Blocco licenziamenti: si alla Naspi con risoluzione consensuale del contratto di lavoro

Paolo Ballanti 04/09/20
Nell’ottica di tutelare i posti di lavoro minacciati dalla crisi economica conseguente alla diffusione del virus COVID-19 il recente Decreto Agosto ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il blocco licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 18 agosto scorso e presentano alcune differenze rispetto alla disciplina precedente, che ha interessato il periodo 17 marzo 2020 – 17 agosto 2020, sia pure con esclusione delle giornate del 17 e 18 maggio.

La principale novità è l’introduzione di alcune deroghe al blocco, rispetto alle vecchie disposizioni che al contrario vietavano in maniera assoluta qualsiasi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Deroghe al blocco licenziamenti

Tra le deroghe operanti dal 18 agosto si segnalano le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto a seguito di specifico accordo aziendale, in cui i lavoratori interessati maturano altresì il diritto all’indennità di disoccupazione NASPI.

Analizziamo la questione nel dettaglio tracciando anche un quadro delle novità decise dal Decreto “Agosto” in tema di licenziamenti.

Naspi con risoluzione consensuale rapporto

Come anticipato, l’articolo 14 del Decreto Agosto esclude (comma 3) l’applicazione del blocco ai licenziamenti per GMO dal 18 agosto al 31 dicembre 2020 nei casi di stipula di un accordo aziendale tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in base al quale si prevede un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto.

In questo caso il divieto non opera limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, cui viene peraltro riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASPI.

Si può prudenzialmente affermare che le aziende interessate dovranno versare all’INPS il cosiddetto “contributo di licenziamento” per ogni lavoratore che interrompe il rapporto. La somma, da versare con modello F24 insieme agli altri contributi dovuti all’Istituto, è pari a 503,30 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente interessato, fino ad un massimo di 36 mesi (1.509,90 euro).

>> Tutte le novità approvate con il decreto Agosto

Nell’ipotesi prevista dal comma 3 possono rientrare gli accordi di ricollocazione dei lavoratori al termine di un periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia previsto il pieno recupero degli occupati.

I dipendenti interessati possono:

  • Ottenere l’assegno di ricollocazione mentre sono in CIGS, spendibile per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro;
  • In caso di assunzione da parte di un altro datore di lavoro nel periodo interessato dal servizio di assistenza intensiva, le somme percepite in conseguenza dell’interruzione del contratto sono esenti dalla tassazione IRPEF fino entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Come ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi

Ricordiamo che per ottenere l’indennità NASPI è necessario inoltrare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

Sono inoltre previsti i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontaria (in cui rientra anche la risoluzione del contratto appena citata);
  • 13 settimane di contribuzione INPS nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Proroga del blocco licenziamenti

Il Decreto Agosto all’articolo 14 proroga al 31 dicembre 2020 il divieto per le imprese di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui non abbiano:

  • Esaurito le 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
  • In alternativa, esaurito l’esonero contributivo INPS previsto dal decreto 104 pari al doppio delle ore di Cassa fatte a maggio e giugno 2020.

>> Tutte le novità su lavoro e assunzioni con il Decreto Agosto

Di conseguenza:

  • Per le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori il divieto di licenziamento è prorogato fino al 31 dicembre 2020;
  • Per chi ricorre alla Cassa integrazione il blocco è prorogato fino all’esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
  • Per chi fruisce dell’esonero contributivo è necessario esaurirlo prima di poter licenziare per giustificato motivo oggettivo, in caso contrario il blocco opera fino al 31 dicembre 2020.

Licenziamento per Giustificato motivo oggettivo

Come anticipato, lo stop previsto dall’articolo 14 del Decreto Agosto opera dal 18 agosto 2020 (fino al 17 agosto si ricade nella precedente normativa) nei confronti delle imprese che vogliano recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (GMO) legato a ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro.

La norma vieta alle aziende di intimare licenziamenti individuali per GMO e congela le procedure eventualmente già in corso.

Per le aziende di maggiori dimensioni (con più di 15 dipendenti) l’articolo 14 inibisce l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo oltre a quelle già in corso ovvero pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020.

Sono esclusi dallo stop i licenziamenti intimati al personale già impegnato nell’appalto nei casi di subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo applicato o clausola del contratto di appalto.

All’azienda è concesso, per il solo 2020, di revocare in qualsiasi momento il licenziamento per GMO a patto che contestualmente faccia richiesta di intervento degli ammortizzatori sociali a decorrere dalla data di efficacia del recesso.

In questi casi il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità. In poche parole non si realizza alcuno stacco temporale, come se il lavoratore non fosse mai stato licenziato.

>> cassa integrazione 2020: cosa cambia con il Decreto Agosto 

Deroghe

Il blocco dei licenziamenti introdotto dal decreto n. 104 non opera in maniera assoluta. Esistono una serie di deroghe (oltre all’accordo aziendale già citato) in cui è concesso all’azienda di recedere dal rapporto per GMO:

  • Licenziamenti connessi alla cessazione definitiva dell’azienda;
  • Licenziamenti derivanti dalla messa in liquidazione della società senza prosecuzione dell’attività, qualora nel corso della procedura stessa non si possa dar luogo alla cessione di un complesso di beni o attività tali da realizzare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo;
  • Licenziamenti causati dal fallimento della società nei casi in cui non vi sia o sia terminato l’esercizio provvisorio.

Le regole fino al 17 agosto

Il divieto ai licenziamenti per GMO in vigore fino al 17 agosto era stato inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia” (Decreto legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) per un periodo di 60 giorni dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Escluse le giornate del 17 e 18 maggio 2020 lo stop è stato prolungato dal Decreto “Rilancio” (Decreto legge n. 34/2020) dal 19 maggio al 17 agosto.

A differenza della disciplina prevista dal Decreto “Agosto”, quella precedente non contemplava alcuna deroga al blocco dei licenziamenti, eccezion fatta per i dipendenti impegnati in un appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore (disposizione peraltro confermata fino al 31 dicembre 2020).

Sono stati infatti bloccati fino al 17 agosto:

  • I licenziamenti individuali per GMO;
  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
  • La sospensione delle procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

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Paolo Ballanti

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