Il decreto stabilisce anche la durata dei corsi da suddividere in almeno due anni, dietro un monte ore non inferiore a 200. La didattica frontale non potrà essere inferiore alle 100 ore con un obbligo di frequenza minimo pari all’80% dell’intera durata. Per gli aspiranti specialisti il decreto mette in cantiere, inoltre, specifiche verifiche: alla fine di ogni anno sarà necessario, infatti, superare almeno una prova, scritta e orale. Sarà una commissione nominata dal Comitato scientifico e composta, per almeno due terzi, da membri esterni al corso, a giudicare il candidato. Semaforo verde, stabilisce il decreto, per la domanda di iscrizione negli elenchi tenuti dai Consigli e accessibile online per chi ha frequentato i corsi, con esito positivo negli ultimi cinque anni. Semaforo rosso, invece, per chi ha subito, nei tre anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, o per chi, nei due anni precedenti la richiesta, ha ricevuto la revoca del titolo.
Il secondo percorso per ottenere la qualifica, basato sull’esperienza nei campi di specializzazione, prevede un riconoscimento d’ufficio per i professionisti iscritti all’albo senza interruzione da almeno otto anni, i quali abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, l’attività forense in uno dei settori scelti. Il legale dovrà così dimostrare di aver trattato nei cinque anni incarichi professionali “rilevanti per quantità e qualità”, pari ad almeno 15 per anno. Si prevede infine un titolo, da consegnare a seguito di una prova orale e scritta, a chi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento, ha ottenuto l’attestato di frequenza, almeno biennale, di un corso di alta formazione specialistica organizzato dal Cnf o dalle associazioni specialistiche più rappresentative. Per mantenere il titolo lo specialista, ogni tre anni, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di formazione permanente e di aver conseguito almeno 75 crediti nel triennio, che non dovranno mai essere inferiori a 25 per ogni anno. Alternativamente, si dovrà provare di aver svolto sul campo, durante i tre anni, l’attività specialistica, trattando almeno 15 incarichi fiduciari. Si ricorda, infine, che i corsi dovranno essere pagati dagli stessi partecipanti.
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