Quest’ultima misura, introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, si concretizza in un credito d’imposta (detto anche “trattamento integrativo”) pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta in busta paga.
In parallelo all’introduzione del “Bonus 100 euro”, sempre dal 1° luglio 2020, coloro che si collocavano nella fascia di reddito superiore a 28 mila ma non eccedente i 40 mila euro, avevano diritto ad una detrazione aggiuntiva, la cosiddetta “ulteriore detrazione”, anch’essa oggetto di modifica ad opera della Legge di Bilancio 2022.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Bonus 100 euro 2022: redditi fino a 15 mila euro
L’articolo 1 comma 3 della Legge di Bilancio, con effetto dal 1° gennaio 2022, riduce a 15 mila euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui, disciplinato dall’articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21).
Sino al 31 dicembre 2021 (per intenderci prima delle modifiche operate dalla Manovra) l’ex “Bonus Renzi” di 100 euro era riservato ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro.
Resta confermato invece il requisito per cui il trattamento integrativo è riconosciuto a patto che l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati) sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente disciplinate dall’articolo 13 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917.
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Bonus 100 euro 2022: redditi tra 15 mila e 28 mila euro
La Manovra 2022 (articolo 1 comma 3) riconosce il trattamento integrativo “anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda. Ci riferiamo in particolare a:
- Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”;
- Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c TUIR), per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis TUIR), nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, soltanto se l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF anch’essi oggetto di modifica da parte della Manovra) è inferiore alla somma delle detrazioni appena citate, spetta il trattamento integrativo.
Quest’ultimo non sarà tuttavia riconosciuto in misura “piena” pari a 1.200 euro netti annui (come avviene per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma sarà “determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”.
In definitiva, l’importo del bonus corrisponderà alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda, comunque nel rispetto del tetto massimo di 1.200 euro:
totale detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente ed assimilato, interessi passivi, spese sanitarie ed interventi di recupero edilizio – imposta lorda = trattamento integrativo.
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Bonus 100 euro 2022: cosa non cambia
Le modifiche intervenute con la Legge di Bilancio riguardano essenzialmente i requisiti di spettanza del trattamento integrativo. Nessuna novità, invece, in tema di natura della somma corrisposta e modalità di erogazione. L’ex “Bonus Renzi” 2022 pertanto:
- È riconosciuto come credito d’imposta, trattandosi di una somma che si aggiunge al netto in busta paga;
- Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario;
- È rapportato ai periodi di lavoro svolti dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- È erogato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in via automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate, salvo rinuncia espressa dell’interessato ovvero scelta di ricevere l’importo in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno o di invio della dichiarazione dei redditi.
Bonus 100 euro 2022: addio all’ulteriore detrazione
Sempre la Legge numero 234 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2022, la norma (contenuta all’articolo 2 del citato Decreto legge n. 3/2020) che riservava ai contribuenti lavoratori subordinati (oltre a taluni soggetti assimilati) con un reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non eccedente i 40 mila euro, una detrazione in busta paga aggiuntiva rispetto a quelle da lavoro dipendente e per carichi di famiglia.
L’importo in questione era calcolato in misura differente a seconda del reddito complessivo:
- Tra 28 mila e 35 mila euro l’ammontare dell’ulteriore detrazione era il risultato di 960 + [240 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000];
- Tra 35 mila e 40 mila euro l’ammontare era calcolato moltiplicando 960 per il risultato di [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].
Trattandosi di una detrazione, la sua funzione era quella di abbattere l’imposta lorda, ad esempio:
IRPEF lorda – detrazione da lavoro dipendente – detrazione per carichi di famiglia – ulteriore detrazione = IRPEF netta da trattenere in busta paga.
Bonus 100 euro 2022: imposta lorda
Come in parte anticipato, la Manovra interviene anche sul sistema di calcolo dell’IRPEF lorda. A norma dell’articolo 1 comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili elencati all’articolo 10 del TUIR, le seguenti aliquote:
- 23% per la parte di reddito fino a 15.000 euro;
- 25% per la fascia di reddito oltre 15.000 euro e fino a 28 mila euro;
- 35% per la fascia di reddito oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% per la fascia di reddito oltre 50 mila euro.
Fino al 31 dicembre 2021 gli scaglioni d’imposta (cinque anziché gli attuali quattro) erano invece pari a:
- 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
- 27% per i redditi oltre 15 mila e fino a 28 mila euro;
- 38% per i redditi oltre 28 mila e fino a 55 mila euro;
- 41% per i redditi oltre 55 mila e fino a 75 mila euro;
- 43% per i redditi oltre 75 mila euro.
Volendo confrontare l’impatto delle modifiche in termini di IRPEF lorda prendiamo l’esempio del dipendente Caio, il cui reddito complessivo è pari a 30 mila euro.
Nel periodo d’imposta 2021 (aliquote “vecchie”) l’imposta lorda è pari alla somma di:
- 000 * 23% = 3.450,00 euro;
- (28.000 – 15.000) * 27% = 3.510,00 euro;
- (30.000 – 28.000) * 38% = 760,00 euro;
per un totale di 7.720 euro.
Nel 2022 il reddito di Caio è ancora pari a 30 mila euro, l’IRPEF lorda, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio sarà pari a:
- 000 * 23% = 3.450,00 euro;
- (28.000 – 15.000) * 25% = 3.250,00 euro;
- (30.000 – 28.000) * 35% = 700,00 euro;
per un totale di 7.400 euro rispetto ai 7.720 euro del 2021.
Da ultimo si ricorda che l’IRPEF lorda è diminuita delle detrazioni di imposta, sia in sede di:
- Erogazione del compenso (detrazioni da lavoro dipendente / redditi assimilati e per familiari a carico);
- Dichiarazione dei redditi (spese sanitarie, interessi passivi per mutui ecc.).
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