E’ tutto scritto nell’ultima risoluzione del ministero dell’Economia, la 4/DF dello scorso primo aprile: un atto arrivato un po’ a sorpresa, ma giustificato dalla grande confusione sotto il cielo che si è venuta a creare dopo la decisione da parte del governo di imporre il pagamento della tassa, rimettendo alle singole regioni i provvedimenti attuativi sulle specifiche e i criteri di attribuzione delle norme.
Era la legge 190 del 2014 ad abrogare di fatto i commi 2 e 3 dell’articolo 63, legge 342/2000, che stabiliva come l’esenzione del pagamento delle auto storiche fosse a decorrere dal compimento del ventesimo anno di età di un’autovettura dal momento dell’immatricolazione.
L’impasse legislativo è nato dal fatto che l’imposta di bollo sulle auto d’epoca è stata intesa come una tassa regionale essendo la sua riscossione definita dai singoli enti. Peccato, però, che questi si siano mossi in ordine sparso, decretando in taluni casi l’imposizione secondo i dettami centrali e in altri, invece, mantenendo in vigore il regime preesistente.
Ora, però, con la nuova pronuncia del Mef la questione dovrebbe essere chiusa in maniera definitiva, sempre che non intervenga nel prossimo futuro qualche organo di gerarchia istituzionale ancora superiore a bloccare tutto ancora una volta.
Ma per adesso, le disposizioni sono chiare:
la Corte costituzionale ha dichiarato i più occasioni che il tributo non vada inteso come regionale, ein aggiunta, la disciplina fiscale si riconduce essenzialmente alla potestà legislativa dello Stato. Da ultimo, chiarisce il ministero, le tasse in materia automobilistica sono da collegare ai tributi propri derivati, cioè per i quali le regioni hanno solo facoltà di riscossione.
Ne consegue, insomma, che le regioni non hanno il potere di affossare quanto definito a livello centrale, né modificare le aliquote e né, da ultimo, introdurre esenzioni o agevolazioni alla materia tributaria in oggetto.
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