Veicoli soggetti all’esenzione del bollo auto
L’esenzione dal bollo auto riguarda i veicoli per la mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi, in particolare:
- autovetture,
- autoveicoli per trasporto promiscuo,
- autoveicoli per trasporti specifici,
- motocarrozzette,
- motoveicoli per trasporti specifici.
Queste devono avere al massimo fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i diesel.
Resta aggiornato con il nostro speciale Legge 104
A chi spetta l’esenzione del bollo auto
Per non pagare il bollo auto è necessario rientrare nelle seguenti categorie:
- non vedenti e sordomuti,
- portatori di handicap psichico e mentale titolare di indennità di accompagnamento,
- disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati,
- disabili con ridotte capacità motorie anche con limitazione della deambulazione non grave.
Ricordiamo che l’esenzione vale per un solo veicolo, intestato al disabile o al familiare che abbia fiscalmente a carico il disabile. Per essere fiscalmente a carico il disabile sono deve aver un reddito maggiore di 2.840,51 euro, escluse le pensioni sociali e eventuali indennità come quelle di accompagnamento.
Come richiedere l’esenzione
Per richiedere l’esenzione è necessario presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate della propria Regione entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo. Non è necessario ripresentare la domanda per gli anni successivi se rimangono validi i presupposti. Il diritto all’esenzione non è strettamente collegato all’adattamento del veicolo.
In caso venissero meno i presupposti del diritto, o in caso di vendita del veicolo, l’intestatario dell’esenzione dovrà effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per un maggior approfondimento sull’argomento segnaliamo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento