Autoliquidazione Inail 2021-22: online le basi di calcolo. Istruzioni

Paolo Ballanti 17/12/21
Le istruzioni operative INAIL numero 13541 del 7 dicembre 2021 comunicano che è disponibile sul portale dell’ente il servizio per la consultazione delle basi di calcolo utili per determinare il pagamento del premio assicurativo 2021-2022, la cosiddetta autoliquidazione..

Al pari di quanto avviene per le comuni garanzie assicurative (casa ed auto) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è finanziata attraverso il pagamento di un premio, calcolato applicando il tasso (aliquota) relativo all’attività svolta dai lavoratori (voce di tariffa) alle retribuzioni imponibili.

La procedura appena descritta prende il nome di “autoliquidazione” e, per le aziende in corso di attività, prevede:

  • Visualizzazione delle basi di calcolo sul sito INAIL con indicati i tassi da utilizzare per regolazione 2021 e rata 2022;
  • Calcolo della regolazione (saldo) 2021 applicando il tasso (per mille) alle retribuzioni imponibili dei lavoratori totalizzate nel suddetto anno 2021 e scomputando quanto versato in acconto nell’autoliquidazione 2020-2021;
  • Calcolo della rata (acconto) 2022 applicando il tasso alle retribuzioni che si presume di riconoscere ai lavoratori nel 2022;
  • Pagare all’INAIL con F24 l’unica rata (o la prima in caso di versamento dilazionato) dell’importo ottenuto dalla somma algebrica di regolazione 2021 ed acconto 2022;
  • Inviare all’INAIL i dati relativi alle retribuzioni considerate per il calcolo dell’autoliquidazione entro il 28 febbraio 2022.

A questo punto si può facilmente comprendere l’importanza che le basi di calcolo hanno in vista della prossima autoliquidazione.

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Analizziamo la questione in dettaglio.

Autoliquidazione Inail: Online le basi di calcolo 2021-2022

Dal 9 dicembre scorso è disponibile sul portale inail.it seguendo il percorso “Home – Accedi ai servizi online – Fascicolo aziende – Visualizza Comunicazioni”, il servizio online relativo alla consultazione delle basi di calcolo utili ai fini dell’autoliquidazione 2021 – 2022.

La funzionalità in questione è riservata a:

  • Datori di lavoro;
  • Altri soggetti assicuranti tenuti a versare il premio INAIL con autoliquidazione;
  • Intermediari (ad esempio consulenti del lavoro e commercialisti) relativamente alle aziende per cui hanno ricevuto formale delega ad operare nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi.

Sempre l’INAIL comunica che dal 22 dicembre 2021 sarà possibile visualizzare gli elementi di calcolo relativi alle “posizioni assicurative navigazione” (PAN).

Autoliquidazione Inail: come leggere il documento

Il documento relativo alle basi di calcolo è consultabile online o prelevabile in pdf. Lo stesso è composto da:

  • Istruzioni per comprendere i criteri utilizzati per il calcolo del premio assicurativo;
  • La scadenza per l’invio della dichiarazione telematico delle retribuzioni erogate nel 2021 (fissata per il 28 febbraio 2022) ed il pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione (16 febbraio 2022) ovvero in quattro rate (16 febbraio 2022, 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022);
  • Le indicazioni per il pagamento dei premi con modello F24;
  • I dati da utilizzare per il calcolo dell’autoliquidazione 2021 – 2022, in particolare il tasso da applicare per il calcolo della regolazione (saldo) 2021 e la rata (acconto) 2022 con, novità di quest’anno, la dicitura “i dati esposti sono aggiornati al”;
  • L’importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2021.

Le istruzioni INAIL rendono noto che in presenza di più basi di calcolo (ad esempio a fronte di variazione o riestrazione delle stesse da parte delle sedi territoriali) le comunicazioni “sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista”.

Scarica le istruzioni operative Inail del 7 dicembre

Autoliquidazione Inail: esempio di base di calcolo

Facciamo l’esempio di un’azienda operante nel settore dei servizi contabili alle imprese, identificata nei suoi rapporti con l’INAIL attraverso il codice “Posizione Assicurativa Territoriale” o “PAT”. In tal caso il documento contenente le basi di calcolo per l’autoliquidazione riporterà, per ciascuna PAT:

  • La gestione tariffaria, nel nostro esempio la numero “3” relativa al settore “Commercio” (le altre sono 1 = industria, 2 = artigianato, 4 = altre attività);
  • La voce di tariffa con cui si identifica il tipo di lavorazione assicurata, ad esempio “0722” relativa all’utilizzo di videoterminali e macchine da ufficio;
  • L’aliquota (cosiddetto “tasso”) da applicare alle retribuzioni per il calcolo del premio in base alla voce di tariffa “0722”, distinto in tasso medio di tariffa nazionale, “tasso applicabile” ed infine “tasso applicato” (quest’ultimo da utilizzare in sede di autoliquidazione) ipotizziamo pari a 3,80 per mille;
  • L’applicazione o meno dell’addizionale amianto prevista dalla Legge n. 244/2007.

Autoliquidazione Inail: aziende cessate

Le istruzioni INAIL del 7 dicembre scorso ricordano che, a decorrere dal 1° luglio 2021, è disponibile il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”. In considerazione di quest’ultima novità la procedura per la gestione del premio 2021-2022 è stata modificata in modo da tenere conto delle diverse ipotesi che si possono presentare. Vediamole.

Ditte cessate dal 1° gennaio al 30 aprile 2021

Le aziende cessate nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2021 che:

  • Non hanno potuto utilizzare il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” in quanto, alla data di apertura del nuovo applicativo, erano scaduti i termini per inviare la dichiarazione delle retribuzioni (fissati al giorno 16 del secondo mese successivo la data di cessazione);
  • Hanno già inviato via PEC alla sede INAIL territorialmente competente la dichiarazione delle retribuzioni;

potranno consultare le basi di calcolo negli appositi servizi online dedicati all’autoliquidazione 2021-2022.

Ditte cessate dal 1° maggio 2021

Nei confronti delle aziende cessate a partire dal 1° maggio 2021 che:

  • Hanno potuto utilizzare la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” dal momento che alla data di avvio del servizio non era ancora scaduto il termine per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni;
  • Hanno completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL;

non saranno disponibili le basi di calcolo.

Fanno eccezione i codici ditta che alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi degli aderenti ad associazioni di categoria, in base alla convenzione di cui alla Legge n. 311/1973. In tal caso le basi di calcolo verranno rese disponibili con la sola sezione dedicata ai contributi associativi.

Ultima ipotesi contemplata riguarda le aziende cessate nel mese di dicembre 2021 la cui denuncia di cessazione può essere presentata nel mese di gennaio 2022, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di fine attività. In tal caso, si legge nelle istruzioni INAIL, poiché “all’apertura dell’autoliquidazione 2021-2022 il sistema non ha ancora acquisito la cessazione e dunque non può visualizzare il relativo avviso” la denuncia delle retribuzioni può essere inviata esclusivamente tramite il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.

Aziende cessate dal 1° maggio 2021 e successivamente riattivate

In caso di azienda cessata dal 1° maggio 2021 e successivamente riattivata i dati relativi alla nuova PAT saranno ricompresi nell’autoliquidazione 2021-2022.

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Paolo Ballanti

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