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Il cliente della banca ha riferito immediatamente quanto accaduto al vice-direttore della filiale che lo ha invitato a ritornare il giorno seguente. Ritornato nella filiale il correntista ha constatato che la sua carta bancomat non era stata rinvenuta presso lo sportello e dopo di ciò apprendeva che ignoti avevano prelevato dal suo conto corrente 7.000,00 euro.
Il correntista, ritendo il proprio istituto di credito responsabile per l’accaduto, lo ha citato in giudizio al Tribunale di Cagliari per ottenere il risarcimento dei danni subiti per non aver impedito la condotta dei ladri.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono le sue richieste. In particolare il giudice di appello, visionate le video riprese, ha attribuito il prelievo indebito alla condotta imprudente del cliente.
Le videocamere di sorveglianza avevano infatti ripreso una persona ignota che, avvicinatosi a lui con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, aveva evidentemente visto e memorizzato il PIN, e ciò dopo aver manomesso il funzionamento dell’apparecchio in modo da poter recuperare la carta rimasta bloccata all’interno del bancomat.
Il Tribunale concludeva inoltre che il correntista non si era curato neanche di bloccare la carta attraverso il numero verde limitandosi a riferire l’accaduto al vice-direttore della filiale.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha annullato la decisione della Coorte d’Appello di Cagliari affermando la responsabilità della banca :
– per la condotta omissiva del vice-direttore, il quale, ricevuta immediatamente dal cliente la segnalazione del malfunzionamento del bancomat avrebbe dovuto eseguire subito i controlli e non rinviarli al giorno successivo;
– per la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza nella custodia dello sportello bancomat. Avendo installato le telecamere di sorveglianza, la banca avrebbe dovuto verificare la manomissione del bancomat da parte di terzi e adottare di conseguenza tutte le iniziative a tutela del proprio cliente.
La banca, secondo la Corte di Cassazione, è tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato l’obbligo di richiederne immediatamente il blocco o quando abbia, imprudentemente, consentito a terzi di conoscere il PIN della carta stessa.
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