Bonus 100 euro in busta paga per il personale scuola: a chi spetta, calcolo, indicazioni Miur

Scarica PDF Stampa
Bonus 100 euro anche per il personale scuola (personale docente, educativo, ed ATA). A tal fine, la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica (DGSIS) del Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche un’apposita funzione che indica gli importi da corrispondere al personale docente, educativo, ed ATA che ha prestato servizio in presenza nel mese di marzo 2020. Il riconoscimento dell’incentivo spetta a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Va da sé, quindi, che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ne dà notizia il MIUR con la Nota n. 484 del 9 gennaio 2021, fornendo utili indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020, in favore del personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020.

Tutte le novità sul mondo del lavoro

Bonus 100 euro per il personale scuola: a chi spetta?

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto un premio dell’importo massimo di 100 euro, da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente (nei quali è ricompreso il personale scolastico) che nel mese di marzo 2020 abbiano prestato la propria attività lavorativa in presenza.

Ne hanno diritto esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Per ottenere il premio il lavoratore non è tenuto a presentare alcuna domanda al datore di lavoro, in quanto la norma dispone che spetta in via automatica. Sarà, quindi, il sostituto d’imposta a erogare materialmente il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Bonus 100 euro per il personale scuola: come funziona?

Dunque, il meccanismo prevede che il datore di lavoro effettui:

  • il conteggio delle giornate lavorate dal dipendente in rapporto a quelle lavorabili;
  • il calcolo dell’importo del premio;
  • l’erogazione del premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • la compensazione di quanto anticipato mediante mod. F24.

Bonus 100 euro per il personale scuola: determinazione del premio

Ai fini della determinazione dell’importo, il MIUR chiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:

  • 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
  • 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).

Conseguentemente, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto, con un’approssimazione alla seconda cifra decimale:

  • 100 * (giorni lavorati in presenza a marzo 2020 / giorni lavorabili a marzo 2020).

Bonus 100 euro per il personale scuola: il lavoratore part-time

Per quanto riguarda i lavoratori part-time, l’Agenzia delle Entrate torna a ribadire che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Pertanto, l’unica metrica che rileva per quanto riguarda il calcolo del premio è l’effettiva presenza del lavoratore presso la sede di lavoro, indipendentemente se in quella singola giornata abbia lavorato 4 ore anziché 8 ore. Basta la presenza anche di una sola ora per maturare il singolo rateo della giornata in relazione al premio spettante.

Quindi, anche qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Particolare è il caso del lavoratore che ha più lavori part-time. Come deve comportarsi in tal caso? A chi deve chiedere il premio il lavoratore?

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate lascia facoltà al lavoratore di individuare a quale sostituto d’imposta chiedere il premio di 100 euro.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Bonus 100 euro per il personale scuola: chi calcola il bonus

Infine, il ministero dell’Istruzione tiene a precisare due punti importanti.

Il primo è che nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio di interesse in un’unica istituzione scolastica, a quest’ultima è richiesto di calcolare l’importo da erogare per ciascun lavoratore ed inserirlo nella rilevazione;

Il secondo punto riguarda il dipendente che abbia svolto il servizio di interesse in più istituzioni scolastiche. In tal caso, una soltanto di queste effettuerà la rilevazione collezionando i giorni di presenza del dipendente nei diversi istituti di servizio. Pertanto, bisogna prestare attenzione al fine di non conteggiare più volte un unico giorno di presenza in diversi istituti.

Concorsi Scuola: tutte le informazioni e le novità

 

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento