“Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.”
“Al fine di elevare le sanzioni al detto principio, lo stesso articolo, detta quanto segue:
- Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”
È opportuno ribadire che dette strumentazioni devono essere sottoposte alla taratura con periodicità, in caso di sanzioni per eccesso di velocità, elevate utilizzando apparecchiature non debitamente tarate, possono essere impugnate davanti al Prefetto (ex art. 203 C.d.S.) o in alternativa Giudice di Pace (ex art. 204bis C.d.S.).
Infatti, la Corte di Costituzionale, con Sentenza n. 113 del 29 aprile 2015, ha equiparato i controlli per tutti gli apparecchi, affermando l’illegittimità della norma (ex art. 45, comma 6, C.d.S.) che non prevede i controlli e la taratura periodica per tutti gli autovelox, ripartendoli appunto tra quelli automatici, soggetti a verifiche periodiche, e quelli usati dagli agenti, esentati.
In particolare la sentenza così ha ribadito:
“ Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.
7.– Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Per questi motivi: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.”
Con la sentenza Corte di Cassazione II Sezione Civile 5 febbraio – 11 maggio 2016, n. 9645/2016, gli Ermellini, confermando l’attuale giurisprudenza, in primis la già citata sentenza della Corte Costituzionale 113/15, hanno, a seguito di un più approfondito esame della questione medesima questa stessa sezione, la quale con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile17 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano prospettati dubbi di incostituzionalità, sollevava d’ufficio questione di costituzionalità relativa all’art. 45 C.d.S..
Inoltre: “Più specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come quella nella fattispecie, era o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità deve essere sottoposto a taratura periodica.”
Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della “palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo“. Nell’occasione veniva , per di più, pure rilevato che, “fra l’altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato“.
Nella pratica la II sezione civile ha chiarito che le apparecchiature per la rilevazione della velocità devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e che in assenza di tali controlli le sanzioni elevate non sono valide. Le tarature devono essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi.
In conclusione, per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.
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