Che cos’è la sharing economy?
Si tratta di economia della condivisione ovvero di un modello economico che non si fonda sulla produttività e la proprietà dei beni ma sulla condivisione e lo scambio, in cui quindi la partecipazione, la fiducia e le relazioni tra le persone risultano i pilastri fondamentali.
La sharing economy consente ai consumatori di condividere sia beni materiali come la casa o l’auto sia beni immateriali come tempo libero o informazioni.
Come mostrano i dati è un fenomeno in forte crescita: secondo un recente studio della Commissione Europea (Consumer Intelligence Series: The Sharing economy. Pwc 2015) infatti, la sharing economy entro il 2025 sarà in grado di accrescere le proprie entrate dagli attuali 13 miliardi a 300 miliardi di euro.
Si consiglia il seguente volume:
BlaBlaCar, Airbnb, Uber
Tale studio dimostra come sia opportuna un’attenta riflessione giuridica sul fenomeno apparendo fin troppo ottimistico che simili interessi economici possano basarsi solo sulla fiducia tra gli Utenti dei servizi offerti da aziende come BlaBlaCar, Airbnb, Uber solo per citare le più importanti.
A tal fine si è scelto di esaminare le Condizioni Generali di utilizzo dei servizi (che l’utente spesso accetta superficialmente con un semplice click) predisposte da tali aziende. Dai contratti delle imprese che offrono servizi di condivisione di viaggi in auto ad esempio si evince chiaramente che queste ultime intendano essere esonerate da qualsivoglia responsabilità.
Si trovano infatti clausole di questo tipo: “Poiché la condivisione dell’auto per il viaggio proposto sulla piattaforma si basa esclusivamente su un accordo tra il Conducente e i suoi Passeggeri, gli utenti del servizio agiscono sotto la loro esclusiva e completa responsabilità”.
La società che gestisce la piattaforma prova così ad autoqualificarsi come semplice mediatore dell’operazione di condivisione dell’auto restando estranea ad un rapporto contrattuale che dovrebbe perfezionarsi solo tra Conducente e Passeggero. Nelle Condizioni Generali di BlaBlaCar ad esempio è precisato inoltre che “la responsabilità di BlaBlaCar nei confronti degli Utenti per qualsiasi danno derivante dalla non corretta esecuzione dei servizi è limitata, per ciascun Itinerario o Tratta, all’importo massimo di 35€”.
Anche nei contratti delle aziende che offrono servizi di condivisione della casa si possono trovare clausole di questo tipo come ad esempio: “Il sito, l’applicazione e i servizi comprendono una piattaforma online attraverso la quale i proprietari possono creare annunci relativi ad alloggi e gli ospiti possono informarsi e prenotare tali alloggi direttamente con i proprietari.
L’utente riconosce e accetta che Airbnb non è parte di alcun contratto stipulato tra proprietari e ospiti, e Airbnb non è intermediario immobiliare, agente o assicuratore. Airbnb non ha alcun controllo sulla condotta di proprietari, ospiti e altri utenti del sito, dell’applicazione o dei servizi né su alcun alloggio ed esclude ogni responsabilità in tal senso nei limiti massimi consentiti dalla legge”.
Clausole di esonero da responsabilità
Clausole di esonero da responsabilità estremamente generiche e quantomeno di dubbia validità considerato per di più che sono unilateralmente predisposte dalle società che gestiscono le piattaforme, non sono espressamente approvate ai sensi dell’art. 1341 c.c. ed infine potranno in ogni caso essere applicate nei limiti del dolo o la colpa grave ai sensi dell’art. 1229 c.c..
Altra clausola meritevole di attenzione è quelle in genere utilizzata in materia di controversie che spesso recita: “se necessario, in caso di controversia, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza o del domicilio elettivo dell’Utente”.
Posto che stabilire il foro competente è materia estremamente rilevante, la prima domanda che pone questa clausola è cosa si intenda per controversia.
Cosa si intende per controversia
Se si intende controversia tra l’Utente e l’azienda il foro competente è facilmente individuabile nel foro del luogo di residenza o presso cui ha eletto domicilio l’Utente, previsione che può dirsi a quest’ultimo favorevole.
Nel caso in cui invece per controversia si intenda controversia tra Utenti la domanda consequenziale è: ai fini della scelta del foro, la residenza di quale Utente si privilegerà? Ad esempio nel caso di BlaBlaCar si userà quella del Conducente o quella del Passeggero?
Naturalmente vigerà il principio generale sancito dall’art. 18 del c.p.c. in forza del quale è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, ma in ogni caso una clausola contrattuale così formulata è come minimo confusiva.
È vero allo stesso tempo che in molti casi le Condizioni Generali prevedono un servizio di assistenza volto alla composizione delle liti ma non è detto che una “gestione” delle controversie sia sufficiente.
L’Assicurazione
Una questione che merita particolare attenzione è quella concernente l’Assicurazione.
In tale materia i contratti generalmente rinviano con puntuale efficacia alla disciplina sulle assicurazioni delle leggi nazionali.
Analizzando a titolo meramente esemplificativo tale problematica con riguardo all’assicurazione auto, le Condizioni Generali di BlaBlaCar precisano che la normale assicurazione RC auto copre anche i viaggi in condivisione. Secondo quanto è disposto nel contratto il Conducente non deve trarre profitto dal contributo spese. In sostanza Conducente e Passeggero condividono le spese di viaggio e la cifra chiesta dal primo non deve mai costituire un lucro ma solo un rimborso spese (benzina, manutenzione).
In tale ottica il passeggero sarebbe trasportato a titolo di cortesia: forse è questo l’espediente per il quale secondo BlaBlaCar la normale RC auto dovrebbe coprire i viaggi in condivisione.
BlaBlaCar e un servizio di assicurazione aggiuntivo
BlaBlaCar in particolare offre un servizio di assicurazione aggiuntivo e gratuito per tutte le Prenotazioni online: l’assicurazione aggiuntiva è sicuramente una garanzia in più per il Passeggero, tuttavia allo stesso tempo in sede di contenzioso potrebbe determinare maggiori complicazioni nell’accertamento del soggetto effettivamente responsabile duplicandosi le compagnie assicurative coinvolte.
La delicatezza della materia è tale che ad inizio 2016 è stata presentata una proposta di legge a iniziativa parlamentare (A.C. 3564) per disciplinare il modello di sharing economy e regolare così l’attività delle imprese coinvolte.
Va segnalato che l’Italia è tra i primi paesi europei a provare a legiferare in materia ma allo stesso tempo la proposta, presentata nel gennaio di quest’anno, è rimasta tale.
Ad ogni modo una parte dei problemi segnalati in questa sede potrebbero essere risolti dal momento che all’art. 4 della suddetta proposta è previsto l’obbligo per le compagnie di sharing economy di dotarsi di un documento di politica aziendale contenente anche le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti che dovrà essere sottoposto al parere vincolante e all’approvazione dell’AGCM.
Si demanda così all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la tutela degli Utenti già in sede di redazione del contratto, potendo per il momento fare affidamento sulla correttezza degli altri Utenti.
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