La novità, contenuta nell’art. 1-bis della L. n. 96/2018, ricalca sostanzialmente il bonus assunzioni under 35 (anche se non fa espresso riferimento) già in vigore dall’1 gennaio 2018 grazie all’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Ma come funziona il nuovo bonus under 35? Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare per poter fruire dell’incentivo? In attesa che il Ministero del Lavoro emani il relativo decreto attuativo, entro l’11 ottobre 2018, si illustrano i principali aspetti dell’incentivo contributivo in trattazione.
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Bonus assunzioni under 35: a chi spetta?
Sulle orme dell’art. 100 e ss. della L. n. 205/2017, il Decreto Dignità ha introdotto una norma che permette ai datori di lavoro di poter promuovere l’occupazione giovanile stabile, e quindi assumere negli anni 2019 e 2020 lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
In sostanza, viene prorogato il limite dei 35 anni per ulteriori due anni (2019 e 2020), poiché la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’età anagrafica dei beneficiari sarebbe scesa a 30. Quindi si amplia in un certo senso la platea dei potenziali lavoratori che possono essere assunti con tale inventivo.
Consulta lo speciale “Decreto Dignità”
Lo sgravio, inoltre, è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.
Bonus assunzioni under 35: quanto dura e quanto spetta?
La decontribuzione è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi. Mentre l’esonero dal versamento è del 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 250 (euro 3.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Bonus assunzioni under 35: rapporti di lavoro incentivabili
Se il nuovo incentivo contributivo segue gli stessi criteri del bonus assunzione under 35 attualmente in vigore, è possibile affermare che l’esonero riguarda le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
- contratti part-time;
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
- contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
- contratto di apprendistato per mantenimento in servizio al termine del periodo di formazione.
Bonus assunzioni under 35: chi resta escluso
Restano esclusi invece:
- i contratti di apprendistato;
- il lavoro domestico;
- il contratto intermittente (c.d. a chiamata);
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- il lavoro occasionale
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