Ad aver rimesso ad un ulteriore regolamento il compito di stabilire le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato è stata la legge di riforma forense. La professione forense, stando allo schema, viene esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente nei casi in cui l’avvocato:
– è titolare di una partita IVA attiva;
– ha l’uso di locali destinati allo studio professionale anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
– ha l’uso di un’utenza telefonica adibita esclusivamente allo svolgimento dell’attività professionale (anche in tal caso il contratto può essere in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi);
– ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno, anche qualora l’incarico professionale dovesse essere stato conferito da altro professionista;
– è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
– ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni fissate dal Consiglio Nazionale Forense;
– ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
– ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
– ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
Se i requisiti non saranno rispettati, il professionista verrà cancellato dall’albo. I requisiti possono venire autocertificati con dichiarazioni sostitutive comunque da sottoporre a controllo a campione. L’avvocato, se non possiede o ha perso uno o più dei requisiti sopra, può sottrarsi dalla cancellazione solo se in grado di dimostrare la sussistenza di giustificati motivi, quali cause di ordine oggettivo (ad esempio una situazione di crisi economica diffusa sul territorio o altre cause attinenti a mercato rilevante per il professionista) o soggettivo (come una malattia).
Il nuovo regolamento viene applicato agli avvocati stabiliti, sono tuttavia esentati i professionisti con un’anzianità di iscrizione all’albo inferiore a 5 anni e gli avvocati iscritti alla sezione speciale per i cittadini degli Stati Membri UE. Ai fini della reiscrizione all’albo degli avvocati, nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno o per mancato aggiornamento professionale obbligatorio, si dovrà attendere almeno 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è diventata esecutiva. In tutti gli altri casi, la reiscrizione può avvenire anche subito dopo la cancellazione, sempre se il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti. Se il Consiglio dell’Ordine locale rileva la mancanza di uno o più requisiti in capo all’avvocato, quest’ultimo viene invitato, a mezzo Pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. La delibera di cancellazione è notificata all’interessato entro 15 giorni .
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