Cosa succede se la banca non paga l’assegno al proprio correntista?

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Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sezione I, sentenza del 30 aprile/3 luglio 2013, n. 16612) se la banca non paga l’assegno a un proprio correntista si configura un vero e proprio danno morale, indipendentemente dalla configurazione del reato di appropriazione indebita in capo all’istituto bancario.

Spesso le banche adottano condotte scorrette ed arbitrarie nei confronti di propri correntisti, soprattutto piccole e medie aziende, le quali si vedono negare prestiti o revocare linee di credito che sarebbero, in realtà, indispensabili per lo svolgimento della vita delle aziende stesse.

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IL CASO

La sentenza emessa dalla Suprema Corte riguarda una fattispecie che, in verità, si verifica di frequente: al cliente di una banca, peraltro fideiussore di una società affidata presso il medesimo istituto creditizio, non veniva pagato un assegno, di importo non irrisorio, per via di una compensazione del saldo attivo del proprio conto corrente con il credito vantato dalla banca nei confronti della società garantita.

Il correntista, pertanto, agiva contro la banca dinanzi all’ autorità giudiziaria chiedendo il risarcimento dei danni.

In primo grado veniva riconosciuto il diritto del cliente di ottenere il pagamento dell’assegno ma senza alcun risarcimento del danno subito; lo stesso avveniva in secondo grado: il giudice d’appello nulla disponeva in merito ad eventuali danni da risarcire.

IL PRINCIPIO DEL DANNO MORALE CAGIONATO DALLA BANCA

Ad una attenta lettura dei fatti, il Giudice di merito escludeva l’ipotesi del danno morale in quanto – ab origine – non riteneva sussistesse un danno patrimoniale causato dal reato di appropriazione indebita da parte della banca.

Pertanto, non essendoci reato con conseguente danno patrimoniale, non vi era neppure un danno morale.

La svolta avviene con la sentenza della Cassazione citata, la quale enuncia un principio importante: pur non configurandosi il reato di appropriazione indebita da parte della banca per mancanza di nesso causale tra la condotta di non pagare l’assegno e le perdite economiche del correntista si configura, comunque, una voce di danno rilevante che è, appunto, quella del danno morale attinente alla personalità e alla dignità della persona, indipendentemente dall’esistenza di un reato.

In conclusione la banca che rifiuta di pagare l’assegno al proprio correntista, se anche non commette reato di appropriazione indebita può, comunque, essere condannata al risarcimento del danno morale.

 

 

Isabella Vulcano

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