Aumento Pensioni di invalidità 2020: Tempi, modalità, istruzioni, proroga domanda al 30 ottobre

Aumento pensione di invalidità: domanda entro il 30 ottobre 2020

La tanto attesa circolare operativa Inps che dà effettivamente il via all’aumento pensioni di invalidità 2020 è arrivata nella serata del 23 settembre. Era il provvedimento che tutti attendevano, per capire come sarebbero stati erogati gli aumenti e soprattutto da quando.

Si tratta della circolare Inps 107 del 23 settembre e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’aumento, da quando, l’importo e le modalità di pagamento.

Ultima novità in ordine di tempo è un recente messaggio Inps dello scorso 9 ottobre, con cui la scadenza per richiedere l’aumento (solo per coloro che devono effettuare domanda, gli altri riceveranno gli incrementi d’assegno d’ufficio) viene prorogata al 30 ottobre 2020.

Si tratta del messaggio Inps 3647 del 9 ottobre 2020Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione di inabilità. In questo messaggio viene appunto fornita la precisazione dello slittamento scadenze: dall’iniziale termine ultimo del 9 ottobre all’attuale termine del 30 ottobre 2020.

Un aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale.

Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 della L. n. 448/2001, specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora. A tal fine, il predetto decreto legge ha dedicato:

  • 132 milioni di euro, per l’anno 2020;
  • 400 milioni di euro annui, dall’anno 2021.

La norma è retroattiva dal 20 luglio 2020. Ma vediamo nel dettaglio quando arriva l’atteso aumento delle pensioni di invalidità e quali sono i tempi e le modalità di erogazione dell’importo.

Aumento pensioni di invalidità: la sentenza della Corte Costituzionale

Si ricorda, al riguardo, che l’aumento delle pensioni di invalidità è stato disposto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, giudicando la somma erogata dall’INPS troppo bassa, in quanto non consente una vita dignitosa per chi è affetto da una invalidità civile totale.

L’importo della pensione di inabilità finora erogato si poneva in contrasto con l’art. 38 della Costituzione, il quale recita che “ogni cittadino inabile al lavoro e provvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Di conseguenza, poco più di 280 euro mensili non consentono a garantire il soddisfacimento di bisogni elementari comuni a tutti, come alimentarsi, vestirsi e anche pagare l’affitto di un’abitazione.

Aumento pensioni di invalidità: l’ok dell’Inps

Come anticipato l’Inps ha dato il via a questi aumenti sui trattamenti di invalidità con l’attesa circolare Inps 107 del 23 settembre 2020. In questo provvedimento è spiegato il perchè dell’aumento, i beneficiari, gli importi, come verranno erogate le nuove somme a titolo di trattamento assistenziale e previdenziale e da quando.

Ecco nei prossimi paragrafi tutte le informazioni operative sul beneficio.

Pensioni di invalidità 2020: a quanto aumenta

L’assegno erogato a titolo di pensione di invalidità passa da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità.

L’aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale aveva stabilito l’illegittimità dell’importo della pensione di invalidità, in quanto ritenuto inadeguato a soddisfare le più elementari esigenze di vita di carattere quotidiano.

Come specificato da Inps, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Aumento pensioni invalidità: a chi spetta

Su questo punto la circolare Inps è chiara: il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.

Si tratta in pratica degli invalidi civili ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità al lavoro pari al 100% e in via permanente, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti. Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità è necessario che il soggetto totalmente inabile versi in condizioni di fabbisogno economico.

Affinché si abbia diritto all’aumento occorrono in pratica due tipologie di requisiti: età minima e reddito.

Aumento pensioni di invalidità: età minima

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

Il Decreto Agosto e l’Inps si sono quindi adeguati a questo principio, riconoscendo l’aumento dei trattamenti di invalidità anche ai soggetti che abbiano compiuto 18 anni.

Aumento pensioni invalidità: limiti di reddito

Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro,
  • il beneficiario coniugato deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Aumento pensioni di invalidità: redditi conteggiati

Ai fini della valutazione dei requisiti di reddito vengono conteggiati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Ad esempio:

  • i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
  • le pensioni previdenziali
  • le pensioni di reversibilità

Aumento pensioni di invalidità: redditi non conteggiati

Invece non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Aumento pensioni di invalidità: come viene erogato

La domanda che in molti si pongono è: devo fare un’apposita domanda per ricevere l’aumento o mi viene accreditato in automatico? Bene qui occorre fare una distinzione:

  • gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento, se lo vedranno riconoscere d’ufficio dall’Inps, quindi in modo automatico (probabilmente dopo un controllo dell’Istituto sui dati e sulla documentazione),
  • invece chi è titolare di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps.

L’istanza, come anticipato a inizio articolo, deve essere presentata entro il 30 ottobre 2020, come precisato dall’ultimo messaggio Inps (e non più entro il 9 ottobre, come stabilito dalla prima circolare).

Da quando decorre l’aumento delle pensioni di invalidità

Per chi abbia presentato domanda il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se questa è stata ovviamente accettata.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020.

Aumento pensione di invalidità: quando fare domanda

Per chi debba presentare domanda di maggiorazione, questa deve essere presentata entro il 30 ottobre 2020, se si vuole ricevere l’aumento dal 1° agosto 2020.

Aumento pensione di invalidità: come fare domanda

La procedura di domanda è specificata nel messaggio 3647. L’istanza può essere presentata:

  • sia per il tramite degli intermediari (caf e patronati)
  • sia direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:

  • Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
  • Prodotto: REDDITUALE
  • Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE

Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta.

In tal senso deve intendersi rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.

Scarica qui la circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

Scarica qui il messaggio Inps 3647 del 9 ottobre 2020

 

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