La scadenza di norma posta al 16 febbraio è stata posticipata al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi diffuse con tre decreti interministeriali lo scorso 27 febbraio.
L’autoliquidazione funziona secondo un sistema di acconto – saldo. L’azienda calcola il premio dovuto a saldo per l’anno solare appena terminato (il 2018) e l’acconto per quello ancora in corso (2019). La somma algebrica delle due voci viene versata con modello F24 in un’unica soluzione.
Se dall’autoliquidazione scaturisce un credito, questo potrà essere impiegato per compensare altri debiti con l’INAIL e, se residua qualcosa, per abbattere quanto dovuto ad altri enti.
Tuttavia su richiesta del datore è possibile versare il premio in quattro rate.
Per arrivare preparati all’appuntamento del 16 maggio vediamo nel dettaglio scadenze e novità dell’autoliquidazione 2018-2019.
Autoliquidazione Inail 2018-2019: le nuove scadenze
Alla fine di febbraio (precisamente il 27) sono stati emanati tre decreti interministeriali di particolare importanza. Sono state infatti fissate le nuove tariffe dei premi che i datori iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività dovranno versare all’INAIL con la prossima autoliquidazione.
Per recepire le novità, la legge di Bilancio 2019 (articolo 1 comma 1125) ha differito al 16 maggio le scadenze di norma previste per il mese di febbraio.
Questo significa che entro il 16 maggio 2019 le aziende dovranno:
- Presentare all’INAIL in via telematica la dichiarazione dell’ammontare delle retribuzioni dei soggetti assicurati nell’anno 2018, dato da utilizzare per il calcolo del saldo 2018 (in questa dichiarazione dev’essere peraltro indicata anche la scelta di versare il premio in quattro rate);
- Pagare la somma algebrica tra saldo 2018 (cosiddetta “regolazione”) e acconto 2019 (cosiddetta “rata”) con modello F24 (codice tributo 902019);
- Comunicare all’INAIL sempre in via telematica che nel corso del 2019 l’azienda prevede di erogare retribuzioni inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente (cosiddetta “Riduzione del presunto), così da tenerne conto nel calcolo dell’acconto 2019;
- Presentare la domanda di riduzione del premio artigiani;
- Inviare via PEC l’autocertificazione per ottenere la riduzione dell’11,50% sul saldo 2018 prevista per il settore edile.
“Premi Inail 2019, nuove tariffe ridotte: ecco le novità e i decreti”
Autoliquidazione Inail 2018-2019: le rate
Le aziende che decidono di optare per la rateizzazione del premio dovranno rispettare le seguenti scadenze:
- 16 maggio 2019 versamento delle prime due rate senza alcuna maggiorazione;
- 20 agosto 2019 versamento della terza rata con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,002%;
- 18 novembre 2019 versamento della quarta rata con il tasso d’interesse dello 0,005%.
Il versamento delle rate dovrà avvenire sempre con modello F24.
Nei paragrafi che seguono vediamo le novità previste per la prossima autoliquidazione e quali sono le possibili agevolazioni in termini di riduzione del premio.
Autoliquidazione 2018-2019: premio silicosi e asbestosi
Il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo saldo 2018 (cosiddetto premio di regolazione), dal momento che è stato abrogato dalla legge di bilancio 2019.
Autoliquidazione Inail 2018-2019: addizionale amianto
Per il triennio 2018-2020 non è dovuto il premio addizionale per le attività produttive che comportano l’esposizione all’amianto. Questo significa che nelle basi di calcolo del premio inviate dall’INAIL il relativo campo dev’essere sempre valorizzato con “NO”.
Autoliquidazione Inail 2018-2019: riduzioni del premio
Le aziende devono tener conto di una serie di agevolazioni, alcune delle quali si applicano al solo saldo 2018, all’acconto 2019 o a entrambi:
- La riduzione prevista dalla legge n. 147/2013 pari per il 2019 al 15,24% si applica alla sola regolazione;
- La riduzione del 45,07% per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque lagunari e interne si applica sia alla regolazione 2018 che alla rata 2019;
- Per il settore edile lo sgravio dell’11,50% riguarda la sola regolazione;
- Si applicano invece alla regolazione e al premio le agevolazioni per la pesca mediterranea, costiera e oltre gli stretti, pari al 100% (oltre gli stretti), al 70% (mediterranea), al 45,07% (costiera);
- La riduzione per le aziende artigiane (7,09%) coinvolge la sola regolazione;
- Coinvolge regolazione e rata la riduzione spettante alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane svantaggiate e pari al 75% (zone montane) e al 68% (zone svantaggiate);
- Previsto sia per la regolazione che per la rata la riduzione del 50% dei premi dovuti per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità nelle aziende fino a venti dipendenti (lo sgravio opera fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento).
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