In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha previsto, agli artt. 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni (portato a 30 giorni), per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. Da notare, al riguardo, che il limite dei 12 anni non si applica per i figli disabili.
In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Dal 19 maggio 2020, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.
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L’agevolazione, in particolare, ha lo scopo di garantire l’assistenza e la sorveglianza dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus baby sitter Covid-19 e centri estivi decorre dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 e la sua gestione è stata affidata all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Ma a chi spetta il bonus baby sitter 2020? In quali casi non si può richiedere? Ecco una mappa completa sulle persone escluse da predetto bonus e aspetti di incumulabilità con altre prestazioni.
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Bonus baby sitter 2020: a chi spetta
Hanno diritto ai bonus per i servizi di baby-sitting e l’iscrizione ai centri estivi le seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi;
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Bonus baby sitter 2020: i requisiti
Per richiedere il voucher baby sitter e centri estivi occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- i minori per i quali si richiede il bonus Inps non devono aver compiuto 12 anni alla data del 5 marzo, a partire dalla quale è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- il genitore beneficiario dell’agevolazione deve convivere con il/i minore/i per il/i quale/i ha ottenuto il bonus;
- nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa quali NASPI, CIGO, indennità di mobilità e simili (salvo casi particolari di compatibilità che spieghiamo di seguito);
- nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il richiedente non deve usufruire del congedo parentale.
Dunque il contributo economico si può chiedere anche per figli che abbiano compiuto 12 anni dopo il 5 marzo. Il limite di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
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Bonus baby sitter 2020: a quanto ammonta
Il bonus baby sitter e centri estivi può avere un importo complessivo:
- fino a 1.200 euro per lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi;
- fino a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, e personale addetto alla sicurezza.
Bonus baby sitter 2020: casi di esclusione
Il bonus baby sitter 2020 Inps può essere richiesto in alternativa al congedo parentale straordinario per COVID-19. Le due agevolazioni infatti non sono compatibili: spetta ai genitori scegliere se usufruire di una o dell’altra.
L’Inps ha introdotto però un’eccezione. Il bonus baby sitter diventa compatibile con i congedi parentali Covid se al momento in cui si presenta la domanda il congedo è stato richiesto per una durata non superiore a 15 giorni. Solo in questo caso si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), fermo restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Entrambi i genitori non devono percepire benefici di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASpI, CIGO, CIGS o CIGD, ecc.) ma ci sono delle eccezioni che l’INPS ha chiarito.
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Per quanto riguarda la cassa integrazione l’incompatibilità opera solo per i giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Questo significa che il bonus baby sitter o centri estivi può essere fruito nei giorni in cui genitore lavoratore non è in cassa integrazione. Inoltre se un genitore è in cassa integrazione parziale (esempio lavora part time 4 ore anziché 8 ore) il bonus baby sitting e centri estivi diventa compatibile e può essere fruito.
Bonus baby sitter: quando non si può richiedere
Dati per assodati questi casi di esclusione, scattiamo qui una fotografia dei casi in cui NON può essere richiesta l’agevolazione per usufruire dei servizi di baby-sitting.
NON si può richiedere il bonus se:
- è già stato chiesto il congedo parentale speciale Covid (a meno che il congedo non sia stato chiesto per massimo 15 giorni),
- si percepisce la Naspi
- si percepiscono i trattamenti di Cigo o Cigs o Cigd (solo quando la cassa integrazione è prevista per l’intera giornata)
- si percepisce indennità di mobilità
- il figlio supera i 12 anni (eccetto i casi di disabilità, per cui non è previsto limite di età),
- non si convive con il figlio/figlia per cui si richiede il bonus,
- nel nucleo familiare uno dei due genitori non lavora, perché disoccupato oppure non lavoratore
Bonus baby sitter 2020: cumulabilità
Il bonus baby sitter è cumulabile con il bonus asilo nido 2020, ma solo per l’acquisto di servizi di baby-sitting. A chiarirlo è stato l’INPS con il Messaggio n. 1447 dell’1 aprile 2020, che fornisce precisazioni relative all’erogazione del beneficio a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.
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