Gli avvocati che non hanno maturato i 50 crediti formativi del corso del primo triennio (2007-2010) di applicazione del regolamento sulla formazione permanente potranno dunque recuperare entro il 31 luglio fino a 15 crediti mancanti.
E’ confermato invece che nel triennio 2011-2013 occorreranno 90 crediti (di cui 15 in deontologia), con un minimo di 20 crediti annui.
Di seguito, lo stralcio della decisione del CNF.
. . . .
Il Consiglio Nazionale Forense,
nella seduta del 22 gennaio 2011
Considerato che
(…)
il regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 ha introdotto I’obbligo della formazione professionale continua degli avvocati e che in sede di prima applicazione il numero dei crediti formativi da maturare è pari a 50, di cui almeno 6 in materiadi ordinamento forense, previdenza e deontologia; il 31.12.2010 si è concluso il primo triennio di formazione professionale continua;
(…)
va in ogni caso considerato che si è trattata di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell’obbligo formativo, per cui anche l’aspetto deontologico va considerato con il necessario buon senso.
DELIBERA
(…)
di concedere agli iscritti soggetti all’obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà avvenire entro il 31.7.2011, fermo restando in ogni caso l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011 – 2013.
Roma, 22 gennaio 2011
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