Di seguito le principali riforme della professione forense (VAI ALLO SPECIALE RIFORMA FORENSE).
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Per riuscire ad anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro e così accedere alla professione forense, il tirocinio obbligatorio potrà iniziare 6 mesi prima della laurea, vale a dire durante gli studi universitari.
Per lo studente-praticante, è previsto dalla legge l’obbligo di frequentare i corsi in cui si richiede presenza obbligatoria, un’efficace conclusione degli studi universitari e anche una concreta frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana. Si aggiunge poi l’obbligo di frequenza, con profitto, per almeno 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, o dagli altri soggetti riconosciuti dalla legge. Al praticante verrà data anche la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all’estero che poi dovrà essere valutato dal Consiglio dell’Ordine per la relativa convalida.
TIROCINIO E LAVORO
Altra variazione coincide invece con la possibilità, per il praticante, di poter svolgere il tirocinio insieme ad un’altra attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Il tirocinio dovrà essere svolto comunque con frequenza: vi è infatti un tetto minimo di 20 ore settimanali durante le quali il praticante deve presenziare in studio o, comunque, è tenuto ad operare sotto la supervisione diretta del professionista. Il praticante dovrà poi assistere ad almeno 20 udienze per semestre, oltre a collaborare effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.
TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
Con le nuove norme, per l’ammissione al tirocinio, il praticante, oltre che possedere i requisiti di onorabilità, deve aver svolto per un periodo di almeno 6 mesi il tirocinio presso un avvocato. Si potrà in tal modo svolgere, per un periodo di 12 mesi, il tirocinio presso il magistrato affidatario, nel corso del quale il praticante dovrà, ogni 4 mesi, stendere una relazione dell’attività svolta. Ultimato il periodo, il praticante dovrà svolgere un esame finale per conseguire l’attestato di compiuto tirocinio.
SPECIALIZZAZIONI
Sul nuovo regolamento sulle specializzazioni degli avvocati l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) ha fin da subito espresso perplessità, evidenziando come siano proprio i giovani avvocati ad uscirne penalizzati non avendo senso “impedire il conseguimento del titolo per comprovata esperienza per i primi 8 anni di professione, laddove poi occorre dimostrare l’esercizio specifico nel settore oggetto di specializzazione soltanto per 5 anni”. Dubbi, fanno notare sempre dall’OUA, si prospettano anche in tema di mantenimento del titolo, in particolare sulla previsione che l’avvocato specialista possa perdere il titolo ottenuto per via della mancata dimostrazione di avere trattato nel triennio almeno 15 incarichi annuali.
Sono stati, inoltre, introdotti maggiori requisiti per la permanenza all’albo degli avvocati, in mancanza dei quali (anche soltanto di uno di essi) scatta la cancellazione. Tra i requisiti minimi vi è:
1) avere una partita IVA attiva;
2) avere l’uso di locali destinati allo studio professionale anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
3) avere in uso un’utenza telefonica riservata al solo svolgimento dell’attività professionale (anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi);
4) aver trattato almeno 5 affari per ogni anno, anche qualora sia stato un altro professionista ad aver conferito l’incarico professionale;
5) essere titolari di un indirizzo di PEC, di cui è a conoscenza il Consiglio dell’Ordine;
6) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
7) avere un’assicurazione a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione.
ESAME DI ABILITAZIONE (VAI ALLO SPECIALE ESAME AVVOCATO)
La nuova disciplina revisiona tutte le fasi della procedura di esame di abilitazione alla professione forense allo scopo di assicurare la regolarità sia delle prove d’esame che della selezione dei candidati. Tra le misure introdotte: far iniziare simultaneamente la prova in ogni sede d’esame e pianificare operazioni di controllo più severe, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove scritte. Per tutelare la segretezza dei temi delle prove scritte sono, inoltre, previste misure atte a schermare i locali che ospiteranno i candidati oltre a ingenti attività ispettive da parte del personale di vigilanza, con obbligo di verbalizzazione.
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Nel caso in cui una Corte di appello presenti un numero di domande molto elevato, si può costituire il raggruppamento anche inserendo 2 o più Corti di appello recanti un numero inferiore di domande, di modo che, all’esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più numerosa saranno suddivisi tra le 2 o più Corti di appello ad essa abbinate, mentre quelli elaborati dai candidati delle Corti più piccole verranno corretti da commissioni costituite presso altre Corti di appello. Nella correzione degli elaborati viene stabilito l’obbligo da parte della Commissione di recare motivazione della valutazione negativa eventualmente attribuita ad un elaborato.
In riferimento, infine, alle prove orali, sempre per garantire la massima trasparenza, si prevede un tempo minimo di durata delle stesse (non meno di 45 minuti) mentre i quesiti dovranno essere estratti da un database informatico.
STUDI LEGALI COME PMI
Un emendamento alla legge di Stabilità 2016, ottenendo già il via libera dal Senato, equipara gli studi legali alle PMI per permettere il loro l’accesso, già dal 2016, a bandi e finanziamenti, in particolare quelli europei.
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CAPITALI DI INVESTIMENTO
Nel decreto competitività, già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, è stata inserita una nuova norma che permetterà agli studi legali e alle società tra avvocati di essere finanziati da soci investitori, entro però la soglia massima del 30%. Società di persone, società di capitali e società di cooperative, in tal modo, potranno diventare soci dei professionisti e degli studi legali.
Questa norma, se verrà approvata, mette in subbuglio e non poco l’intero settore dell’avvocatura (istituzionale ed associativa) in quanto consentirebbe agli avvocati di esercitare la professione in forma societaria, attualmente permessa solo secondo il modello della società in nome collettivo.
PROMOZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI
Lo scopo è quello di garantire un più efficace sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali per agevolare, in futuro, un riconoscimento automatico più ampio delle professioni.
Lo schema di decreto legislativo punta ad allargare la previsione della tessera professionale europea (Epc), quale strumento di semplificazione per la libera circolazione dei professionisti, anche ad altre professioni oltre a quelle previste attualmente (infermiere responsabile dell’assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) tra cui verrebbe inserita anche quella di avvocato.
Importante è anche la disciplina che introduce una nuova modalità di riconoscimento automatico delle professioni regolamentate, che si fonda su principi di formazione comune mediante la previsione del Quadro comune di formazione e della Prova di formazione comune (Art. 44 decreto legislativo 206/2007).
BONUS INVESTIMENTO AI PROFESSIONISTI
La legge di Stabilità 2016 prevede, per gli studi legali, la possibilità di poter beneficiare del superammortamento per i beni strumentali: un ammortamento che cresce dal 100% al 140% per l’acquisto di questi beni, aumentando così la possibilità di scaricare i costi. Con la manovra finanziaria per il 2016, infatti, si annuncia un superammortamento con cui prevedere una deduzione extracontabile pari al 40% da distribuire sulla vita utile del bene. Si tratta di una misura già in vigore la cui validità verrà estesa anche al prossimo anno.
Sempre nel maxiemendamento alla legge di Stabilità 2016 si prevede, infine, la possibilità per gli avvocati che hanno maturato compensi dallo Stato per prestazioni professionali svolte con il gratuito patrocinio di scalarlo dalle tasse, o meglio di compensare detti importi con le tasse da pagare, comprendente l’IVA e i contributi previdenziali dovuti ai dipendenti dello studio.
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