Blocco dei licenziamenti 2021: proroga, come funziona, novità in Legge di Bilancio

Paolo Ballanti 11/01/21
Nell’ottica di limitare delle pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, i decreti legge che si sono susseguiti dall’inizio dell’epidemia hanno introdotto e poi prorogato sino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti per le imprese per giustificato motivo oggettivo, siano essi individuali o collettivi. La recente Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il blocco, lasciandone tuttavia inalterata la disciplina.

Analizziamo nel dettaglio le novità della Legge di bilancio e cosa prevedeva la normativa precedente.

Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

Blocco dei licenziamenti: Decreto “Cura Italia” 

Il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) ha inizialmente previsto dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020 il blocco di:

  • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • Procedure di licenziamento collettivo;
  • Procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Infine il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020), lasciando scoperte le giornate del 17 e 18 maggio, ha esteso la portata dello stop ai licenziamenti sino al 17 agosto 2020. 

Blocco dei licenziamenti: Decreto “Agosto” 

Il blocco ai licenziamenti deciso dal “Cura Italia” è stato prorogato dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 ad opera del Decreto legge numero 104/2020 (cosiddetto Decreto “Agosto”), relativamente a:

  • Procedure di licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo;
  • Procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  • Procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori ante “Jobs Act”.

La norma ammette tuttavia il ricorso ai licenziamenti per le aziende che abbiano esaurito, in alternativa:

  • Le diciotto settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, fruibili nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
  • L’esonero contributivo INPS riconosciuto in ragione delle ore di ammortizzatori sociali, godute a maggio e giugno 2020, per le aziende che non abbiano fatto richiesta delle diciotto settimane di Cassa dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Vengono inoltre previste ulteriori deroghe:

  • Personale impiegato in appalto e riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di una previsione di legge, contratto collettivo o clausola del contratto di appalto;
  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Fallimento, se non è disposto l’esercizio provvisorio d’impresa ovvero ne venga decretata la cessazione;
  • Messa in liquidazione della società senza continuazione (sia pure parziale) dell’attività, senza che si possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 

Blocco dei licenziamenti: Decreto “Ristori” 

Il Decreto “Ristori” (Decreto legge numero 137/2020) ha prorogato il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021. Data, quest’ultima, che se non fosse intervenuta la Legge di bilancio avrebbe segnato il tramonto dello stop ai recessi per giustificato motivo oggettivo.

Rispetto alla precedente formulazione ad opera del D.l. “Agosto”, scompare la deroga concessa alle aziende che non ricorrono agli ammortizzatori sociali ovvero all’esonero alternativo. 

Blocco dei licenziamenti: Legge di Bilancio 

La Legge numero 178 del 30 dicembre 2020, meglio nota come Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 commi 309-311 proroga al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti.

Viene in particolare:

  • Precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo;
  • Sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • Preclusa la possibilità per le aziende di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sia in caso di licenziamento individuale che plurimo;
  • Preclusa la possibilità di avviare procedure di conciliazione obbligatoria per i lavoratori ante “Jobs Act”.

L’azienda che procede ugualmente alla risoluzione del rapporto incorre nella nullità del licenziamento e la successiva reintegra del lavoratore.

Blocco dei licenziamenti: deroghe 

La stessa Legge numero 178 prevede una serie di ipotesi in cui non opera il blocco dei licenziamenti. Nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo sono fatte salvi i casi in cui il personale interessato dal recesso, impiegato nell’appalto, venga riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in virtù di un obbligo di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero clausola del contratto di appalto.

Vengono inoltre ammessi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, motivati da:

  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Fallimento, nel caso in cui non sia disposto l’esercizio provvisorio d’impresa ovvero ne venga decretata la cessazione;
  • Messa in liquidazione della società senza continuazione (sia pure parziale) dell’attività, senza che si possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento all’ultimo punto, ai lavoratori interessati è riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI. Come chiarito dall’INPS (circolare numero 111/2020), in sede di trasmissione della domanda di sussidio l’interessato dovrà allegare:

  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto;
  • Adesione formale del lavoratore all’accordo collettivo.

Blocco dei licenziamenti: altre esclusioni 

Al di là delle specifiche contenute in Legge di bilancio, il blocco dei licenziamenti non opera con riferimento a tutte quelle ipotesi di recesso che non si qualificano come “giustificato motivo oggettivo”, in cui la decisione aziendale è motivata da fattori estranei all’attività produttiva ed alle condizioni di mercato.

Tali si intendono:

  • Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamenti per giusta causa;
  • Recesso per superamento del periodo di comporto;
  • Recesso per raggiungimento dell’età pensionabile;
  • Licenziamento del dirigente;
  • Interruzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo;
  • Licenziamento in periodo di prova.

Leggi anche “Blocco dei licenziamenti: in quali casi è ancora possibile licenziare?”

Paolo Ballanti

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