Bollette Gas, maxi-conguagli addio: prescrizione ridotta a 2 anni

La prescrizione biennale è già in vigore per le Bollette elettriche. E da marzo 2019 lo sarà anche per le Bollette Acqua

Chiara Arroi 16/11/18
La vittoria ottenuta pochi mesi fa (marzo 2018) per le bollette elettriche si estende anche a quelle del Gas: dal prossimo 1° gennaio 2019 la prescrizione delle Bollette Gas sarà ridotta da 5 a 2 anni.

Prima conseguenza di questa nuovo obbligo di legge è che nel momento in cui ci sarà un ritardo di fatturazione da parte del venditore o distributore del gas, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi effettivamente fatturati negli ultimi due anni: stop quindi agli odiati maxi-conguagli, che per lungo tempo hanno svuotato le tasche degli italiani.

Con la deliberazione 97/2018/R/com, l’Autorità di regolazione per l’energia (Arera) ha avviato un procedimento per dare completa attuazione alle previsioni della legge bilancio 2018 settore dell’energia elettrica e nel settore del gas naturale.

Vediamo in dettaglio cosa comporta la prescrizione biennale delle bollette di Luce e Gas.

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Bollette Luce e Gas: prescrizione ridotta a 2 anni in Legge di bilancio 2018

Era stata proprio la Legge di bilancio 2018 a prevedere la prescrizione biennale per le bollette, per ridurre il fenomeno degli importi non ordinari a carico dei consumatori.

La riduzione dei tempi era già entrata in vigore per le bollette dell’elettricità, lo scorso 1° marzo, proprio in attuazione della Legge di bilancio 2018. Ora è la volta di quelle del gas proprio dal 1° gennaio 2019.

In particolare, la legge bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 4, tra l’altro,
che:

  • nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 20031 , o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo2 , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”;
  • l’Autorità “[…] definisca le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto in esso previsto”;

L’articolo 1 della medesima legge, inoltre, prevede:
al comma 5, che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate “non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”;
• al comma 6, che l’Autorità definisca “[…] misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati di consumo effettivi”;
• al comma 10, le tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge, stabilendo, con specifico riferimento ai settori energetici, che si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
o per il settore elettrico, all’1 marzo 2018;
o per il settore del gas naturale, all’1 gennaio 2019

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Bollette Gas: prescrizione ridotta a 2 anni, come funziona

Cosa succede in pratica? Succederà qualcosa di molto importante a difesa dei consumatori. Nei casi di ritardi rilevanti, e imputabili ai distributori o venditori di Gas, nella fatturazione (e quindi nella bolletta spedita) il cliente potrà eccepire e pagare solo le somme più recenti richieste: quelle relative agli ultimi 2 anni.

Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una
fattura separata contenente solo gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

Questo il succo della Delibera Arera, che ora ha messo nero su bianco il diritto dei clienti consumatori di energie e gas si non essere svenati da esorbitanti richieste di maxi-conguagli.

Bollette Gas: stop a maxi-bollette

Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di trovarsi di fronte a “maxibollette”, cioè importi di entità molto alti, a causa dei ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

Prescrizione ridotta a 2 anni: da marzo 2019 anche per le bollette Acqua

Oltre a questo c’è di più. A partire da marzo 2019, la prescrizione biennale (ridotta da 5 a 2 anni) sarà estesa anche alle forniture idriche, quindi alle Bollette Acqua. A partire da questa data, le fatturazioni a conguaglio di tutte le utenze domestiche saranno uniformi.

Si pone fine – ha dichiarato Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – ad una pratica che ha impattato per anni in maniera pesante sugli utenti di luce e gas, aggravando ulteriormente le già critiche condizioni dei consumatori in povertà energetica. Da marzo 2019, prescrizione biennale anche per le fatturazioni delle utenze idriche. Finalmente si uniformeranno le fatturazioni delle utenze domestiche dei servizi essenziali.

Bollette Gas e Luce: gli obblighi dei venditori 

I venditori avranno l’obbligo di informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e di fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare.

Come chiarito da Arera, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente solo gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

i venditori di luce e gas dovranno emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione oppure includere tali importi nella fattura, ma in modo separato e chiaramente leggibile.

Chiara Arroi

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