L‘imposta di bollo, che oggi è pari a 2 euro, nello specifico riguarda: le fatture che includono importi non sottoposti ad Iva; gli estratti conti o gli altri documenti di accreditamento o addebitamento per importi superiori a 77,47 euro; le ricevute o le lettere commerciali presentate per l’incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro. Lo slittamento da 14,62 a 16 euro riguarda invece una moltitudine di documenti (individuati nei primi tre articoli della tariffa, parte I) oltre a quelli specificatamente societari (come libri sociali e registri contabili di cui all’articolo 16 della tariffa, parte I).
Tale aumento dell’imposta fissa, in via generale, è di pertinenza di:
– gli atti stipulati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
– le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolamentino rapporti giuridici di qualsiasi specie;
– istanze, memorie e ricorsi diretti agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali indirizzati ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi.
L’accrescimento dell’imposta fissa comporta anche altre derivazioni quali, ad esempio, quelle previste per i soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta per via virtuale. Sono infatti quest’ultimi che, all’atto della presentazione della dichiarazione per l’anno 2013, saranno chiamati a segnalare in modo separato gli atti ai quali viene applicato l’aumento dell’imposta. Laddove l’Agenzia delle Entrate intervenga entro il prossimo luglio per notificare la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate 2013, le stesse dovranno inoltre essere cambiate.
Con riferimento poi all’adeguamento del bollo da compiere sui libri e sulle scritture contabili, vigono invece precise ripartizioni. I registri sottoposti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata ottemperata l’imposta all’atto dell’effettuazione della formalità, dovranno procedere all’integrazione dell’imposta di bollo qualora risultino interamente inutilizzati. Ciò comporta che gli accadimenti che sono riportati in essi devono aver avuto luogo prima del 26 giugno scorso. L’intervento potrà realizzarsi tramite l’annotazione nell’ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento modello F23, ovvero con l’apposizione delle marche da bollo obbligatorie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del Dpr 642/72.
Laddove i registri siano già stati utilizzati, seppur parzialmente, non è necessaria l’integrazione del bollo. Per i registri contabili non soggetti a bollatura, per i quali l’imposta va assolta soltanto sulle pagine concretamente adoperate ed è necessaria per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse, l’imposta fissa nella subentrata misura di 16 euro dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere da ieri, tramite le analoghe modalità di integrazione sovra citate. Nulla è dovuto, anche in tal caso, per i blocchi di 100 pagine che risultano anche solo in parte utilizzati. È dunque possibile usufruire delle vecchie marche da bollo da 1,81 e da 14,62 euro, semplicemente integrandole se l’imposta si renda dovuta nella nuova misura. Analogo discorso vale per la carta da bollo, anche se in quest’ultimo caso la differenza va integrata con l’attaccatura delle marche da bollo.
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