Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 277 del 2011, (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Paolo Grossi), con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimi gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari) nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra il ruolo di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con più di ventimila abitanti.
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il Tribunale civile di Catania su ricorso di un elettore, Salvatore Battaglia, nei confronti del sindaco di Catania Raffaele Stancanelli. Quest’ultimo infatti nel giugno del 2008 è diventato Sindaco del capoluogo etneo dopo essere stato eletto due mesi prima senatore del Pdl. Raffaele Stancanelli, in vacatio legis, aveva mantenuto il doppio incarico.
A nulla è servito l’intervento del presidente del Consiglio, che aveva chiesto alla Corte Costituzionale la non ammissibilità del ricorso.
Adesso, dunque, Stancanelli dovrà scegliere.
Infatti se a norma degli artt. 7, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 361 del 1957 (testo unico per l’elezione della Camera dei deputati) e 5 del d.lgs. n. 533 del 1991 (testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica) non possono essere eletti in Parlamento i sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ora, solamente a seguito della pronuncia della Consulta è vero anche il contrario ovvero che i Parlamentari in carica non possono ricoprire la carica di Sindaco durante il mandato.
La censura si è abbattuta sugli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari in quanto nulla è previsto dalla norma in termini di incompatibilità, per il caso in cui la causa di ineleggibilità di che trattasi sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare.
I giudici costituzionali ritengono diversamente che il sistema vada ricondotto ad una “razionalità intrinseca” altrimenti lesa, nel cui contesto va evidenziato “il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità”, il quale inevitabilmente “finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione”.
Per i giuristi, Stancanelli adesso avrebbe dieci giorni di tempo per decidere.
«Adesso il parlamentare-amministratore – sottolinea Fabio Saitta, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Messina – avrà dieci giorni di tempo per optare per uno dei due incarichi, altrimenti decadrà probabilmente da quello più recente».
Anche per l’amministrativista Stefano Palazzolo, «essendo quella della Corte Costituzionale una sentenza “additiva”, si attua immediatamente. Consiglierei, per una questione di cautela, di optare subito tra sindaco o senatore».
La decisione della Consulta ha tuttavia valore per tutti quei parlamentari divenuti sindaci di grandi città e che dovranno dunque scegliere quale dei due incarichi mantenere.
Non è solo Stancanelli a essere primo cittadino di un municipio che conta oltre 20mila anime. Ci sarebbero, infatti, altri 6 deputati e 5 senatori che ricoprono contemporaneamente anche la carica di sindaco di un Comune con oltre 20mila abitanti.
A Palazzo Madama – secondo un elenco ufficioso – sarebbero Vincenzo Nespoli, sindaco di Afragola, Antonio Azzollini, sindaco di Molfetta, Gianvittore Vaccari, sindaco di Feltre (Belluno) e Giuseppe Firrarello, sindaco di Bronte (Catania).
Alla Camera – dove invece i dati sono forniti dalla Giunta per le elezioni – i primi cittadini di paesi con oltre 20mila abitanti sono Adriano Paroli (Brescia), Giulio Marini (Viterbo), Nicolò Cristaldi (Mazara del Vallo), Marco Zacchera (Verbania), Michele Traversa (Catanzaro), Luciano Dussin, sindaco di Castelfranco Veneto.
Sono invece 97, in tutto, i parlamentari che attualmente ricoprono un doppio incarico. Esattamente, sugli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama ci sono 44 Consiglieri comunali/provinciali, 34 Sindaci, 13 Presidenti/vicepresidenti di Provincia, 3 vicesindaci e 3 assessori.
Ovviamente, il più soddisfatto di tutti è il cittadino che aveva sollevato il caso di fronte al tribunale di Catania, poi trasmesso dai giudici siciliani al vaglio della Consulta: “E’ la vittoria del cittadino sulla politica, su un certo tipo di politica” – dice Salvatore Battaglia.
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