Bonus 200 euro senza Partita iva: requisiti, domanda, istruzioni Inps

Domande fino al 30 aprile 2023

Paolo Ballanti 21/03/23
Allegati

Bonus 200 euro senza Partita Iva, come funziona? La Circolare Inps del 16 marzo 2023 numero 30 ha fornito i chiarimenti necessari per poter accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) da parte di lavoratori autonomi e professionisti senza partita Iva.

Ricordiamo infatti che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 19 agosto 2022, in attuazione del D.L. Aiuti ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle rispettive casse di previdenza ed assistenza. Il D.M. in questione ha previsto tra i requisiti di accesso la titolarità di partita Iva attiva alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Decreto Aiuti).

Con successivo Decreto sempre del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 dicembre 2022, è stato introdotto l’articolo 2-bis al D.M. del 19 agosto al fine di riconoscere l’accesso all’indennità una tantum anche a favore di autonomi e professionisti non titolari di partita Iva. L’Inps è quindi intervenuta con apposita circolare al fine di chiarire requisiti, scadenze e modalità di trasmissione delle domande di accesso al bonus.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Bonus 200 euro senza Partita Iva: requisiti

Non titolari di partita Iva
Ai sensi dell’articolo 2-bis del Decreto interministeriale del 19 agosto 2022, il riconoscimento dell’indennità una tantum è garantito anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita Iva, che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari, ad opera dello stesso D.M.

Lavoratori non interessati
Al contrario non rientrano nelle previsioni dell’articolo 2-bis (ma del precedente articolo 2 del medesimo decreto interministeriale):

  • Gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o del socio di società (artigiani, commercianti, agricoli);
  • I soci di società o componenti degli studi associati.

Queste ultime categorie sono ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del D.M., per le cui indicazioni l’Inps rinvia alla Circolare numero 103/2022.

In particolare, in quest’ultima circolare è stato precisato che per gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani / commercianti / agricoli) il requisito della titolarità della partita Iva è soddisfatto laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita Iva attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. Al tempo stesso, per i soci di società e componenti di studi associati il requisito della titolarità della partita Iva, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Pertanto, i coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o socio di società, nonché i soci o i componenti degli studi associati “rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022” (Circolare Inps numero 30/2023).


I requisiti
Per poter legittimamente accedere all’indennità una tantum i soggetti non titolari di partita Iva (ai sensi dell’articolo 2-bis del D.M. 19 agosto 2022) devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Aver percepito un reddito complessivo, nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35 mila euro ovvero un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro sempre nel periodo d’imposta 2021;
  • Essere già iscritti alla gestione autonoma dell’Inps con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • Avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti;
  • Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

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Bonus 200 euro senza Partita Iva: incremento di 150 euro

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35 mila euro. L’indennità è peraltro incrementata di 150 euro a condizione che, sempre nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non eccedente i 20 mila euro.

Pertanto, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro “l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro”. Ai fini del riconoscimento dell’indennità nella misura complessiva pari a 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti devono comunque rispettare i requisiti sopra citati, oltre a dichiarare “pena l’inammissibilità dell’istanza, di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro”.  

Bonus 200 euro senza Partita Iva: domanda

Professionisti iscritti all’Inps
I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, al fine di ricevere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, collegandosi a “inps.it – Sostegni, sussidi ed indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta inserite le credenziali SPID, CIE o CNS sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria d’appartenenza, tra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate solo la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”:

  • Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
  • Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
  • Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
  • Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

Una volta trasmessa la domanda, la piattaforma permetterà di accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda ed aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

In alternativa alla presentazione telematica, l’indennità può essere richiesta:

  • Chiamando il Contact Center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Per il tramite degli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Professionisti iscritti alle Casse di previdenza
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al Decreto legislativo numero 509/1994 e al Decreto legislativo numero 103/1996) ai fini dell’accesso all’indennità una tantum sono tenuti a presentare le domande agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Professionisti con doppia iscrizione
I professionisti iscritti sia ad una delle gestioni previdenziali Inps che ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dovranno presentare la domanda per l’indennità una tantum esclusivamente all’Inps.


Autocertificazione
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, precisa la Circolare del 16 marzo 2023 numero 30, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 5, del Decreto interministeriale 19 agosto 2022, a rendere le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

  • Di essere lavoratore autonomo / libero professionista;
  • Di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • Di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti;
  • Di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35 mila euro;
  • Di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 20 mila euro (naturalmente quest’ultima dichiarazione è alternativa a quella del punto precedente);
  • Di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Decreto Aiuti) ad una delle gestioni previdenziali Inps;
  • Nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non aver presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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Bonus 200 euro senza Partita Iva: pagamento

Una volta accolta la domanda, l’Inps procederà al pagamento dell’indennità, sulla base dei dati dichiarati dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento della liquidazione delle somme.

Le stesse, peraltro:

  • Non costituiscono reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ai sensi del TUIR;
  • Non sono cedibili, pignorabili o sequestrabili;
  • Spettano a ciascun avente diritto una sola volta;
  • Non conferiscono il diritto all’accredito della contribuzione figurativa. 

Bonus 200 euro senza Partita Iva: verifiche

Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione l’Inps “procederà alla successiva loro verifica, anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate” (Circolare numero 30). 

Nell’ipotesi in cui, all’esito delle verifiche, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’Inps avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.”.

Bonus 200 euro senza Partita Iva: coperture

Gli oneri aggiuntivi derivanti dall’estensione del bonus (articolo 2 del D.M. 7 dicembre 2022) vengono quantificati in 28 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 33 del D.L. Aiuti.

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Circolare Inps numero 30 del 16 marzo 2023 145 KB

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