Auto: chi risarcisce i difetti ?

La responsabilità è della concessionaria o della casa produttrice per l’airbag esploso all’improvviso in assenza di urto?

L’acquirente, il cui bene presenti un difetto di conformità, deve rivolgersi per ottenerne la sostituzione o la riparazione al rivenditore; è quest’ultimo, infatti, l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti (proprio perché ha firmato il contratto di compravendita). E ciò a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva, come ad esempio il produttore. Per cui, se per esempio l’airbag dell’auto scoppia improvvisamente, senza alcuna ragione, il risarcimento e la messa a punto del mezzo spetta alla concessionaria rivenditrice, che non potrà scaricare la patata bollente sulla casa produttrice, ma, a proprie spese, dovrà riparare il mezzo e indennizzare eventuali danni procurati dallo scoppio (per esempio, nel caso di lesioni fisiche o di conseguente incidente stradale). Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza dell’altro ieri [1].

L’onere della prova

All’acquirente (creditore) spetta dimostrare solo il vizio riscontrato sul mezzo (vizio che renda la cosa non idonea all’uso alla quale è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore).

Il venditore (debitore), a sua volta, dovrà dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo prodotto dalla casa madre e quindi la regolarità del processo di fabbricazione del bene.

Se il venditore fornisce la suddetta prova, spetta poi all’acquirente dimostrare l’esistenza di un difetto intrinseco della cosa dipendente dal venditore (per esempio, l’auto è stata utilizzata dal personale, prima della vendita, in modo non corretto).

Se il venditore effettua la riparazione per “cortesia” ciò implica il tacito riconoscimento dei vizi? Sì, il suo comportamento è tale da rendere superfluo, per l’acquirente, la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denuncia entro i prescritti termini. Il riconoscimento della propria responsabilità e della presenza dei difetti dell’auto, da parte del venditore, può avvenire in qualsiasi modo, anche con un comportamento concludente come l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, senza necessità che a ciò si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi.

Di chi è la responsabilità? La Corte non ha dubbi: è il venditore che risponde direttamente e in prima persona delle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.

da: www.laleggepertutti.it

[1] Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 luglio – 15 ottobre 2015, n. 20811

 

Redazione MotoriOggi

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