Avvocati, non c’è scampo: obbligo di iscrizione alla cassa forense in GU

Redazione 22/08/14
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Avvocati, la rivoluzione per la previdenza arriva in piena estate. Forse per attirare meno l’attenzione, mentre molti studi professionali sono chiusi per ferie, o magari per una coincidenza temporale poco fortunata, arriva il bollino della Gazzetta Ufficiale per il regolamento che impone l’obbligo di iscrizione per tutti alla cassa forense.

Proprio in mesi nei quali moltissimi giovani avvocati chiedono la cancellazione per l’impossibilità di sostenere i costi di iscrizione a fronte delle retribuzioni magre o inesistenti, diviene effettiva una delle parti più criticate della riforma forense del dicembre 2012, rimasta in applicazione a metà per la lentezza con cui si sono approvati i provvedimenti di attuazione necessari a metterne in pratica le novità più profonde.

Una di queste, certamente, riguardava l’obbligo di iscrizione alla cassa forense. Da mercoledì 20 agosto, giorno della pubblicazione in GU del comunicato che ufficializza l’entrata in vigore del regolamento attuativo, l’articolo 21 della legge 247/2012 è definitivamente in regime di efficacia.

Ma cosa comporta per gli avvocati, specialmente per quelli più giovani?

L’obbligo di iscrizione alla cassa forense avverrà tramite procedimento d’ufficio con delibera ad hoc della giunta esecutiva su indicazione del Consiglio seguente all’iscrizione all’Albo, con possibilità di accedere alla contribuzione minima decurtata del 50%. Rimane valida l’opzione di diluire i versamenti nei primi otto anni, con facoltà di andare indietro di tre anni per i nuovi iscritti. Nessun limite di età verrà stabilito per usufruire delle agevolazioni.

Ovviamente, ci saranno delle concessioni più ristrette per la quantità inferiore di contributi versati: ai fini previdenziali, infatti, verranno conteggiati soltanto sei mesi in luogo dell’annualità, anche se questo, forse, è un aspetto che preoccupa marginalmente i più giovani, che ritengono l’approdo alla pensione quasi impossibile con le regole attuali e i tempi di inserimento nel mercato professionistico. In sostanza, viene previsto un contributo annuale di circa 840 euro – di cui 140 per la maternità – entro i primi sei anni.

Ricorso: spettro o speranza?

Malgrado sia ormai valido a tutti gli effetti, con l’ufficialità della pubblicazione in gazzetta, il regolamento potrebbe presto conoscere una coda giudiziaria, a seguito della già annunciata impugnazione davanti al Tar del Lazio. Le richieste ei giovani avvocati, infatti, non sarebbero state soddisfatte: nelle attese, c’erano degli scaglioni più flessibili, benché dalle parti della dirigenza dell’avvocatura si rivendichi come l’unica alternativa sarebbe il pagamento di aliquota al 27% che di fatto raddoppierebbe i contributi previdenziali minimi.
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