Avvocati in Spagna, che ne e’ del titolo di “abogado” in Italia?

Redazione 12/05/11
La Spagna risulta avere già introdotto un tirocinio formativo obbligatorio ed un esame di Stato per l’accesso alla professione forense, a partire dal 31 ottobre 2011 (Ley de 30 de octubre, Sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales)

Nel frattempo, però, il fenomeno dell’iscrizione di aspiranti avvocati italiani in Spagna, con successiva omologazione del titolo in Italia, non conosce tregua.

Da ultimo, il Consiglio Nazionale Forense ha reso un parere “sul riconoscimento del titolo di abogado”, diramato con circolare 9-C-2011 del 5 maggio.

Il CNF dà anzitutto atto che “nel sistema ordinistico in vigore in Italia, il Consiglio nazionale forense (così come ogni sua articolazione interna) non ha un potere di tipo gerarchico nei confronti degli ordini circondariali; questi ultimi sono costituiti in enti pubblici non economici a carattere associativo, e ciascuno di essi è dotato di una propria sfera di competenza e di piena autonomia, salve le prerogative di garanzia del Dicastero vigilante (Ministero della Giustizia)”.

E dunque, “la materia della tenuta degli albi forensi, compresi i procedimenti di iscrizione e cancellazione, è affidata ai singoli Ordini (art. 14 e segg., R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578)”.

Vengono tuttavia richiamati gli Ordini, affinchè compiano, secondo i criterî enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera, “un’adeguata istruttoria sulla domande di iscrizione per distinguere in modo motivato i casi di professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in Italia dalle ipotesi – come descritte dalla Corte – di abuso del diritto europeo, sotto forma di “duplice passaggio” da uno Stato all’altro, senza l’acquisizione di qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza”.

In altri termini, “quando a uno Stato membro è richiesto di riconoscere un titolo di formazione professionale, tale Stato membro non può essere tenuto ad accogliere la domanda di coloro che non dimostrino di aver acquisito alcuna competenza aggiuntiva all’estero né di aver sostenuto un esame che certifichi le loro competenze nelle materie oggetto della professione”.

Il contegno – conclude il CNF – di colui che richiede  duplice riconoscimento dei propri titoli, rientrando nello Stato membro di provenienza senza dimostrare di aver acquisito alcun know how professionale aggiuntivo rispetto alla condizione di partenza, pone in essere un comportamento elusivo, giovandosi cioè di diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione europea per scopi difformi da quelli della libertà di circolazione dei professionisti e nello spazio europeo, ed in sostanza lucrando un indebito vantaggio rispetto ai professionisti connazionali, che hanno dovuto superare un regime di accesso effettivamente più severo, presidiato perfino – in taluni ordinamenti europei, e tra questi, in quello italiano – da norme di rango costituzionale”.

In sintesi, “il Consiglio dell’ordine conserva il potere di negare l’iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell’albo custodito, allorquando rilevi – alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria – che si versi in un caso di abuso del diritto dell’Unione europea”.

Qui il testo integrale del parere del CNF.

Redazione

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