di Albino Leonardi, Auto e Fisco 2017, edito in Maggioli Editore, Febbraio 2017 (V Edizione)
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
L’ammortamento costituisce una tecnica di stampo ragionieristico che trova corrispondenza nell’ambito della disciplina fiscale solo in riferimento ad una certa parte del costo del bene e per una sua quota predeterminata. Prima di vedere analiticamente tali concetti, è opportuno anticipare le linee essenziali che guidano il trattamento del costo di acquisto del bene-auto nel sistema delle imposte sui redditi. Queste linee si disegnano lungo due assi, che riguardano la parte del costo che effettivamente si può procedere a dedurre e il modo con il quale tale ammontare deducibile può essere “spalmato” negli esercizi di utilizzo dell’auto.
Le regole dal 2017
In questo quadro si inseriscono le regole previste dalla legge 208/2015, concernenti l’aumento del costo ammortizzabile in misura pari al 40% dello stesso; regole che peraltro non sono state confermate dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che ne ha limitato l’efficacia alle auto oggetto dell’attività (ad esempio taxisti).
La maggiorazione degli ammortamenti prevista dalla l. 208/2015 per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 si esplicitava, infatti, in un incremento del costo fiscalmente rilevante previsto dall’articolo 164 del Tuir per la deduzione di ammortamenti e canoni di leasing (18.076 euro o 25.823 euro per gli agenti).
Il maxi ammortamento del 140%, amplificando la quota fiscalmente deducibile, produceva effetti differenziati a seconda della tipologia di utilizzo dell’auto:
Auto a deducibilità integrale (impiegate come strumentali nell’attività propria o ad uso pubblico, come quelle di noleggiatori, autoscuole o taxisti): l’agevolazione era identica a quella di ogni altro cespite: deduzione pari al 40% del costo ripartita nell’arco di durata fiscale dell’ammortamento (cinque esercizi). Con l’aliquota Ires vigente il risparmio fiscale (Srl e Spa) era dell’11%, ma poteva salire fino al 18% per imprese Irpef con redditi elevati;
Auto concesse in benefit a dipendenti
Il maxi ammortamento era sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione era limitata al 70% di tale ammontare, quindi un bonus netto pari al 28% del costo (risparmio Ires 7,7%), da ripartire temporalmente come sopra. Ad esempio, per un veicolo assegnato di costo pari a 35.000 euro, la deduzione era di 9.800 euro;
Auto non assegnate
che avevano un tetto di costo di 18.076 euro (25.823 per gli agenti): la norma aumentava del 40% questo limite, con la conseguenza che, se il costo effettivo era inferiore alla soglia, il maxi ammortamento era pari al 40% del costo, mentre se il costo supera 18.076 euro, il maxi ammortamento era fissato al 40% di quest’ultimo importo (cioè a 7.230 euro). La deducibilità restava ferma al 20% e così la deduzione effettiva era pari all’8% di 18.076 euro (cioè 1.446 euro) o del costo, se inferiore. Con un risparmio Ires di 398 euro, pari a un modesto 2,2%autoauto[…]
Agenti e rappresentanti
In relazione alle particolari condizioni d’uso dell’auto da parte degli agenti e rappresentanti di commercio, l’articolo 164 del Tuir riconosce specifiche condizioni agevolative. In particolare, è prevista in primo luogo l’elevazione della percentuale del costo deducibile fino all’80% del relativo onere, mentre il limite di costo dell’acquisto ammesso è stato fissato ad euro 25.822,84.
Precisazione opportuna è quella che si riferisce alla equiparazione dei promotori finanziari agli agenti e rappresentanti di commercio. La risoluzione 267/E dell’11 novembre 1995, infatti, riconoscendo tale equiparazione ha esteso le deroghe tipiche degli agenti e rappresentanti di commercio ai fini della deduzione del costo degli autoveicoli. Secondo autorevole dottrina, inoltre, i brokers assicurativi sottostanno ad identica disciplina di quella prevista per agenti e rappresentanti di commercio.
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