Bonus affitto negozi: proroga al 31 luglio nel Decreto Sostegni bis

Il Decreto Sostegni bis, approdato finalmente in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 26 maggio, prevede la proroga del Bonus affitto negozi al 31 luglio 2021. L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, era stata introdotta dal Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione in L. n. 77/2020) e successivamente prorogata dai decreti “Ristori”.

Inoltre, il Decreto Sostegni bis interviene anche sulla platea dei beneficiari del credito d’imposta, riconoscendo ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, lo stesso bonus per canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità per il bonus affitto introdotte dal Decreto Sostegni bis.

Decreto Sostegni bis in Gazzetta: ristori, Rem, mutui, indennità

Bonus affitto negozi: cos’è

Come accennato in precedenza, il bonus è concesso come credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

La misura può essere pari al 60, 50 o 30% del canone di locazione, in relazione al tipo di attività esercitata.

Bonus affitto negozi: beneficiari

Come si legge nel Decreto-legge 34/2020, il credito d’imposta spetta “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto“.

Uno dei vincoli imposti dal decreto era che i soggetti a cui il bonus era destinato dovevano aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. In fase di conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stato esteso l’ambito applicativo del bonus affitti. Possono accedere all’agevolazione anche le attività produttive avviate nel 2019, senza il vincolo della diminuzione di fatturato o corrispettivi del 50 per cento. Inoltre sono ammessi al bonus anche le imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.

Il Decreto Sostegni bis estende ancora la platea di beneficiari, in particolare “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti […] in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020“.

Vieni inoltre ribadito che il credito d’imposta spetta, anche in assenza del requisito di calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Canone Rai bar, ristoranti, alberghi: esonero pagamento nel decreto Sostegni bis

Bonus affitto negozi: importo

Il testo del nuovo Decreto prevede, per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, l’estensione fino al mese di luglio 2021 del credito d’imposta:

  • nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
  • nella misura del 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

Per tutti gli altri soggetti beneficiari invece è prevista l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d’imposta:

  • nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
  • nella misura del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

La platea dei beneficiari, come precedentemente anticipato, è estesa ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 15 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Scarica il decreto Sostegni bis

Bonus affitto negozi: fruizione

Il bonus affitto negozi deve essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con le imposte dovute all’Erario.

In alternativa, è possibile la cessione del credito d’imposta al locatore, in cambio di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Contributi a fondo perduto partite Iva, 1000 euro: le novità del Dl sostegni

 

E-book consigliato:

decreto sostegni bis

Decreto Sostegni Bis (eBook)

Tutte le novità del Decreto Sostegni Bis, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 in materia di fisco, lavoro e sostegno alle imprese.

 

Alessandro Sodano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento