Autovelox. Obblighi informativi e doveri di riservatezza della pubblica amministrazione

Antonio Arseni 04/05/15
A) Premessa introduttiva.
Viviamo tempi difficili soprattutto in campo economico e vi è una certa tendenza, da parte della Pubblica Amministrazione, a praticare quella che viene definita “Finanza Creativa”, locuzione, di recente coniazione, che sta ad indicare, sovente anche con una certa ironia, un insieme di manovre finanziarie non proprio adamantine utilizzate per fare cassa rapidamente.
Sembra che lo stesso scopo, quello di fare quadrare i bilanci comunali, esangui per i tagli da parte del Governo centrale, sia perseguito da qualche Comune Italiano, attraverso forme surrettizie di autofinanziamento, come con gli autovelox, tanto è vero (come vedremo) che più volte è intervenuta la Cassazione per affermare principi di civiltà giuridica ed esprimere il proprio monito riguardo una pratica non proprio ispirata a ragioni di sicurezza stradale ma piuttosto a fare cassa.
Lo stesso legislatore è intervenuto, dopo una levata di scudi contro tale consuetudine, con la L. 120/2010 che ha introdotto due innovativi principi, sulla obbligatorietà degli enti locali di rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego e sulla divisione a metà tra l’Ente proprietario delle strade e l’Ente locale accertatore delle sanzioni derivanti dallo eccesso di velocità (v. artt. 141 co 12 bis – 12 ter – 12 quater CDS).
In tale contesto non senza rilievo appaiono le notizie, che sempre più si leggono nei media, circa la installazione di autovelox irregolari, che hanno indotto la Autorità Giudiziaria ad intervenire. Come qualche anno fa in Calabria, più particolarmente in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, dove erano stati utilizzati degli autovelox montati in maniera tale da trarre in inganno l’automobilista, in contrasto con lo spirito della normativa in materia, diretta a prevenire incidenti più che a reprimerli. Una vicenda, questa, che è approdata in Cassazione la quale come vedremo ha dettato alcuni principi cui le P.A. dovrebbero adeguarsi.
Così ancora, navigando su internet, si scopre sempre di più di condanne, di aperture di indagini penali in relazione alla installazione nelle strade di irregolari autovelox, ivi posti non proprio per assicurare la sicurezza stradale. Come è successo in Sardegna, dove un funzionario responsabile di un Comune del Medio Campidano è stato condannato dal Tribunale di Cagliari per abuso di ufficio, per l’affidamento della gara di appalto ad una società privata e per falso nel sistema di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada, relativamente alla installazione di un autovelox che era stato lo spauracchio degli automobilisti della zona, tanto che in pochi mesi erano stati multati più di sedicimila automobilisti per aver superato i 50 kmh (v. Unione Sarda di mercoledi 01/04/2015). E come anche è successo in Emilia, dove sono indagate cinque persone tra dirigenti e funzionari della Polizia Municipale del comprensorio Terre d’Acqua, che opera in diversi comuni Bolognesi, per falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici e abuso d’ufficio nell’ inchiesta Fast and Furious su autovelox irregolari (v. TgCom24 della Mediaset del 26/09/2014).
Quanto sopra per riferirci ad alcuni esempi accaduti di recente.
Tali evidenze (ed altre potremmo citarle) impongono una attenta riflessione su metodi appartenenti a logiche ingannevoli che nulla hanno a che fare con la sicurezza stradale, nei cui confronti il cittadino ha tutto il diritto di difendersi, pur avendo l’assoluto dovere di conformare la propria condotta alle norme del Codice della Strada e di non commettere violazioni.
È apparso, quindi, opportuno redigere il presente approfondimento su un tema sensibile per i cittadini, i quali certamente hanno torto quando passano con il rosso o quando superano i limiti di velocità prescritti, ma hanno ragione a pretendere che anche la Autorità Pubblica conformi la propria condotta in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità nella Amministrazione, principi cardine del nostro ordinamento.
Nulla di nuovo diciamo allorché ricordiamo che l’esemplarità di chi deve far rispettare le leggi ha una indubbia funzione educativa nei confronti di chi quelle stesse leggi deve rispettare.
Ciò posto, nel presente articolo è stata elaborata una sorte di decalogo su quanto può fare il cittadino allorché la Pubblica Amministrazione non adempia ai propri doveri che in materia si risolvono principalmente in OBBLIGHI INFORMATIVI E DI RISERVATEZZA la cui violazione rende la sanzione irrogata, per violazione al CDS, annullabile da parte della Autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace).
Non senza considerare il diritto ad una corretta ricezione dell’atto da parte del presunto trasgressore, posto a presidio del principio della certezza dei rapporti giuridici, che sarà oggetto di apposito capitolo.

B) Sugli obblighi informativi
Orbene, come è noto il decreto legge n. 117, del 3 agosto 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha apportato una importante modifica all’articolo 142, codice della strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il nuovo comma 6 bis prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto ministeriale 15 agosto 2007, recante “Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce: “Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
– con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
– con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
– con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicolo”.
Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 14 agosto 2009, la Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”, il cui Allegato 1, “Istruzioni operative per la attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”, costituisce il testo fondamentale da rispettare da parte degli operatori di Polizia stradale nell’espletamento del servizio di controllo dei limiti di velocità con apparecchiature elettroniche.
Tale testo disciplina, al punto 7, nel rispetto delle succitate norme, la segnalazione delle postazioni di controllo, ribadendo che le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 15 agosto 2007.
In particolare viene stabilito che:
“L’informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007”.
Dalle succitate disposizioni normative e ministeriali, si evince come le postazioni di controllo della velocità debbano essere obbligatoriamente segnalate in maniera adeguata, con apposita segnaletica stradale: il fatto che tale segnaletica sia MOBILE o FISSA, dipende ovviamente dalle modalità organizzative dell’organo di polizia stradale che procede al servizio di controllo della velocità.
L’importante è che “I segnali stradali e i dispositivi, di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante (articolo 2, decreto ministeriale 15 agosto 2007)”, non importa se si tratta di segnaletica temporanea/provvisoria/mobile ovvero definitiva/fissa.
Ma quale deve essere la distanza tra l’autovelox e il cartello che ne segnala preventivamente la presenza?
Una sentenza della Cassazione Penale del 13.03.2009 n. 11131, richiamando la prima circolare del Ministero dell’Interno 03.08.2007, successiva alla pubblicazione del D.L. 117/2007, che come ricordato, aveva introdotto l’obbligo della apposizione del cartello di segnalazione della postazione autovelox (che deve essere ben visibile), ha stabilito, come indicato da detta circolare, che la distanza minima tra la postazione elettronica della velocità e il cartello di preavviso non debba essere inferiore a 400 metri, idonea a segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne l’avvistamento tempestivo e permettere così all’automobilista di conformare la propria condotta di guida alla velocità prescritta, in un tratto di strada dove debbono essere assicurate le ragioni di sicurezza poste alla base del decreto Prefettizio che autorizza l’uso della apparecchiatura senza obbligo di contestazione.
Detti obblighi informativi sono stati confermati dai provvedimenti amministrativi successivi, come il Decreto del Ministero dei Trasporti 15.08.2007 e la circolare ministeriale 08.10.2007.
È bene sottolineare sul punto che l’obbligo di una adeguata informazione non ha efficacia solo nell’ambito dei rapporti organizzativi interni della Pubblica Amministrazione ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di giuda e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche, di talché la violazione di detta norma, di garanzia dell’automobilista, non è priva di effetto, ma cagione di nullità della sanzione (Cass. 31.05.2007 n. 12833; Cass. 26.03.2009 n. 7419). Tale conclusione è conforme alla ratio della previsione della preventiva informazione, che risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A. il cui potere sanzionatorio (N.B.) non è ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto piuttosto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie (Cass. 17.11.2006 n. 24526).
Ritornando alla circolare del 03.08.2007, da cui ha preso spunto la Cassazione per individuare la distanza predetta di 400 metri tra l’autovelox ed il cartello della preventiva segnalazione, vi è da dire che detta distanza è stata stabilita “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione”.
Purtuttavia nel successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, non vi è traccia di tale precisazione, cui ha sopperito la circolare del 20/08/2007 del Ministero dell’Interno n° 300/A/1/26352/101/3/319, confermata nella c.d. circolare Maroni del 14/08/2009 (già citata), che ha suggerito di fare riferimento all’art. 79 del Regolamento di esecuzione del CDS ossia: 80 mt sulle strade con velocità massima di 50 Kmh, 150 mt su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire a 250 mt previsti per autostrade e extraurbane principali.
Quale distanza, dunque, 400 o quelle previste all’art. 79 citato, considerato che la soluzione non è stata fornita dal Ministero competente come indicato dalla circolare del 03/08/2007?
Il vaglio della Cassazione penale fa propendere per la prima soluzione.
La distanza massima è invece di Km 4.
Per i telelaser la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui viene effettuato il rilevamento a prescindere da dove è collocata la strumentazione.
In caso di intersezione stradale tra la segnalazione e la postazione, il cartello della prima deve essere ripetuto. Per Cassazione 15/11/2013 n° 25769 occorre pur sempre fare riferimento alla regola che impone, per la installazione delle segnalazioni di preavviso dell’autovelox, che essa debba essere apposta con adeguato anticipo in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Detta distanza deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi e, quindi, in tale ottica andrebbe valutata, caso per caso, la necessità di ripetere la segnalazione in caso di intersezioni stradali.
Va ricordato che la L. 29/07/2010 n° 120 (art. 25) stabilisce che fuori dei centri abitati gli autovelox non possono comunque essere utilizzati o istallati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Il tema della distanza della segnaletica (che deve essere adeguata) di preavviso della presenza di una postazione di rilevamento elettronico della velocità è di fondamentale importanza perché l’automobilista deve essere posto in grado di conformare tempestivamente la propria condotta di guida in quel tratto di strada ritenuto pericoloso per il tasso di incidentalità dal decreto Prefettizio di autorizzazione alla installazione dell’autovelox senza l’obbligo della contestazione immediata della eventuale infrazione al Codice della Strada.
E, ciò, al pari della visibilità dello strumento elettronico.
La legge, come visto, prescrive che l’autovelox deve essere ben visibile facendo intendere che la presenza del rilevatore debba essere chiaramente e nettamente percepibile dal conducente di un auto impegnato nelle manovre di guida, non ricorrendo tale condizione allorché esso appaia seminascosto per la presenza, ad esempio, di alberi o lampioni della illuminazione pubblica o, peggio ancora, quando è posto in curva. Così in una sentenza del Giudice di Pace di Terni 762/2012 che di conseguenza ha annullato il verbale di accertamento della infrazione.
Da quanto sopra si evince anche che è illegale istallare gli apparecchi elettronici su auto civette nascoste tra i cespugli, dietro le curve o su auto non di proprietà delle Forze dell’Ordine. Inoltre quando l’autovelox sia collocato all’interno di una autovettura di dette Forze e se il rilevamento avviene di notte, questa non può avere le luci lampeggianti spente in quanto la renderebbe poco visibile.
Va anche ribadito, ai fini della validità del verbale di contestazione della infrazione, che il principio della obbligatorietà della informazione attraverso l’istallazione di cartelli di preavviso a distanza adeguata è valido sia per i dispositivi fissi ed automatici, sia per la postazione mobile utilizzata all’occorrenza dagli Agenti della Polizia ed essi devono riportare la dicitura “controllo elettronico della velocità” per gli autovelox, mentre per i c.d. tutor il messaggio agli automobilisti deve specificare che il rilevamento viene effettuato attraverso uno strumento che consente di constatare la velocità con una telecamera posta all’inizio e l’altra alla fine di un tracciato prestabilito. Le caratteristiche dei cartelli di preavviso sono indicate dall’art. 77 del Regolamento di Esecuzione ed in particolare devono essere di forma rettangolare e di colore corrispondente al tipo della strada, indicanti, come detto, la dicitura “controllo elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia che attua il controllo stesso. Tra le altre indicazioni sono prescritte quella, da apporre nel retro di colore opaco, relativa all’Ente o Amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, l’ordinanza di apposizione.
La mancanza di tali indicazioni renderebbe nullo il verbale secondo una sentenza del Giudice di Pace di Roma del 26/04/2004: di opposto parere è la Cassazione segnalandosi le decisioni 18/05/2000 n° 6474 e 29/03/2006 n° 7125; Cass. 15/11/2013 n° 25769.
Risulta invece interferente sulla validità della contestazione la mancata indicazione, nel relativo verbale, dei suddetti cartelli di preavviso che renderebbe del tutto illegittima la sanzione irrogata (in tal senso Tribunale di Piacenza 08/06/2013).
Importante è inoltre la recente ordinanza della Cassazione 14/03/2014 n° 5997, sul tema in esame, la quale ha innanzitutto evidenziato “come per costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 4 della L. 168/2002 l’Amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione della istallazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. Tale disposizione normativa, si legge sulla ordinanza suddetta, è stata interpretata come una norma completa e dotata di una propria precettività , per cui dalla violazione di tale disposizione discende la illegittimità della sanzione eventualmente elevata”. Coerentemente a tale premessa va evidenziato, a conclusione dell’articolato percorso motivazionale, che nel verbale di accertamento deve necessariamente essere indicato, pena in difetto la illegittimità della sanzione, anche il carattere temporaneo o permanente della contestazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità”.
Tra gli obblighi di informazione rientrerebbe anche quello di indicare nel verbale di contestazione il tipo di autovelox o telelaser utilizzati per la rilevazione, la relativa matricola e la omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Mette conto di rilevare, al tal riguardo, che però non sarebbe proprio indispensabile la indicazione nel verbale del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità, non essendo previsto dal Codice quale contenuto necessario del verbale, con la conseguenza che la mancanza non potrebbe essere eretta a motivo di nullità della contestazione (v. Cass. 04/07/2011 n° 14564).

Viceversa deve essere ritenuta indispensabile la indicazione della omologazione, peraltro riferita non al singolo apparato ma al modello di cui sarebbe necessario riportare nel documento l’attestazione della funzionalità da parte del Ministero dei Trasporti. La questione è connessa con il sistema nazionale della periodica taratura di cui alla L. 273/1991 che non si applica però, in quanto attiene alla materia metrologica, alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal CDS (Cass. 24/04/2010 n° 9846; Cass. 13/06/2011 n° 12924; Cass. 004/07/2011 n° 14564; Cass. 07/07/2011 n° 15042; Tribunale di Bari 05/11/2012 n° 3449). Per un contrario orientamento vedasi alcune sentenze precedenti dei Giudici di Pace di Recco (07/06/2006), Torino (19/05/2006), Ortona (03/02/2006), Foggia (24/06/2008).
Tuttavia, le multe elevate per infrazioni al codice della strada e rilevate tramite autovelox potrebbero essere nulle qualora la Corte Costituzionale, investita direttamente dalla Cassazione (v. ord. 07.08.2014 n. 17766), dovesse dichiarare la incostituzionalità della norma di cui all’art. 45 del D.Lgs 285/92 Codice della Strada), in riferimento al principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Cost. nella parte in cui non prevede che le apparecchiature rilevanti le violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a periodiche verifiche.
Nel verbale deve essere anche indicato il decreto del Prefetto competente dove sono indicate le strade sulle quali può essere effettuata la rilevazione della velocità senza procedere al fermo degli autoveicoli circolanti.
È bene precisare che in mancanza del decreto Prefettizio nulla vieta che possa essere utilizzata la strumentazione elettronica, di cui si discute, ma l’accertamento non può essere differito in un momento successivo essendo obbligatoria la contestazione immediata salvo le eccezioni previste dall’art. 201 CDS.
Inoltre, non sempre il decreto Prefettizio può costituire, per alcune strade nello stesso individuate, una deroga all’obbligo della contestazione immediata delle violazioni, potendo il Giudice disapplicare il decreto laddove adottato con riferimento a quelle strade che non presentino tutti i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere inserite nell’elenco di quelle arterie in cui è possibile la rilevazione elettronica della velocità senza contestazione immediata. In questo senso essa sarebbe possibile, ad esempio, per quanto riguarda le strade urbane, solo in relazione a quelle di scorrimento (Cass. 15.02.2011 n. 3701; Cass. 06.04.2011 n. 7872 ed in senso conforme v. ex multis GdP Firenze 26.03.12 n. 2155; GdP Chieri 24.03.14 n. 98).

C) Sugli obblighi di riservatezza.
Nell’ambito degli accertamenti della velocità autoveicolare con sistemi di rilevamento elettronico, una certa importanza ha assunto ultimamente l’esigenza del rispetto del c.d. codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003 la cui violazione comporterebbe la nullità della multa.
È quanto deciso dal Giudice di Pace di Venezia con sentenza 834/2013 in un caso in cui il superamento dei limiti di velocità era stato assicurato non da un semplice autovelox ma da una apparecchiatura denominata ARGOS, in pratica uno strumento di videosorveglianza.
Così il garante della privacy ha stabilito, nel provvedimento 408 del 13.12.2012, che nella trasmissione delle foto non devono essere visualizzati terzi estranei al procedimento amministrativo, precisando che le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (tipo veicolo, giorno, ora e luogo).
Una riproduzione di immagini attestanti la violazione dei limiti di velocità ma anche di persone estranee ad esso ridondano in violazione dell’accertamento stesso che diventa illegittimo.
Sotto altro profilo, il diritto alla riservatezza viene al pari violato, con conseguente nullità del verbale di accertamento relativo al superamento dei limiti di velocità (ma anche, ad avviso di chi scrive, relativamente al mancato rispetto del segnale rosso che prescrive l’arresto ad un incrocio), nella ipotesi in cui l’Ente pubblico affida alla società noleggiatrice dell’impianto compiti e funzioni che possono essere svolti solo ad esclusivamente da Pubblici Ufficiali, come l’identificazione del proprietario del veicolo, la notifica del verbale, la comunicazione alla Prefettura della decurtazione dei punti, la effettuazione di altre ricerche.
Ciò è quanto emerge dalla condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Pavia del 25/10/2013 n° 1333 che giustamente ha annullato il verbale di contestazione.
A tutela della riservatezza è stato anche deciso (Cass. 28/02/2013 n° 5023) che il Comune è responsabile dei danni arrecati all’automobilista fotografato mentre infrange i limiti di velocità con a bordo della autovettura una donna estranea al nucleo familiare ed il verbale è notificato al coniuge del trasgressore presso la abitazione. Ciò costituirebbe, secondo la Cassazione, “una turbativa della pace domestica”, meritevole di tutela risarcitoria.
Il tema appena accennato è legato all’altro, di notevole rilevanza ai fini della validità del verbale, della gestione degli autovelox che, anche indipendentemente dalla ricordata violazione della privacy, comporta comunque la illegittimità della multa laddove viene affidata a privati contrariamente alle disposizioni del Codice della Strada (art. 11 e 12) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 345) che riservano ai pubblici ufficiali lo svolgimento delle operazioni di accertamento e connesse (tra cui la notifica) riportate nel verbale, che deve essere firmato dal Pubblico Ufficiale a meno che non si tratti di modulo meccanografico in cui però deve essere indicato il nome del responsabile.
In questo senso, abbastanza eloquente appare la ordinanza della Cassazione 05/04/2011 n° 7785 che ha confermato la decisione di accoglimento di una opposizione ad una multa annullata in quanto non era emerso in giudizio che l’espletamento delle attività di elaborazione del rilevamento fossero state, nella specie, compiute dal Pubblico Ufficiale.

D) Sulla notifica del verbale
Ed a proposito delle notifiche del verbale di accertamento, il relativo procedimento per portare a conoscenza del trasgressore la violazione commessa, spesso presenta delle criticità che costituiscono una delle più importanti cause di annullamento delle multe e, quindi, è opportuno verificarne i connotati.
Come già accennato, alla notifica del verbale devono provvedere i Pubblici Ufficiali indicati dal Codice della Strada. In particolare l’art. 201, nel testo attualmente in vigore del Codice della Strada, prevede espressamente al n° 3 che “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
I soggetti indicati nell’art. 12 sono la Polizia Stradale della Polizia di Stato, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e Municipale nell’ambito del territorio di competenza, la Polizia Penitenziaria e Forestale in relazione ai compiti di Istituto, i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di Polizia Stradale.
Ai sensi dell’art. 201 n° 3 CDS alla notificazione si provvede con le modalità previste dal Codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Con la conseguenza che il verbale, in caso contrario, ossia quando notificato da soggetti non abilitati ex art. 12 del CDS deve considerarsi del tutto nullo.
A tal ultimo proposito, si rammenta che il procedimento notificatorio è disciplinato dalle rigide formalità descritte in funzione della certezza nei rapporti giuridici, la cui violazione comporta, ex art. 14 L. 689/81, l’estinzione della obbligazione del pagamento della somma indicata nella sanzione imposta.
In altro senso, una notifica non rispettosa delle prescrizioni di legge equivale ad omessa notifica con conseguente nullità dei verbali di contestazione, a nulla rilevando il c.d. principio del raggiungimento dello scopo (avvenuta conoscenza della contestazione) non essendo sanabile un atto che sia carente di un elemento necessario per l’efficacia dell’atto stesso.
A tal riguardo si richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la notificazione è giuridicamente inesistente quando esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (così Cass. 25.03.2003 n. 4319 che richiama un indirizzo in tal senso consolidato espresso nelle precedenti sentenze della stessa Corte 1195/1999, 2195/1999, 11360/1999, 4753/2000, 12717/2000, 10276/2011). E come è noto l’inesistenza è concetto che si ricollega ad un vizio che si presenta assolutamente insanabile.
È appena il caso di osservare che nella relazione di notifica deve comparire non solo il nome del destinatario, data e luogo di spedizione e l’ufficio Postale trasmittente in caso di notifica per posta, utilizzata nello stragrande numero di casi, ma anche l’agente notificatore proprio in ossequio al principio della competenza a questi riservati per la notifica stessa.
Quindi occorrerà verificare caso per caso, in ipotesi di affidamento ai privati della attività notificatoria, quali siano i compiti loro concretamente assegnati. Nulla quaestio, ad esempio, nel caso in cui la società privata sia stata incaricata di imbustare i verbali e portarli all’Ufficio postale per la notifica la cui relata in ogni caso deve essere stata predisposta dall’Ufficiale Pubblico responsabile.
Altra questione importante, perché ha diviso dottrina e giurisprudenza, riguarda il momento da cui decorrono e si consumano i 90 giorni per la notifica del verbale, pena in difetto la estinzione della multa.
Se da un lato appare pacifico, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che il dies ad quem ossia il momento in cui l’atto si intende notificato coincide con la consegna dello stesso all’Ufficiale Giudiziario o all’Ufficio Postale che provvede poi a spedirlo al destinatario, non altrettanto certo è invece il momento da cui si calcola il suddetto termine di 90 giorni.
Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (nella sentenza 198/1996) i termini partono dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di individuare l’infrazione e non da quella in cui lo fa materialmente.
Una interpretazione estensiva fa decorrere i termini dal momento dell’accertamento di un operatore a ciò deputato, ossia all’esito dell’esame (visione) delle evidenze fotografiche effettuato di norma a distanza di tempo dalla infrazione, che però potrebbe essere dilatato dalla Pubblica Amministrazione per non incorrere in decadenze.
Il Ministero dei Trasporti opinerebbe per la decorrenza dei termini di notifica dalla data della infrazione con il correttivo però (secondo altra opinione), laddove la Pubblica Amministrazione non fosse in grado di adempiere alla notifica tempestiva per fatto alla stessa non imputabile (es. quando non è in grado di risalire al soggetto destinatario del verbale), i 90 giorni utili decorrerebbero dal momento in cui la PA è posta in grado di provvedere alla identificazione del trasgressore.
È escluso comunque che il verbale possa essere notificato oltre i 90 giorni dalla data in cui è commessa l’infrazione quando il ritardo sia causato da inefficienze o cause organizzative degli uffici preposti.
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano 09.02.2015 n. 1189 ha aderito a quest’ultimo orientamento, senza dubbio il più logico giuridicamente, stabilendo “che la data di accertamento coincide con quella della infrazione nei casi in cui avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato”. In questo senso i 90 giorni per la notifica del verbale al trasgressore decorreranno dalla data della infrazione e non dal momento in cui gli organi accertatori lo hanno identificato. Gli unici casi in cui il termine dei 90 giorni può essere derogato, ricorre quando vi siano fattori esterni che intervengono a ritardare l’identificazione del trasgressore come nell’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore: in questi casi i 90 giorni per la notifica decorrono dal giorno in cui l’Amministrazione è posta nella condizione di provvedere alla identificazione ma la qualcosa deve essere provata dalla Amministrazione stessa.
Detta interpretazione è avallata dal Ministero degli Interni (nota 0016968 del 07.11.2014)

E) Considerazioni conclusive
In conclusione, non può non rilevarsi come la materia in questione sia molto articolata e complessa e necessita di un costante aggiornamento a causa della emanazione sistematica e continua di norme che si sovrappongono o si sostituiscono alle precedenti per una più efficace disciplina giuridica al passo con i tempi.
Ed , invero, sovente si assiste al fatto che la soluzione di una problematica valida fino a “ieri” per così dire, non è più utilizzabile “oggi” e quella attuale potrebbe essere superata “domani” da altre regole.
In tale contesto, un ruolo importante gioca la giurisprudenza nel formulare le coordinate esegetiche necessarie a risolvere la fattispecie concreta.
Pur assistendosi non di rado, a mutamenti di indirizzo, sempre possibili nel nostro ordinamento in cui non vale la regola dello “stare decisis” ossia dell’efficacia vincolante del precedente (tipica dei paesi del common law) ma quella dell’efficacia meramente persuasiva in quanto il Giudice è soggetto solo alla legge.
Tenendo conto di quanto sopra e prestando particolare attenzione alla disciplina attualmente vigeente ecco quello che dovrebbe fare l’automobilista raggiunto da un verbale di contestazione per eccesso di velocità.
1)In primo luogo vanno controllati bene i dati riportati nel verbale, data, ora e luogo dell’infrazione, il nome chiaramente identificabile dell’accertatore, la firma dello stesso, non necessaria in caso di modulo meccanografico e la norma di legge asseritamente violata, con la dettagliata descrizione del comportamento posto in essere dal conducente dell’auto, fotografata con autovelox o telelaser, della sua direzione di marcia, la velocità contestata con lo scarto consentito del 5%, considerando peraltro che il superamento del limite di velocità di appena 1 Kmh potrebbe (il condizionale è d’obbligo perché la qual cosa non è certa) condurre il Giudice di Pace od il Prefetto, presso cui il verbale è impugnato, ad annullare la multa perché quando lo scarto è così minimo e, quindi, la violazione di lieve entità, la sanzione sarebbe sproporzionata (il nuovo principio si trova affermato nella sentenza del GDP di Gallarate 267/2014).
2)In secondo luogo va controllato se sul verbale appare il decreto del prefetto che in deroga all’obbligo della contestazione immediata autorizza, nel tratto di strada ove è posta la apparecchiatura elettronica che ha fotografato l’auto per il rilevamento automatico della velocità senza necessità di presenza dell’Agente di fermo dell’autoveicolo (art. 201 co 1 ter CDS) esaminando il decreto prefettizio stesso (ricavabile sul sito internet della Prefettura di competenza) per accertare se si tratta di strada che presenta tutti i requisiti minimi previsti dalla legge (art. 2 CDS) per poter essere inserita nell’elenco delle arterie per cui è possibile le rilevazione elettronica senza l’obbligo di contestazione immediata.
In caso contrario e qualora l’eccesso di velocità fosse stato accertato da una postazione mobile, che parimenti deve apparire sul verbale, occorre esaminare se in detto documento è riportata la specifica motivazione (ex art. 201, co. 1 bis e suo Regolamento) per cui gli agenti non abbiano potuto procedere al fermo (es. impossibilità di raggiungere il veicolo perché lanciato ad eccessiva velocità).
Si segnala al riguardo che la Polizia Municipale può sanzionare violazioni anche su strade statali al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale (così Cass. 19/03/2014 n° 6432).
3)Va poi certamente verificato il modello di autovelox o telelaser impiegato per la rilevazione confrontandolo, con il decreto di omologazione che deve apparire sul verbale ed il cui testo è scaricabile sul sito internet del Ministero dei Trasporti e se è stato fatto l’iniziale controllo di perfetta funzionalità che deve essere attestato nel verbale stesso.
4)Accertamento di notevole importanza, per quanto sopra detto, è quello relativo alla presenza di cartelli di preavviso della postazione elettronica di rilevamento automatico della velocità che se esistenti in loco, devono essere posti ad una distanza adeguata dalla apparecchiatura secondo le indicazioni sopra descritte.
I 400 metri indicati dalla Cassazione penale nella sentenza 11131/2009 appaiono quelli più adeguati spazialmente per garantire la conformazione della condotta di giuda dell’automobilista ed evitare ogni inganno per lo stesso a motivo di esclusione di quella logica captatoria patrimoniale cui qualche Comune si ispira per fare cassa. Non vi devono essere intersezioni stradali. Ovviamente va verificato se la postazione autovelox sia BEN VISIBILE (ad esempio perché non coperta da alberi o posta dopo una curva o vicino lampioni della pubblica illuminazione con i quali potrebbe confondersi).
5)Altra verifica di rilevante importanza per le conseguenze sulla validità del verbale è quella relativa alla verifica che sullo stesso appaiono le indicazioni del tipo (fisso o mobile) della postazione che ha rilevato l’eccesso di velocità e della esistenza di segnalazioni di preavviso.
6)La possibilità che possa essere stata violata la privacy dell’automobilista ma anche la circostanza che gli accertamenti delle violazioni in questione per legge devono essere fatti da un pubblico ufficiale, pena la nullità del verbale di contestazione, suggerisce che debba essere compiutamente verificato, anche attraverso il necessario accesso presso gli uffici della Polizia che l’ha compiuto l’accertamento della violazione: a) la foto che ritrae la macchina nel momento in cui supera la velocità consentita che non deve essere affiancata da altra auto e che non deve ritrarre soggetti estranei al fatto; b)la gestione dell’impianto elettronico se affidata a società privata (nel sito internet del Comune appaiono normalmente le delibere della Giunta Municipale all’uopo rese necessarie dalle leggi in materia) ed in che misura, dato che i compiti di accertamento e connessi (es. notifica del verbale) sono riservati, a pena di nullità, ai Pubblici Ufficiali di cui sopra si è fornito elenco.
7)Infine va attentamente controllata la notifica del verbale stesso la cui relata deve apparire nel documento, comprensiva della indicazione del soggetto (Pubblico Ufficiale) che l’ha redatta e richiesta alle Poste Italiane o al messo comunale per il recapito di persona, con indicazione della relativa data (necessaria quest’ultima peraltro per verificare il rispetto dei termini di 90 giorni per la consegna al destinatario della multa).
In tale contesto va anche controllato se nella notifica siano state rispettate le norme di legge prescritte (ad esempio per la notifica avvenuta per posta del verbale, la consegna ad un familiare convivente per assenza del destinatario impone che di ciò debba essere data notizia al destinatario stesso attraverso ulteriore comunicazione).
8)Ultimo o meglio primo controllo (preliminare che si voglia), essendo dirimente ai fini della validità del verbale, è quello relativo al rispetto della notifica dello stesso nei 90 giorni prescritti con l’avvertenza che detto termine dovrà essere ricompreso tra il giorno dell’accertamento secondo l’interpretazione del Giudice di Pace sopraricordata e consegna dell’atto per la notifica all’ufficio postale o al messo notificatore.
Fatte le ricordate verifiche laddove si scoprisse l’esistenza di una evidenza che possa condurre all’annullamento del verbale, secondo quanto sopra prospettato, allora si potrebbe fare opposizione al Prefetto (entro 60 giorni) o al Giudice di Pace che ha la competenza sul territorio ove è stata rilevata l’infrazione (entro 30 giorni). I suddetti termini decorrono dal giorno in cui il verbale è stato consegnato al destinatario (Artt. 203 e 204 bis CDS).
Avanti il Giudice di Pace il ricorso deve essere accompagnato dal versamento di un contributo unificato che varia in base alla misura della multa (minimo € 43,00) e con lo stesso ricorso possono essere impugnati più verbali (v. Cassazione 23881/2011) purché entro i suddetti termini di decadenza. Il rito applicabile è quello delle controversie di lavoro (art. 7 D.Lvo 150/2011).
Se viene accolto, il verbale è annullato. Se rigettato l’opponente può anche essere condannato alle spese processuali sostenute dalla controparte, determinando il Giudice l’importo della sanzione tra minimo e massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata, oltre le sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente.
In caso di ricorso al Prefetto, che si può spedire con raccomandata a.r. o inoltrare attraverso la Polizia Locale che ha accertato la violazione, questi ha a disposizione 120 gg. per rispondere. Detto termine decorre, ex art. 204 CDS, dalla ricezione degli atti da parte dell’Ufficio accertatore.
La previsione della cumulabilità dei termini di cui agli art. 203 e 204 CDS comporta che per la formazione del c.d. silenzio accoglimento del ricorso devono decorrere, per l’appunto, 180 giorni , decorrenti dal suddetto incombente (Cass. 21.04.09 n. 9420; Cass 09.06.2009 n. 13303; GdP Torino 08.04.10 in Altalex 06.08.10). Se il ricorso viene rigettato, il ricorrente può essere condannato a pagare il doppio della sanzione irrogata (l’ordinanza è opponibile avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria, ex art. 6. L. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.).
La sostanziale differenza tra il ricorso in via giudiziaria e quello presentato al Prefetto sta nel fatto che solo il primo garantisce un contraddittorio pieno e paritario, con il rispetto di tutti i diritti processuali e la possibilità di una fase istruttoria in cui vengono valutate le prove offerte.
Il Giudice di Pace assicura valutazioni più accurate poiché è un organo terzo ed imparziale. Il suo intervento è consigliabile quanto l’ammontare della multa è elevato e/o quando la questione da risolvere è di difficile soluzione.
In generale, dunque, la scelta della via da seguire dipende dalla complessità degli accertamenti richiesti e dal valore della contravvenzione.
Preferibile quello al Prefetto quando la causa è documentale e non occorrono particolari indagini.

Antonio Arseni

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