Bonus 1000 euro lavoratori fragili: elenco degli esclusi dal sussidio

Paolo Ballanti 01/09/22
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Il 30 novembre 2022 scade il termine per presentare in via telematica all’Inps le domande di accesso al Bonus 1000 euro lavoratori fragili, previsto dall’ultima legge di bilancio.

La misura si concretizza in un’indennità una tantum pari a 1.000 euro destinata ai dipendenti privati che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i soggetti cosiddetti fragili, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Decreto – legge “Cura Italia” (D.L. del 17 marzo 2020 numero 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27).

L’indennità spetta al lavoratore cui sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio ed abbia, di conseguenza, presentato uno o più certificati di malattia nel 2021.

Alla luce dei chiarimenti Inps comunicati con Circolare del 5 agosto 2022 numero 96 e delle istruzioni riguardanti l’invio delle domande (contenute nel Messaggio dell’Istituto datato 8 agosto 2022 numero 3106) analizziamo in dettaglio chi sono i soggetti esclusi dal bonus.

Bonus lavoratori fragili 1000 euro: domande fino al 30 novembre

Bonus 1000 euro lavoratori fragili: destinatari

Potenzialmente interessati dal bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’Inps, che hanno goduto, nel corso dell’anno 2021, della tutela di cui all’articolo 26, comma 2, del Decreto – legge numero 18/2020.

Come precisato dalla Circolare numero 96, si tratta “a titolo esemplificativo e non esaustivo” delle seguenti categorie:

  • Operai del settore industria;
  • Operai ed impiegati del settore terziario e servizi;
  • Lavoratori dell’agricoltura;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Lavoratori marittimi.

Bonus 1000 euro lavoratori fragili: requisiti

Al fine di poter accedere al bonus 1000 euro lavoratori fragili, il richiedente è tenuto a possedere i seguenti requisiti:

  1. Esser stato, nel corso del 2021, lavoratore dipendente del settore privato ed aver avuto, nel medesimo periodo, diritto alla tutela previdenziale a carico dell’Inps, prevista per gli eventi di malattia;
  2. Aver presentato, sempre nel 2021, uno o più certificati di malattia di cui al comma 2 dell’articolo 26 del Decreto – legge numero 18/2020 (convertito in Legge numero 27/2020), in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  3. Aver raggiunto nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia, disciplinato dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, in riferimento al quale viene presentata la domanda;
  4. Non aver reso la prestazione lavorativa, nel corso del 2021, in modalità agile, nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

Il possesso dei requisiti appena descritti, dev’essere oggetto di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 48, 73 e 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000 numero 445, in sede di presentazione della domanda.

Bonus 1000 euro lavoratori fragili: soggetti esclusi

Soggetti esclusi per assenza assicurazione malattia

Il documento Inps del 5 agosto elenca una serie di soggetti per i quali non spetta il bonus una tantum.

Ci si riferisce, in particolare, a quanti non sono qualificabili come lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione obbligatoria per gli eventi di malattia.

Di conseguenza, precisa la circolare, trattasi di:

  • Collaboratori familiari (colf e badanti);
  • Impiegati dell’industria;
  • Quadri dell’industria e dell’artigianato;
  • Dirigenti;
  • Portieri.

Altri soggetti esclusi perché non dipendenti

Il bonus non spetta altresì a quanti non sono considerati lavoratori dipendenti.

Stiamo parlando, in particolare, di:

  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge numero 335/1995.

Appartengono a quest’ultima fattispecie, ricordiamolo, una serie di categorie lavorative, come:

  • Le forme di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
  • I venditori a domicilio con reddito eccedente i 5 mila euro;
  • Gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
  • I beneficiari di assegni di ricerca;
  • I beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • Gli amministratori locali;
  • I beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico – integrative, propedeutiche e di recupero;
  • I lavoratori autonomi occasionali, con reddito superiore ai 5 mila euro;
  • Gli associati in partecipazione, fino al 31 dicembre 2015;
  • I medici con contratto di formazione specialistica;
  • I volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
  • I prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Tirocinanti

Tirocinanti e stagisti, pur senza essere menzionati dalla Circolare Inps, sono da ritenersi esclusi dal bonus per due serie di ragioni:

  • Non sono classificabili come “lavoratori dipendenti”;
  • Non beneficiano della copertura obbligatoria Inps prevista per gli eventi di malattia.

Esclusi per mancanza degli altri requisiti richiesti

Sono naturalmente esclusi dal bonus 1000 euro lavoratori fragili coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti, sopracitati nelle lettere dalla a) alla d).

Pertanto, non hanno diritto alla misura in parola quanti:

  • Hanno prestato attività lavorativa in regime di smart-working nei periodi per i quali sono stati presentati i certificati di malattia, di cui al comma 2, articolo 26 del Decreto – legge numero 18/2020;
  • In base alle proprie condizioni di salute, non gli è stata riconosciuta la disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992) o non sono in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita;
  • Non hanno raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Circolare Inps ricorda (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i limiti di durata previsti per gli eventi di malattia, applicati nei confronti di:

  • Operai del settore industria, operai ed impiegati del settore terziario e servizi, operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, pari a centottanta giorni nell’anno solare;
  • Operai del settore industria, operai ed impiegati del settore terziario e servizi, operai del settore agricolo con contratto a tempo determinato, nel rispetto di un numero massimo di giorni, corrispondenti a quelli lavorati nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di trenta giorni ad un massimo di centottanta giornate nell’anno solare;
  • Lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, destinatari dell’indennità di malattia a patto che abbiano totalizzato almeno cinquantuno giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o in quello in corso, prima dell’inizio dell’evento morboso (in questo caso il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, eccezion fatta per i casi in cui il requisito venga raggiunto nell’anno dell’evento, sino ad un massimo di centottanta giorni effettivi nell’anno solare);
  • Lavoratori dello spettacolo, destinatari dell’indennità di malattia a patto che, per gli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021, siano stati totalizzati almeno quaranta contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso, mentre:
  • Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari ad un massimo di centottanta giorni;
  • Per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi dodici mesi precedenti l’evento, da un minimo di trenta giornate ad un massimo di centottanta giorni nell’anno solare.
  • Lavoratori marittimi, destinatari dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare, nel limite di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo (l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro, spetta per un numero massimo di centottanta giorni nell’anno solare).

Ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, vengono considerate, conclude la Circolare Inps, sia le “giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto – legge n. 18/2020” sia quelle “certificate per altre tipologie di evento morboso”.

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Paolo Ballanti

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