Bagaglio registrato? Sì al supplemento del prezzo del biglietto aereo

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza resa nella causa C-487/12

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157849&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=425006) ha sancito il principio in base in quale il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati non è un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo del trasporto aereo, ma può costituire un supplemento di prezzo opzionale.

 

Come noto, il modello commerciale di vettori aerei come Vueling, Ryanair, easyJet, Hop! o Germanwings consiste nell’offrire, a tariffe particolarmente basse, voli regolari a corto e a medio raggio ad una clientela desiderosa di minimizzare le proprie spese di trasporto, garantendo lo stesso livello di sicurezza di qualsiasi altra compagnia, ma offrendo un servizio di qualità ridotta.

La questione è se tali compagnie agiscano in maniera contraria al diritto dell’Unione quando addebitano, a titolo di prestazione opzionale, la registrazione dei bagagli dei passeggeri.

Tale questione – come è stato osservato nelle conclusioni dell’avvocato generale YVES BOT (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146683&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=473535) – sorge a seguito della comparsa sul mercato del trasporto aereo di compagnie «low cost», generata dalla liberalizzazione e dall’apertura alla concorrenza del settore.

Le compagnie aeree «low cost» si concentrano sulle prestazioni essenziali del servizio, per una logica di costi molto bassi. Addebitando ogni servizio, solitamente compreso nel prezzo del biglietto aereo tradizionale, esse applicano tariffe più differenziate e progressive. Così, le prestazioni complementari tradizionali, come la prenotazione dei posti, il trasporto dei bagagli, la ristorazione a bordo o la messa a disposizione di giornali e riviste, divengono servizi opzionali. Di conseguenza, non è sempre agevole valutare le spese annesse che rientrano o meno nel prezzo di acquisto del biglietto proposto all’inizio della prenotazione e confrontare i prezzi praticati dalle diverse compagnie.

In merito al trasporto del bagaglio registrato, i vettori «low cost» possono decidere di ridurre i costi legati alla gestione, allo smistamento, al trasporto e alla consegna del bagaglio, sopprimendo tale servizio dall’offerta di base e proponendolo nell’ambito di un supplemento di prezzo opzionale. Tale pratica consente di proporre un volo a tariffe più convenienti rispetto a quelle offerte da altre compagnie e si inserisce nel quadro della logica commerciale presa in considerazione dal regolamento (CE) n.1008/2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:IT:PDF), e consente soprattutto di garantire una tariffa che sia proporzionale alle prestazioni che l’utente richiede.

La tariffa, quindi, è il criterio che determina la scelta del vettore aereo da parte dei passeggeri. Tuttavia, sussiste una differenza significativa fra la tariffa base del biglietto aereo e il prezzo totale pagato al termine della prenotazione, a causa del costo di altre componenti. Per questo motivo, la Corte ha ribadito, in relazione ai supplementi di prezzo opzionali, l’orientamento già espresso nella  sentenza ebookers.com Deutschland, ovvero il vettore aereo deve garantire che tali supplementi siano comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo, all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione, e assicurarsi che il cliente sia messo in condizione di accettare o rifiutare il servizio in questione sulla base del suo esplicito consenso («opt-in»).

Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa spagnola – che vieta ai vettori aerei di assoggettare la registrazione dei bagagli dei passeggeri al pagamento di un supplemento di prezzo opzionale – con il principio della libertà in materia di tariffe sancito dal diritto dell’Unione.

La domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Vueling Airlines e l’Istituto per la tutela dei consumatori della comunità autonoma di Galizia in relazione all’inflizione, da parte di quest’ultimo, alla Vueling di un’ammenda sanzionante il contenuto dei contratti di trasporto aereo di tale società, dovuto all’inserimento di una clausola abusiva.

Occorre rilevare che il governo spagnolo, nelle sue osservazioni scritte nonché all’udienza tenutasi dinanzi alla Corte, ha affermato che il giudice del rinvio interpreta in modo errato la normativa nazionale. Secondo tale governo, la legislazione in esame verte sul contenuto del contratto di trasporto aereo e prevede tra l’altro l’obbligo, per le compagnie aeree, di garantire il trasporto dei bagagli dei passeggeri. Pertanto, tale disposizione non disciplinerebbe il prezzo del titolo di trasporto e non obbligherebbe in alcun modo le compagnie aeree a trasportare gratuitamente i bagagli registrati.

Per quanto attiene al modo in cui tali tariffe devono essere fissate, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008 stabilisce, da un lato, che gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo del servizio aereo siano sempre specificati quali componenti del prezzo finale da pagare e, dall’altro, che i supplementi di prezzo, relativi ad un servizio che non è né obbligatorio né indispensabile per il servizio aereo stesso, siano comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione, e che essi devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte del cliente.

Spetta alle autorità nazionali verificare il rispetto effettivo degli obblighi di informazione e trasparenza che incombono alla Vueling Airlines.

Secondo la Corte, deve ritenersi che il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati dei passeggeri aerei possa costituire un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, dato che un simile servizio non può essere considerato come obbligatorio o indispensabile per il trasporto di detti passeggeri.

Invece, per quanto riguarda i bagagli non registrati, vale a dire i bagagli a mano, si deve rilevare che in linea di principio tali bagagli devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e che il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza.

Quando i bagagli registrati sono affidati al vettore aereo, questi assume l’obbligo di assicurarne la gestione e la custodia, e ciò può determinare a suo carico costi addizionali.

Ciò non si verifica con il trasporto dei bagagli non registrati, in particolare per gli effetti personali che il passeggero conserva con sé.

La distinzione tra il trasporto dei bagagli registrati e quello dei bagagli a mano si traduce del resto nella disciplina relativa alla responsabilità del vettore aereo per i danni causati ai bagagli, come emerge dalle disposizioni della Convenzione di Montreal, della quale l’Unione è parte contraente.

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, di tale Convenzione, il vettore aereo è responsabile del danno causato ai bagagli consegnati, per il fatto che l’evento che ha causato tali danni si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di tutto il periodo durante il quale il vettore aveva in custodia detti bagagli, mentre, nel caso dei bagagli non consegnati, il vettore è responsabile unicamente qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

Per la Corte, quindi, l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, come quella [spagnola], che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli.

Spetta al giudice del rinvio dare alla normativa interna che esso è chiamato ad applicare un’interpretazione quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione ciò in quanto qualora il risultato perseguito dal diritto dell’Unione non possa essere conseguito in forza di un’interpretazione conforme del diritto interno, il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.

Giuliana Gianna

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