Aumento pensioni di invalidità 2020: tutti gli esclusi dall’incremento degli assegni

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Come noto, la Corte Costituzione – con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 – ha dichiarato che l’assegno mensile di soli 285,66 euro sia “manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere”. Ciò, infatti, viola il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. In particolare, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 4, della L. n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a 18 anni”.

La citata norma, infatti, riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per 13 mensilità (cd. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del 60esimo anno di età.

A detta dei giudici, il predetto requisito anagrafico di 60 anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Quindi, il cd. “incremento al milione” spetta anche agli under60.

Ma chi sono gli interessati all’aumento delle pensioni di invalidità? Chi sono invece gli esclusi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’importo delle pensioni di invalidità.

>> Aumento pensioni di invalidità 2020: beneficiari, importi, istruzioni

Aumento pensioni invalidità 2020: la norma nei Decreti Rilancio e Agosto 

Il Governo, recependo quanto emesso dalla Consulta, all’art. 89-bis del “Decreto Rilancio” ha previsto:

  • un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale;
  • agli oneri derivanti dal co. 1 del predetto articolo, pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020.

Il “Decreto Agosto”, invece, all’art. 15 ha disposto – con effetto dal 20 luglio 2020 – l’ampliamento dell’età anagrafica degli inabili totali aventi diritto all’incremento in commento. Infatti, “l’incremento al milione” spetta non soltanto agli invalidi con età superiore a 60 anni ma anche a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni.

Aumento pensioni invalidità 2020: i nuovi importi 

Dunque, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per 13 mensilità.

Aumento pensioni invalidità 2020: i limiti di reddito

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per 13 mensilità);
  • il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Gli incrementi indicati sono “al massimo”: significa che diventano più bassi man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali. Può quindi accadere che anche un introito molto basso incida negativamente sull’ammontare dell’incremento.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Aumento pensioni invalidità 2020: i redditi inclusi nel calcolo reddituale

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono:

  • i redditi di qualsiasi natura;
  • i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
  • i redditi tassati alla fonte;
  • i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Aumento pensioni invalidità civile: redditi non esclusi dal calcolo reddituale

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Aumento pensioni invalidità: bisogna fare domanda?

La domanda che in molti si pongono è: devo fare un’apposita domanda per ricevere l’aumento o mi viene accreditato in automatico? La risposta è dipende.

Per quanto riguarda l’incremento al milione, con la maggioranzione dell’assegno e il relativo incremento:

  • gli invalidi under 60, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento;
  • gli invalidi over 60, invece, non devono presentare alcuna domanda in quanto l’incremento verrà riconosciuto d’ufficio.

Si ricorda, al riguardo, che il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Da notare che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

C’è poi l’ulteriore distinzione tra chi otterrà l’aumento d’ufficio e chi dovrà fare domanda. Come specificato nella circolare Inps 107 infatti:

  • per prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità) l’aumento viene riconosciuto d’ufficio,
  • invece per le prestazioni previdenziali (assegno ordinario di invalidità, pensione ordinaria di inabilità, assegno privilegiato di invalidità) si dovrà fare domanda

Aumento pensioni invalidità 2020: gli esclusi dagli aumenti

Ma chi sono i soggetti esclusi dall’incremento? Di seguito chi non beneficierà degli aumenti delle invalidità:

  • invalidi civili parziali (con percentuale inferiore al 100 per cento);
  • invalidi civili totali che non percepiscono la pensione, poiché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • ciechi totali che non percepiscono la pensione, poiché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • sordi che non percepiscono la pensione, poiché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • minori invalidi.

 

Daniele Bonaddio

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