Bonus 500 euro: come fare a rendicontarlo? Punti da risolvere e rischi per i docenti

Redazione 21/06/16
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In attesa di avere dal MIUR istruzioni precise circa le modalità con cui rendicontare il noto bonus da 500 euro, molti istituti scolastici hanno consigliato ai propri docenti di produrre una specifica documentazione.

L’assegnazione del bonus, si ricorda, è nominale per ogni docente e le spese che attengono all’anno scolastico 2015/2016 dovranno essere rendicontate entro il 31 agosto 2016, nonostante il bonus sia spendibile entro la medesima data.

BONUS 500 docenti: problemi di rendicontazione

La documentazione consigliata ai docenti per la rendicontazione del bonus da 500 euro è la seguente:

1) fattura intestata all’interessato (con riportata la dicitura “acquisto effettuato con il Bonus di cui alla Legge 107/2015”) con relativa descrizione del prodotto acquisito;

2) scontrini fiscali parlanti, anche in questo caso con allegata la descrizione del prodotto acquistato.

Come evidenziato dal portale dedicato OrizzonteScuola, però, le istruzioni del Ministero, anche se non vincolanti, arrivano ormai in netto ritardo dal momento che gran parte dei docenti ha già provveduto ad usare il bonus, se non integralmente almeno in parte, con la conseguenza che le indicazioni ministeriali non potranno avere efficacia retroattiva.

BONUS 500 EURO: gli altri punti da chiarire

Lo scontrino può essere una prova?

Ulteriori punti critici che riguardano la rendicontazione del bonus docenti da 500 euro riguardano poi altri aspetti, tra cui il carattere probatorio dello scontrino.

Parte della giurisprudenza, infatti, ha stabilito che tale carattere probatorio “non può rinvenirsi nel rilascio dello scontrino depositato agli atti” dal momento che dallo stesso non si può ricavare, in mancanza della precisa enunciazione del fatto, mediante l’adozione, nel medesimo atto, di termini quali “pagato” o equipollenti, la dimostrazione del pagamento effettuato.

Se ne deduce che tale documento può assumere unicamente il valore di prova presuntiva e dunque suscettibile di prova contraria, “anche a mezzo testimoni”.

Lo scontrino parlante

La stessa cosa, tuttavia, non si applica per quanto riguarda lo scontrino adoperato per acquistare farmaci che dà al contribuente la possibilità di detrarre le spese delle tasse presenti sui medicinali.

Non tutti i commercianti, tuttavia, emettono questo scontrino, noto come scontrino parlante.

La fatturazione

Un ulteriore punto critico riguarda, poi, la fatturazione. La fattura differita, infatti, può essere emessa relativamente alle prestazioni di servizi effettuati da un unico soggetto nel corso del medesimo mese solare. La stessa, inoltre, deve essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese che segue quello in cui le prestazioni sono realmente svolte, indicando comunque il mese di riferimento per l’operazione.

Quali rischi corrono i docenti?

Il rischio che si corre quindi è duplice: da un lato, a fare data dal prossimo a.s., i docenti, se dovessero risultare delle incongruenze, potrebbero vedersi detratti i fondi di cui al bonus per l’anno scolastico interessato, dall’altro, vi è la possibilità che continueranno a spendere ancora per non perdere il bonus del prossimo anno attingendo dal proprio stipendio base.

Cosa devono fare i docenti per questo anno scolastico?

Come suggerito da OrizzonteScuola, con riferimento a questo anno scolastico, sarebbe opportuno limitarsi ad un’auto-dichiarazione, esibendo gli scontrini, fiscali o parlanti, a fronte del principio di valore di prova presuntiva, e le eventuali ricevute di acquisto.

E per l’anno prossimo?

Relativamente al prossimo anno scolastico, invece, con decorrenza dal 1° settembre 2016, si dovrebbe semplicemente uniformarsi a quanto disposto dalla legge cosiddetta della Buona Scuola (Legge 107 del 2015): ossia fornire a tutti i docenti una carta elettronica personale.

Redazione

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