AVCP: bandi tipo, tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro dopo il Decreto Sviluppo

Redazione 12/08/11
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L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha aperto una consultazione on line sul documento, pubblicato lo scorso 2 agosto, dal titolo “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” (qui il modello da usare per le osservazioni, da trasmettere entro le ore 18 del 28 settembre).

L’Autorità così spiega:

“Lo scorso 14 maggio è entrato in vigore il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011).

L’art. 4, comma 2, lett. h), del d.l. prevede un’importante novità in tema di redazione dei documenti di gara, introducendo, all’articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), il comma 4-bis, secondo cui «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

La norma opera un esplicito rinvio alle “cause tassative di esclusione”, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 46 del Codice – parimenti introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. d) del citato d.l. n. 70/2011 – secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere i candidati o i concorrenti «in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».

Sulla base di tali disposizioni, quindi, le cause di esclusione devono derivare dalla violazione di norme vigenti e devono essere tipizzate nei bandi-tipo predisposti dall’Autorità.

Si prescrive, inoltre, da un lato, la nullità delle ulteriori disposizioni eventualmente previste a pena di esclusione dalle stazioni appaltanti nella lex specialis di gara e, dall’altro, la necessità di motivare esplicitamente eventuali deroghe rispetto al contenuto dei bandi-tipo.

Infine, altre rilevanti modifiche sono state apportate sia all’art. 38 del Codice, sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare.

La corretta interpretazione delle norme sopra sintetizzate è essenziale per la predisposizione dei bandi tipo.

Un’ulteriore modifica è, poi, quella apportata dall’art. 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l. n. 70/2011 all’articolo 81 del Codice, che disciplina i criteri per la scelta della migliore offerta.

Il nuovo comma 3-bis prevede che l’offerta migliore sia «determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Tale novella comporta rilevanti difficoltà operative e l’Autorità ritiene urgente ed indispensabile porre in consultazione le modalità applicative al fine di offrire alcune indicazioni interpretative al riguardo”.

L’Autorità ha quindi predisposto un documento riassuntivo delle “maggiori problematiche interpretative sui temi indicati”, allo scopo di effettuare una consultazione delle categorie interessate e delle amministrazioni.

All’esito della consultazione, e dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture (ai sensi dell’articolo 64, comma 4 bis del Codice), l’Autorità procederà ad individuare le clausole tassative di esclusione per i bandi tipo di lavori, servizi e forniture. 

Il documento “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro dopo il Decreto per lo Sviluppo 2011”

Redazione

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