parentela è il criterio utilizzato per definire, a livello normativo, il legame che intercorre tra due soggetti.
In particolare, il grado si determina calcolando le persone e togliendo lo stipite. Ad esempio:
- Tra padre e figlio intercorre il primo grado di parentela;
- Secondo grado di parentela tra fratelli (figlio, padre, figlio, equivalente a 3 – 1 = 2);
- Terzo grado di parentela per gli zii (figlio, padre, nonno, figlio, corrispondente a 4 – 1 = 3).
- Quarto grado di parentela per i cugini (figlio, padre, nonno, padre, figlio, corrispondente a 5 -1 = 4).
Bonus baby sitter 2021: affinità
L’affinità è il vincolo che unisce un soggetto con i parenti del coniuge. Il grado di affinità si ottiene calcolando la parentela che unisce l’affine al coniuge.
Ad esempio:
- Primo grado di affinità per suocero/suocera o figlio/figlia del coniuge;
- Secondo grado di affinità per nonno/nonna del coniuge, nipote, cognato o cognata;
- Terzo grado di affinità per bisnonno/bisnonna, pronipote, nipote, zio/zia del coniuge.
Bonus baby sitter 2021: a chi spetta
La misura introdotta dal Decreto legge numero 30/2021 spetta ai genitori di figli conviventi minori di quattordici anni, che siano:
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- Autonomi iscritti all’INPS;
- Autonomi iscritti alle rispettive casse di previdenza;
- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- Dipendenti del settore sanitario, pubblicato e privato accreditato.
Con riferimento al personale sanitario, hanno diritto al bonus:
- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari;
- Medici di base;
- Pediatri di libera scelta in convenzione con le ASL, ostetrici, soccorritori, autisti, medici e personale sanitario addetto al servizio emergenza / urgenza 118 (anch’essi in convenzione con le ASL).
L’accesso al bonus non è riconosciuto per i giorni in cui l’altro genitore:
- Svolge l’attività in regime di lavoro agile;
- Si assenta dal lavoro in congedo straordinario COVID-19;
- Non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Bonus baby sitter 2021: chi sono gli esclusi dal beneficio
Bonus baby sitter 2021: importo
L’ammontare complessivo del bonus, per ciascun nucleo familiare, ammonta a 100 euro settimanali. Questo significa che in presenza di due o più figli conviventi, dovranno essere inoltrate più domande di bonus, ma la somma complessivamente garantita al nucleo sarà soggetta al tetto dei 100 euro.
Bonus baby sitter 2021: domanda
La domanda per accedere al bonus baby-sitter può essere trasmessa:
- In autonomia, avvalendosi del portale telematico Inps attraverso il percorso “Prestazioni e servizi – Tutti i servizi – Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Bonus servizi di baby-sitting D.l. n. 30/2021”;
- In alternativa, avvalendosi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
Bonus baby sitter 2021, domande al via: ecco come richiederlo
Bonus baby sitter 2021: erogazione
Una volta inoltrata all’INPS (ed accolta) l’istanza di bonus, quest’ultimo viene accreditato (previa procedura telematica di appropriazione delle somme) sul “Libretto di famiglia”. Strumento già utilizzato per remunerare le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Trattasi, in sostanza, di un portafoglio elettronico istituito presso l’INPS, su cui saranno riconosciute le somme a titolo di bonus, da utilizzare in tutto o in parte per compensare le prestazioni di baby-sitting.
Di conseguenza, per poter fruire del sussidio, è necessario che il soggetto beneficiario e il prestatore si registrino (se non l’hanno già fatto) sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, raggiungibile attraverso il portale telematico Inps.
Come anticipato, una volta accolta la domanda di bonus, il genitore dovrà attivare la procedura di appropriazione delle somme sul Libretto di famiglia.
Da ultimo, sempre il beneficiario sarà tenuto a comunicare i dettagli della prestazione di baby-sitting svolta, attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali. Il termine per tale adempimento è fissato al 30 settembre prossimo.
Bonus baby sitter 2021: prestazioni dal 1° gennaio al 30 giugno
Pur nel rispetto delle prescrizioni in materia di parenti e affini entro il terzo grado, il bonus spetta per le prestazioni di baby-sitting svolte dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Come sottolineato dall’INPS nella Circolare numero 58, le date di svolgimento delle prestazioni oggetto del bonus dovranno coincidere con i periodi di infezione del figlio da virus SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.
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