Bonus 600 euro: è cumulabile con contributo a fondo perduto?

Elena Bucci 18/02/21
Gentile redazione, sono una lavoratrice autonoma titolare di partiva IVA, che nel mese di aprile 2020 ha subito un calo di fatturato del 95% rispetto ad aprile 2019: premetto di aver già beneficiato del Bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia e di aver così rinunciato al contributo a fondo perduto che era stato introdotto col decreto Rilancio. Per questo motivo vorrei sapere se l’indennità di 600 euro ricevuta ad aprile sia incompatibile anche con anche il contributo a fondo perduto introdotto successivamente dal decreto Ristori.

Cordiali saluti, R.C.

 

Risposta

Gentile lettrice,

a questo proposito, in risposta al suo dubbio riguardante la compatibilità delle agevolazioni del decreto Cura Italia e del decreto Ristori, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato l’11 febbraio scorso un interpello per offrire delucidazioni in merito alla cumulabilità dei contributi. Dunque per rispondere alla sua domanda, esattamente come riepilogato dalla comunicazione dell’Agenzia, prima di tutto occorre chiarire la natura e le caratteristiche delle agevolazioni dei decreti sopra citati.

Il decreto-legge Cura Italia numero 18, introdotto il 17 marzo 2020 e , ha disposto le prime misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese per far fronte all’emergenza pandemica di covid-19. Infatti nello specifico, l’articolo 27 di questo primo intervento di supporto economico prevede un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020: “Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Ricapitolando l’erogazione del Bonus di 600 euro descritta dagli articoli 27 e 28 del decreto-legge è concessa ai:

  • liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori);

Decreto Cura Italia: tutte le misure

Successivamente è stata introdotta un’altra misura di sostegno economico: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il Decreto Rilancio alla cui agevolazione lei ha dovuto rinunciare in virtù dell’ottenimento del Bonus 600 euro del precedente decreto Cura Italia. Questa nuova misura stabilisce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

In questo caso, tuttavia, l’articolo 25, comma 1 recita che l’agevolazione non spetta “ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 […]”

Dunque non è possibile, per coloro che come lei hanno già usufruito del Bonus di 600 euro previsto dal primo decreto Cura Italia, ottenere allo stesso tempo anche il contributo a fondo perduto stabilito dal successivo decreto Rilancio. Le due misure di sostegno economico non sono cumulabili.

Ultime novità e aggiornamenti sul Decreto Rilancio 

L’ultimo contributo cui lei fa riferimento, il decreto Ristori, è stato introdotto il 28 ottobre 2020 formulando ulteriori disposizioni e un contributo a fondo perduto sempre allo scopo di compensare i gravi effetti economici e finanziari subìti da determinate categorie di operatori economici in
conseguenza della pandemia da COVID-19.

Nello specifico, nell’articolo 1, comma 1 è stato stabilito che “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA
attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020“.

Al comma 10 dell’articolo 1 viene inoltre specificato un rimando all’applicazione di disposizioni in cui non figura alcun divieto di cumulo delle indennità ricevute: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Lo stesso articolo 1 del decreto Ristori non prevede alcun espresso divieto di cumulo.

Per concludere, a risoluzione del suo quesito sulla base dell’analisi dei vari decreti, l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 104 conferma dunque la possibilità di beneficiare del contributo offerto dal decreto Ristori pur avendo già goduto del Bonus di 600 euro erogato grazie al precedente decreto Cura Italia.

Dunque l’indennità di 600 euro del decreto Cura Italia e il contributo a fondo perduto del decreto Ristori sono cumulabili.

Cordiali saluti.

Elena Bucci

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