Per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 valeva il termine modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), ovvero entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento doveva essere fatto dunque entro il 20 gennaio.
Dal 1° gennaio 2021 è previsto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento, sia effettuato entro l‘ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio). Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare andrà effettuato entro il 30 settembre.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare, non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre. Nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri, può essere effettuato entro il 30 novembre.
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Bollo sulle fatture elettroniche 2021: integrazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in possesso, provvede per ciascun trimestre, all’integrazione di quelle che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta, informando il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, telematicamente entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Se si ritiene che in relazione alle fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, si può procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, eccetto che per il secondo trimestre solare dell’anno, dove il termine è fissato nel 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.
L’Agenzia rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, sempre in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il secondo trimestre), l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SDI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta, e delle integrazioni eventualmente effettuate dal contribuente.
Bollo sulle fatture elettroniche 2021: controllo automatico sui file
Dal 2021 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un controllo automatico sui file delle fatture elettroniche, per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice Iva presente in fattura. Con provvedimento pubblicato il 4 febbraio scorso, sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente. L’Agenzia predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi:
- delle fatture elettroniche emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A, non modificabile).
- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SDI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (Elenco B, modificabile).
I due elenchi sono disponibili all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia, entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre. L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag valorizzato con SI).
Nell’elenco B vi sono le fatture riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag non presente nell’XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali la sommatoria degli importi risulta maggiore di 77,47 euro, e dove è stata indicata alternativamente la “natura”:
- 1 e N2.2 (operazioni non soggette Iva);
- 5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
- N4 (operazioni esenti Iva);
- non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.
Le fatture che riportano nel tag uno dei seguenti codici, non sono selezionate, in particolare abbiamo:
- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
Anche le fatture con uno dei presenti tag, non sono selezionate:
- RF05 – Vendita sali e tabacchi;
- RF06 – Commercio fiammiferi;
- RF07 – Editoria;
- RF08 – Gestione servizi telefonia pubblica;
- RF09 – Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 – Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72:
- RF11 – Agenzie viaggi e turismo.
Non sono selezionate anche le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo Iva.
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Bollo sulle fatture elettroniche 2021: modifica o integrazione dell’elenco B
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritengano che in relazione ad una o più fatture riportate nell’Elenco B, non vi siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, possono procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’elenco B. Si può inoltre integrare l’elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
L’elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare.
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Bollo sulle fatture elettroniche 2021: pagamento degli importi
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’elenco A e nell’elenco B eventualmente modificato, viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo.
Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti, utilizzando la funzione per l’addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia. In alternativa, il cedente/prestatore può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24.
Il servizio web consente, per ciascun trimestre, la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, viene trasmessa al contribuente una comunicazione che contiene:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente/prestatore;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto per il pagamento con il modello F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
- l’ammontare dell’imposta, la sanzione e gli interessi dovuti.
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