Come noto, il d.lgs. n. 198/2010 entrato in vigore il 15 dicembre scorso prevede che gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare ad imprese abilitate i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, ovvero di quelle apparecchiature “allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni”.
In tale contesto, la bozza di decreto attuativo predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico disciplina, come previsto, la procedura per il conseguimento da parte delle imprese coinvolte dell’abilitazione necessaria per poter eseguire i lavori di installazione, allacciamento e collaudo delle apparecchiature di cui al citato d.lgs. n. 198/2010, nonchè i requisiti professionali che dette imprese dovranno possedere per l’ottenimento del titolo abilitativo.
Le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle anzidette imprese, così come le caratteristiche ed i contenuti dell’attestazione che le imprese dovranno rilasciare al committente al termine dei lavori hanno trovato anch’esse una concreta attuazione nel decreto ministeriale.
Di rilevante interesse per tutti gli utenti ed attualmente oggetto di accesi dibattiti è, tuttavia, l’art. 10 della bozza di decreto che disciplina espressamente i casi di esclusione, ovvero quei casi in cui in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti potranno provvedere autonomamente alle attività di installazione delle apparecchiature stesse.
Secondo quanto espressamente previsto dalla bozza di decreto, tale circostanza potrà realizzarsi solo allorquando “l’impianto interno di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla sua complessità e dalla larghezza di banda offerta dall’operatore di rete, ha una capacità non superiore a dieci punti di utilizzo finale e l’allacciamento dell’impianto stesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica richiede il solo inserimento del connettore nel relativo punto terminale di rete.
Il solo allacciamento diretto di un terminale ad un punto di utilizzo finale non richiede l’intervento di imprese di cui all’articolo 2, comma 2.”.
Ebbene, la disposizione in questione, non perfettamente chiara nemmeno agli addetti ai lavori, non sembrerebbe escludere che anche per l’installazione e l’allacciamento dei tradizionali router Wi-fi domestici l’utente debba ricorrere alle imprese abilitate, determinando così per quest’ultimo un evidente aggravio di costi e prolungamento dei tempi di esecuzione.
In tale contesto, appare certamente auspicabile che all’esito della consultazione pubblica la bozza di decreto acquisisca una veste definitiva che sia in grado di fornire maggiori dettagli con riferimento alle ipotesi di esclusione per gli utenti dagli obblighi di installazione delle apparecchiature di cui al d.lgs. n. 198/2010.
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