La norma (Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) ha previsto all’articolo 6 comma 1 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dal 15 agosto scorso al 31 dicembre 2020.
Lo sgravio è applicabile dai datori di lavoro privati per un massimo di sei mesi decorrenti dall’evento, previa istanza da inviare all’INPS.
L’agevolazione in questione si accompagna alle misure previste dal Disegno di legge di bilancio 2021, attualmente all’esame del Parlamento, riguardanti i contratti attivati con under 36 e donne prive di impiego.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Bonus assunzioni Decreto Agosto: cos’è
Prima di approfondire le scadenze, ricordiamo in poche righe di cosa si tratta quando si parla di incentivi alle assunzioni del decreto Agosto.
All’art. 6 del “Decreto Agosto”, il governo ha introdotto uno sgravio contributivo totale, pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per chi assume lavoratori sia a tempo indeterminato che a termine. La durata dell’esonero è:
- di 6 mesi, se a tempo indeterminato;
- di 3 mesi, se a tempo determinato e stagionali.
L’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
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Bonus assunzioni 2020: scadenza 31 dicembre 2020
Come anticipato poc’anzi, l’esonero contributivo può essere applicato per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dalla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (15 agosto 2020) fino al 31 dicembre 2020.
Bonus assunzioni 2020: a chi spetta
Lo sgravio è applicabile da tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, eccezion fatta per il settore agricolo. Esclusa anche la Pubblica Amministrazione.
Bonus assunzioni 2020: contratti incentivabili
Gli eventi intervenuti tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 che danno diritto all’esonero riguardano:
- Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine.
Sono ammessi allo sgravio anche i rapporti a tempo parziale. Esclusi invece i:
- Contratti di apprendistato;
- Lavoro domestico;
- Contratti di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato.
Bonus assunzioni 2020: limiti all’agevolazione
Oltre alla tipologia di contratto attivato, per accedere allo sgravio è necessario che il neo assunto non abbia avuto nei sei mesi precedenti l’evento alcun rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro.
Bonus assunzioni 2020 Decreto Agosto: domanda
Per poter applicare l’agevolazione il datore di lavoro è tenuto a presentare esclusivamente online un’istanza preliminare all’INPS attraverso il modello “DL104-ES”, disponibile nell’area dedicata ad aziende e professionisti seguendo il percorso “Accedi ai servizi” – “Altre tipologie di utente” – “Aziende, consulenti e professionisti” – “Servizi per le aziende e consulenti” – “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.
All’interno della procedura si dovranno riportare:
- I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
- Il codice della comunicazione obbligatoria inviata al Centro per l’impiego relativa all’assunzione / trasformazione;
- L’ammontare della retribuzione lorda mensile media, compresi gli importi a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- L’aliquota INPS a carico azienda oggetto di sgravio.
Una volta presentata l’istanza, l’INPS effettua una serie di controlli al fine di accertare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro interessato e la disponibilità di risorse.
Bonus assunzioni 2020 Decreto Agosto: applicazione
Autorizzato lo sgravio, l’azienda potrà applicarlo nel calcolo dei contributi a suo carico dovuti all’INPS. L’ammontare dell’esonero fruito sarà indicato nel flusso UNIEMENS alla sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, valore “IREC” corrispondente a “Esonero per assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”.
Importo del bonus Bonus assunzioni 2020
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione degli importi dovuti all’INAIL) per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di assunzione / trasformazione nei limiti di un ammontare mensile, per singolo dipendente, non superiore a 671,66 euro.
In caso di rapporti instaurati o risolti nel mese, il limite massimo dello sgravio dev’essere applicato in misura giornaliera pari a 21,66 euro.
>> Speciale legge di bilancio 2021 <<
Bonus assunzioni: novità Legge Bilancio 2021
Il Disegno di legge di bilancio 2021, attualmente all’esame del Parlamento, dedica attenzione al tema degli sgravi contributivi finalizzati a incentivare l’occupazione di talune categorie lavorative.
>> Legge di bilancio 2021: le novità in arrivo
In particolare si prevede il riconoscimento per il biennio 2021-2022 dell’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico azienda, per un massimo di tre anni, a beneficio di coloro che assumono o trasformano a tempo indeterminato soggetti under 36. Lo sgravio in parola è applicabile nel limite massimo di 6 mila euro annui.
La misura appena citata è estesa fino ad un massimo di quattro anni per i datori di lavoro che assumono presso sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La Manovra interviene altresì sull’agevolazione introdotta dalla Legge “Fornero” (Legge n. 92/2012) per chi assume donne prive di un impiego regolarmente retribuito:
- Da almeno sei mesi residenti in aree svantaggiate o, in alternativa, occupate con una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità uomo – donna;
- Da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Nel Disegno di legge di bilancio è previsto per il biennio 2021-2022 l’innalzamento dell’esonero dall’attuale 50% al 100% dei contributi a carico azienda (compresi i premi dovuti all’INAIL), nei limiti di 6 mila euro annui.
Il beneficio in parola opera per diciotto mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, ridotti a dodici in caso di attivazione di un contratto a termine.
Da ultimo, la Manovra estende fino al 31 dicembre 2029 l’esonero “Decontribuzione Sud” in misura pari al:
- 30% dei contributi INPS fino al 31 dicembre 2025;
- 20% dei contributi per gli anni 2026-2027;
- 10% dei contributi per gli anni 2028-2029.
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