Blocco sfratti 2021: ok alla proroga, ma solo fino al 31 dicembre

Paolo Ballanti 16/11/21
Blocco sfratti solo fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 ritorneranno ad essere esecutivi i provvedimenti di sfratto adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 per i quali è ancora in vigore lo stop deciso dal Decreto “Sostegni”.

Sulla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, valevole sino al 31 dicembre 2021, pendeva inoltre la decisione della Corte Costituzionale dopo le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e Savona.

La Consulta ha ritenuto infondati i rilievi mossi dai giudici di merito sul presunto contrasto con alcuni articoli della Carta Costituzionale (in particolare gli articoli 3 e 42) da parte delle norme che hanno decretato rispettivamente la proroga dello stop agli sfratti al 30 giugno 2021 (Decreto “Milleproroghe”) ed al 30 settembre / 31 dicembre 2021 (Decreto “Sostegni”).

Introdotto nei primi mesi della pandemia ad opera del Decreto “Cura Italia”, lo stop impediva sino al 31 dicembre 2020, in maniera generalizzata, l’esecuzione (ma non la notifica) dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

In sede di proroga al 30 giugno 2021 da parte del “Milleproroghe” lo stop è stato limitato a talune fattispecie di sfratto (ad esempio il mancato pagamento del canone) salvo poi essere da ultimo esteso al 30 settembre o al 31 dicembre 2021 per i soli provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2021.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Blocco sfratti 2021: niente proroga al 2022

In tema di blocco degli sfratti la Corte costituzionale ha ricordato, in un comunicato stampa dell’11 novembre scorso, il carattere temporaneo della misura disposta dal “legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19”, destinata pertanto ad “esaurirsi” entro la fine dell’anno “senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità”.

Quello appena citato è un passaggio della motivazione della sentenza numero 213 depositata sempre l’11 novembre 2021 (redattore Giovanni Amoroso), con cui la Consulta ha riconosciuto la legittimità delle due proroghe:

  • Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
  • Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;

dello stop ai provvedimenti di rilascio degli immobili.

La Corte, nel dichiarare infondate le censure sollevate dai Tribunali di Trieste e Savona, sottolinea che se “all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata” con le successive proroghe “il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco”.

In ragione comunque dell’evolversi della pandemia, conclude il giudice costituzionale, è possibile “adottare misure diverse” dal blocco degli sfratti, idonee a “realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco”.

Blocco sfratti 2021: Decreto Cura Italia

Adottato nei primi mesi dell’emergenza COVID-19 il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18 del 17 marzo 2020) con l’obiettivo di ridurre gli effetti economico-sociali della pandemia, ha previsto (articolo 103 comma 6) la sospensione dei “provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo” fino al 31 dicembre 2020.

Blocco sfratti 2021: Decreto Milleproroghe e blocco al 30 giugno 2021

Il perdurare dell’emergenza epidemiologica ha portato il legislatore, attraverso il D.l. “Milleproroghe” (Decreto legge numero 183 del 31 dicembre 2020), a prorogare al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti limitatamente a:

  • Procedure avviate per mancato pagamento del canone alle scadenze previste;
  • Adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Con esclusione di:

  • Provvedimenti per la restituzione di immobili occupati senza alcun titolo ovvero con un titolo inefficace o invalido;
  • Sfratti al termine della locazione;
  • Ingiunzioni finalizzate al rilascio dell’immobile trasferito all’aggiudicatario (se non adibito ad uso abitativo per il debitore e i suoi familiari).

Blocco sfratti 2021: Decreto Sostegni

Tra i primi provvedimenti del Governo a guida Mario Draghi il Decreto legge “Sostegni” (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021) ha esteso, grazie ad una modifica inserita in sede di conversione in legge, la sospensione degli sfratti relativi agli immobili, anche ad uso non abitativo:

  • Fino al 30 settembre 2021, per i soli provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
  • Fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Come già previsto dal “Milleproroghe” l’estensione dello stop riguarda esclusivamente:

  • Sfratti per mancato pagamento del canone alle scadenze previste;
  • Provvedimenti di rilascio a seguito dell’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Blocco sfratti 2021: la posizione di Confedilizia

Sull’estensione dello stop agli sfratti si registra la posizione di Confedilizia, associazione di rappresentanza dei proprietari di immobili, raccolta in un comunicato stampa diffuso sul sito istituzionale il 4 maggio scorso, a seguito dell’approvazione in Commissione Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento alla legge di conversione del Dl “Sostegni”, con cui si è disposta appunto la proroga del blocco al 30 settembre / 31 dicembre 2021.

Nel documento, il presidente dell’associazione Giorgio Spaziani Testa ha dichiarato: “La nostra posizione è chiara: il blocco degli sfratti è, in sé, un abuso, perché priva i proprietari di un diritto sancito da un giudice, quello di tornare in possesso del proprio immobile, spesso dopo anni di mancate entrate, di spese e di tasse. A nostro avviso, quindi, al 30 giugno 2021 – dopo ben 16 mesi di sospensione del diritto – il blocco deve cessare per sempre e per tutti”.

Blocco sfratti 2021: i ricorsi di Trieste e Savona

Come anticipato, i Tribunali di Trieste e Savona, con due ordinanze depositate rispettivamente il 24 aprile 2021 ed il 3 giugno 2021 hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito alle norme dei Decreti “Milleproroghe” (D.l. n. 183/2020) e “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) con cui si è disposta la proroga dello stop agli sfratti al 30 giugno 2021 ed al 30 settembre / 31 dicembre 2021.

In particolare, il Tribunale triestino ha sollevato dubbi di compatibilità con l’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) posto che le norme sospendono l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità, senza alcuna possibile valutazione sul rapporto causa – effetto tra emergenza pandemica (causa) e difficoltà economica (effetto).

Nel ritenere infondato il contrasto con l’articolo 3, la Corte Costituzionale ha rilevato come la temporanea sospensione degli sfratti abbia risposto alla necessità di:

  • Ridurre gli assembramenti nei tribunali e, di conseguenza, la diffusione del virus;
  • Evitare ai debitori l’aggravarsi di una situazione già di per sé economicamente difficoltosa, comportando, nell’ottica di un dovere di solidarietà sociale, il temporaneo sacrificio per alcuni (i creditori) a beneficio di altri (i conduttori).

Secondo i tribunali, inoltre, le proroghe si porrebbero inoltre in contrasto con l’articolo 42 della Costituzione (tutela della proprietà privata) in quanto finirebbero per rappresentare un’espropriazione in senso sostanziale senza indennizzo. Sul punto la Consulta ha sottolineato che la misura in esame non “è equiparabile ad un’espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell’effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni”.

Blocco sfratti 2021: Fondo morosità incolpevole 

In tema di affitti, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha rifinanziato (articolo 1 comma 733) per l’anno corrente il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, in misura pari a 50 milioni di euro.

Il Fondo, istituito dal Decreto legge numero 102/2013, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE numero 87 del 13 novembre 2003.

Le risorse del Fondo vengono ripartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

Rientrano tra i casi di morosità incolpevole:

  • Perdita della propria occupazione lavorativa;
  • Riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordo sindacale o aziendale;
  • Cassa integrazione;
  • Cessazione di contratti a tempo determinato;
  • Interruzione di attività libero-professionali per cause di forza maggiore;
  • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, a causa del quale si è realizzata una consistente riduzione del reddito complessivo ovvero la necessità di utilizzare importanti risorse economiche per far fronte a spese medico/assistenziali.

Blocco sfratti 2021: procedure esecutive sulla prima casa 

Lo stesso Decreto “Milleproroghe” (articolo 13 comma 14) ha esteso al 30 giugno 2021 la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (ai sensi dell’articolo 555 Codice di procedura civile), che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

L’effetto sospensivo, inizialmente disciplinato dal Decreto “Cura Italia”, era stato da ultimo prolungato al 31 dicembre 2020 ad opera del D.l. “Ristori” (Decreto numero 137/2020).

Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Bologna in un’apposita circolare interpretativa, il concetto di “abitazione principale del debitore”, si legge nel testo, coincide “con la nozione di immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, con destinazione abitativa, costituente l’unica unità immobiliare del debitore, nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, vi dimori abitualmente”.

Sono di conseguenza da escludersi dalla portata del blocco:

  • Gli immobili che rappresentano la dimora principale di persone legate al debitore da vincoli familiari, coniugali o di parentela;
  • I beni collegati all’abitazione principale, quali box auto e garage.

Osserva sempre il Tribunale di Bologna che lo stop non interessa le seguenti attività:

  • Procedimento divisionale endoesecutivo, in presenza del quale la procedura esecutiva sottostante è già sospesa;
  • Attività puramente conservative del custode;
  • Redazione e deposito dell’elaborato di stima da parte del Consulente tecnico d’ufficio (CTU).

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