Terreno scivoloso poiché, dopo la vicenda abogados che aveva visto frotte di praticanti dirigersi verso la Spagna per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, il fenomeno della fuga verso l’est si era visto intensificato in seguito all’inasprimento delle norme per ottenere analoga qualifica in patria, in virtù del decreto legislativo 96/2001 che, attuando una specifica direttiva comunitaria, equiparava le abilitazioni ottenute negli Stati membri.
Così, rende noto il Cnf, tramite il suo presidente Guido Alpa, è stata avanzata richiesta da parte del Ministero della Giustizia per conoscere l’ammontare esatto delle domande presentate per l’iscrizione all’Albo a partire dal primo gennaio 2012 su quei professionisti che abbiano ottenuto il titolo di avvocato in Romania.
Insomma, il Guardasigilli Cancellieri vuole vederci chiaro: quanti sono effettivamente gli avvocati che abbiano ottenuto il proprio status in Romania negli ultimi 18 mesi, le loro generalità e l’esito delle domande di iscrizione pervenute per l’ingresso nell’Albo dei professionisti in attività sul territorio italiano.
A questo proposito, aggiunge il Cnf, è stata presa la decisione di verificare la frequenza con cui giovani praticanti ricorrono a questo espediente per saltare l’iter previsto in Italia, ritornando, poi, a pratiche concluse con la loro qualifica forense in mano.
Una missione, quella del Consiglio, che non può prescindere dal coinvolgimento di tutte le singole sedi territoriali dell’ordinamento forense, ragion per cui è stata avanzata formale richiesta ai membri del Cnf di fornire in tempi rapidi sia il numero delle domande pervenute contrassegnate dal bollino di praticantato concluso positivamente in Romania, oltre all’accoglimento o meno delle stesse e il numero dei nuovi avvocati iscritti alle sezioni speciali con sottolineatura dello Stato di provenienza.
Come si evince, il primo punto sarà sufficiente per soddisfare le esigenze sollevate dal Ministero della Giustizia, mentre le altre informazioni si renderanno utili per avere un quadro definito sulla cosiddetta normativa di stabilimento, peraltro oggetto in queste settimane di un’attenta verifica da parte della Commissione europea.
La nota conclusiva allegata alla comunicazione del Cnf descrive quali sono le determinazioni di legge che hanno generato questo impasse, distinguendo tra le figure di avvocato stabilito e integrato.
Vai al testo dell’allegato del Cnf sugli avvocati abilitati all’estero
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento