A questo interrogativo, di recente, hanno risposto i Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n°2954/2016 affermando che non è possibile ritenere responsabile l’avvocato obbligandolo al risarcimento nei confronti del cliente nel caso in cui l’incarico conferitogli ha richiesto la soluzioni di problemi notevolmente complessi.
Che significa questo?
Non significa che l’avvocato va esente da responsabilità per eventuali errori che possono essere commessi nel corso di una causa; sarà, difatti, chiamato a rispondere ogniqualvolta gli errori commessi sono dovuto a colpa o a dolo. Comportamento colposo o doloso che deve essere dimostrato in modo da ritenere che in assenza di tale contegno la sentenza e, quindi, il giudizio si sarebbe concluso diversamente per il cliente.
Chi scrive ritiene necessario ribadire che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale quale è quella dell’avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. In altri termini, con l’esercizio dell’attività professionale l’avvocato si fa carico verso il cliente non dell’obbligo di realizzare il risultato che questi desidera ottenere, ma dell’obbligo di esercitare, coscienziosamente, la propria professione, che a quel risultato deve essere finalizzata. Insomma, nell’esercizio della professione l’avvocato deve porre alla base del suo modus agendi il dovere di diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c..
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E se l’incarico professionale è particolarmente complesso l’avvocato va esente da responsabilità?
I giudici di Piazza Cavour partendo dalla disposizione normativa di cui all’art. 2236 c.c. “Responsabilità del prestatore d’opera” che così recita: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.” affermano che l’avvocato può essere “assolto” dal giudizio di responsabilità professionale quando, pur avendo commesso un errore, questo è stato determinato non da colpa o da dolo, ma dalla complessità dell’incarico conferito che ha richiesto “la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.
Quando un incarico può essere considerato di particolare difficoltà?
Sarà compito del Giudice determinarlo in quanto non è possibile indicare a priori criteri standard, ma occorrerà valutare ogni singolo caso.
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